Ordinanza n.305 del 1985

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Cossio Gianfranco, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo sul ricorso proposto da Conti Ignazio, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, con l'ordinanza n. 569 del 1980 registro ordinanze, degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 3 Cost. e, con l'ordinanza n. 97 del 1984 registro ordinanze, del solo art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., nella parte in cui é previsto un termine di decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso di erroneo versamento diretto (art. 38), e per contro il termine di prescrizione decennale per ottenere il rimborso del tributo assoggettato a ritenuta diretta (art. 37).

Considerato che i giudizi, prospettando analoga questione, possono essere riuniti;

che, come rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, l'ordinanza (n. 569) della Commissione tributaria di secondo grado di Udine é priva di un benché minimo accenno ai termini concreti della vicenda tributaria in esame, difettando del tutto la motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, con conseguente manifesta inammissibilità di quanto proposto;

che, per quel che concerne l'ordinanza (n. 97) della Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, mentre non é data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identità e di omogeneità, essendo inteso il disposto dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 602 a finalità restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.