Ordinanza n. 93/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.93

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto dalla Coop. CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 1997 (r.o. n. 356 del 1998), la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell’imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili";

che la questione é stata sollevata nel corso del giudizio promosso dalla Cooperativa CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale Entrate per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia, tramite ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria degli immobili, ai sensi dell’art. 25 della menzionata legge n. 413 del 1991;

che, secondo il rimettente, quest'ultima disposizione si pone in contrasto con l’art. 53 della Costituzione, per asserita lesione del principio di capacità contributiva, in quanto, "nel caso delle cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le regolamenta, la rivalutazione obbligatoria non dà luogo nè ad un incremento della capacità reddituale, nè ad un incremento del patrimonio sociale".

Considerato che l’ordinanza di rimessione risulta carente nella descrizione della fattispecie concreta, con riguardo, segnatamente, alle caratteristiche tipologiche della società ricorrente all’atto del verificarsi del presupposto impositivo, rendendosi tanto più necessaria la sua specifica individuazione, ai fini del vaglio di rilevanza della sollevata questione, in ragione, tra l’altro, del carattere meramente facoltativo della rivalutazione degli immobili, quando si tratti delle "cooperative di cui all’art. 10 ed al 1° comma, primo periodo, dell’art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601", secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, all’art. 24, comma 2, ultimo periodo, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 1993 (v. ordinanza n. 91 del 1997);

che, pertanto, stante il difetto di motivazione dell’atto di promovimento del giudizio di costituzionalità in punto di rilevanza della prospettata censura rispetto al giudizio principale, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (da ultimo, ordinanze numeri 470 e 253 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999

Presidente Renato Granata

Redattore Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.