Ordinanza n. 44/99

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ORDINANZA N.44

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Vito Tenore contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione di Vito Tenore, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un magistrato, il quale chiedeva l’attribuzione dello stesso trattamento economico riconosciuto ad altro magistrato, nominato uditore giudiziario successivamente ma che aveva maturato una più elevata retribuzione in una carriera diversa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che la disposizione denunciata ha stabilito che la soppressione di precedenti disposizioni che consentivano l’allineamento stipendiale, disposta con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori all’11 luglio 1992;

che il giudice remittente ricorda che precedenti questioni di legittimità costituzionale che hanno investito la stessa disposizione sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 6 del 1994) e successivamente manifestamente infondate, ma ripropone i dubbi di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, giacchè precludere la possibilità di accogliere i ricorsi di quanti avrebbero avuto titolo all'allineamento stipendiale prima della soppressione di tale istituto equivarrebbe ad escludere per costoro la tutela giurisdizionale; lo stesso giudice denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto l’attribuzione della maggiore retribuzione dipenderebbe dalla tempestività o meno degli uffici amministrativi nell’applicazione dell’allineamento stipendiale;

che si é costituita la parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la infondatezza della questione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale che hanno investito l’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 sono state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 6 del 1994), giacchè la soppressione con efficacia retroattiva dei meccanismi di allineamento stipendiale é diretta a superare irrazionalità e diseguaglianze determinate dall’applicazione di tale istituto, attraverso il quale il trattamento riconosciuto a singoli dipendenti, per evitare loro arretramenti retributivi derivanti da sviluppi o mutamenti della carriera, veniva esteso ad un’intera categoria di dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento ² personalizzato² più favorevole venisse ad inserirsi nell’ambito di tale categoria, così alterando il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualità e quantità delle prestazioni effettuate;

che eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l’allineamento stipendiale prima dell’entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono, come la Corte ha più volte ribadito (sentenza n. 6 del 1994; ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995), rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità ² non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si é voluto espungere radicalmente dall’ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando² ;

che la disposizione denunciata ha escluso l’allineamento stipendiale stabilendo una disciplina retroattiva di carattere sostanziale, che, in quanto tale, non incide sulla tutela giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo (cfr. sentenza n. 6 del 1994; ordinanza n. 394 del 1994);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.