ORDINANZA N.407
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei Deputati, a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 14 settembre 1995, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, con ricorso depositato il 15 luglio 1998 ed iscritto al n. 97 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il Tribunale di Ferrara ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale é stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui é in corso un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha designato per essere difeso e rappresentato gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, che con atto depositato il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei termini di cui sopra, giusta procura speciale rilasciata dal presidente del Tribunale a margine del ricorso, cui é allegata l'ordinanza del Tribunale stesso;
che il giudizio civile di responsabilità pendente davanti al Tribunale di Ferrara concerne dichiarazioni espresse in un'intervista rilasciata dal deputato Sgarbi al quotidiano "Il Giorno", ritenute diffamatorie dal Prof. Achille Bonito Oliva;
che il Tribunale di Ferrara aveva proseguito il procedimento civile nonostante la deliberazione di insindacabilità votata dalla Camera dei deputati, e che quest'ultima aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Ferrara, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 177 del 1998;
che sollevando ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, il Tribunale di Ferrara chiede ora che la Corte dichiari che - in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, Cost. - non spetta alla Camera deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi per le quali é in corso il procedimento civile intentato dal Prof. Bonito Oliva, assumendo che vi é stato un uso distorto e arbitrario del potere valutativo della Camera, a causa del radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi alle funzioni parlamentari e della natura di mero insulto personale delle dichiarazioni stesse; e conseguentemente chiede sia annullata la deliberazione di insindacabilità approvata dalla Camera, che esorbitando dall'ambito dell' art. 68, primo comma, Cost. contrasta con i principi dettati dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, Cost., nonchè dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.;
che, in particolare, il ricorrente contesta i presupposti della deliberazione di insindacabilità e, cioé, che la prerogativa costituzionale copra "tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica lato sensu intesa del parlamentare" e che la sua ricorrenza non sia esclusa anche di fronte a giudizi "oggettivamente pesanti", tali da costituire, astrattamente, possibile oggetto di illecito.
Considerato che la richiesta di riunione del presente ricorso con quello presentato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara, già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 177 del 1998, andrà valutata unitamente al merito dei ricorsi;
che in questa fase la Corte é chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche sull'ammissibilità;
che il Tribunale di Ferrara é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione alla domanda di risarcimento del danno avanzata in sede civile, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v. da ultimo ordinanze nn. 300, 261, 254 e 250 del 1998);
che, parimenti, la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. (v., fra le tante, le ordinanze nn. 261 e 254 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Ferrara lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 300, 261 e 254 del 1998);
che dall'ordinanza e dal correlativo ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Ferrara, Sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a. che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Ferrara, Sezione civile, ricorrente;
b. che gli atti introduttivi del conflitto e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.