Ordinanza n. 353/98

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ORDINANZA N. 353

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall’art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra Costruzioni s.r.l. e l’Amministrazione Provinciale di Napoli, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di costituzione della Cooperativa Relufra Costruzioni s.r.l. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso nei confronti della Provincia di Napoli, in stato di dissesto finanziario, da un creditore che chiedeva, oltre che l’accertamento del proprio credito sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente debitore, anche il pagamento dei successivi interessi di mora, il Giudice di pace di Napoli, con ordinanza emessa il 18 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall’art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 89 dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria;

  che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata esclude che i debiti insoluti producano interessi, determinando così: la perdita definitiva di un credito, che si tradurrebbe sostanzialmente nella imposizione di una prestazione patrimoniale; la violazione del principio di eguaglianza, per il trattamento deteriore riservato ai creditori degli enti locali in stato di dissesto; la compressione e penalizzazione della libertà di iniziativa economica, per il mancato riconoscimento degli interessi;

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si é costituito il creditore che agiva nel giudizio principale, chiedendo, anche con una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l’accoglimento della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale, analoga a quella già decisa dalla Corte con le sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994 e ad altra — sollevata dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli — discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 (reg. ord. n. 31 del 1997), sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata.

Considerato che un’analoga questione concernente la stessa disposizione denunciata é stata dichiarata non fondata (sentenza n. 269 del 1998), perchè proposta sulla base di un erroneo presupposto interpretativo. Difatti la disposizione denunciata non esclude che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti vantati nei confronti di quest’ultimo producano interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria. Tali frutti ed accessori del credito maturano anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale (cfr. sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994, in riferimento all’analoga disposizione dettata dall’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), ma non sono opponibili ad essa e sono esclusi dall’ammissione alla massa passiva, mentre rimane integra — secondo un’interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che é da preferire in quanto non si presta al prospettato dubbio di legittimità costituzionale — la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti dell’ente locale, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria, la quale tende al risanamento finanziario dell'ente locale e a far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato;

che la questione sollevata non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte e deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall’art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.