Ordinanza n. 251/98

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ORDINANZA N.251

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                    

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 14 ed il 21 ottobre 1997 (n. 2 ordinanze) dal Consiglio della magistratura militare, rispettivamente iscritte al n. 907 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 33 e 87 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 6 e 9, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare ha sollevato, con tre ordinanze di analogo tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), nelle parti in cui non prevedono l’istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare nonchè meccanismi che garantiscano l’invariabilità numerica del collegio nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, per l’ipotesi in cui alcuni dei componenti effettivi (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell’impossibilità di prendere parte alle relative deliberazioni;

che, a parere del rimettente, tali lacune legislative si porrebbero in primo luogo in contrasto con l’art. 3 della Costituzione perchè altererebbero l’equilibrio del sistema, determinando una disparità di trattamento tra magistrati ordinari (il cui Consiglio superiore ha una disciplina ove non si riscontrano gli inconvenienti lamentati) e magistrati militari che sarebbe del tutto irragionevole, essendo costituzionalmente garantita l’indipendenza di entrambe le categorie di magistrati;

che sarebbe violato anche il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui all’art. 25, primo comma, della Costituzione, che comporterebbe la preventiva determinazione per legge non soltanto del tipo di collegio destinato a svolgere una certa attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di componenti che deve garantire che lo svolgimento della suddetta attività non sia soggetto a cambiamenti contingenti, legati al singolo procedimento.

Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost., é stata dichiarata non fondata (sentenza n. 52 del 1998);

che nella suddetta decisione, é stato escluso che l’omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura, cui é ispirata la legge 30 dicembre 1988, n. 561 (sentenza n. 71 del 1995), debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di competenza dell’organo di autogoverno della magistratura militare;

che nella stessa sentenza é stato altresì sottolineato che, come più volte affermato da questa Corte, i collegi che esercitano funzioni giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l’esigenza costituzionale di indipendenza quando la loro composizione sia "variabile", in quanto "la variabilità numerica, comunque la si consideri, non é idonea a pregiudicare l’autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti" (sentenza n. 284 del 1986);

che neppure può considerarsi violato l’art. 25, primo comma, della Costituzione essendo la tematica della variabilità numerica della composizione del collegio estranea al concetto di "giudice naturale precostituito per legge";

che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria 9 luglio 1998.