ORDINANZA N.179
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n. 85 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale.
Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del Parlamento da due legislature e di avere partecipato l’11 dicembre 1994 ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva espresso opinioni e valutazioni politiche sull’incidenza che l’uso distorto della carcerazione preventiva aveva avuto nell’indurre al suicidio l’ex presidente dell’ENI, espone di essere stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;
che il ricorrente lamenta che i giudici della seconda sezione penale della Corte di appello di Brescia, nel disporre nei suoi confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso la sfera di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le opinioni espresse dai membri del Parlamento siano insindacabili a norma dell’art. 68 della Costituzione;
che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del potere-dovere di accertare l’insindacabilità del comportamento del ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;
che, ad avviso del ricorrente, sussiste la legittimazione del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto é riconosciuto a ciascuno dei "funzionari appartenenti all’ordine di cui all’art. 104 della Costituzione";
che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che, "con i comportamenti denunciati i funzionari dell’ordine di cui all’art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, [...] con conseguente violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti posti in essere in tale guerra".
Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di dichiarare, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., che l’opinione espressa da un membro del Parlamento é qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l’effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, é attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza;
che, di conseguenza, <<solo l’esercizio in concreto, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria potestà>> produce <<l’effetto inibitorio dell’inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni>> (v. sentenze n. 265 del 1997 e n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell’autorità giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione <<per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio>> della potestà del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all’autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall’autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire solo a posteriori, quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell’autorità giudiziaria;
che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della Camera dei deputati che abbia dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del conflitto non si é realizzato;
che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza attuale della materia di un conflitto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.