Ordinanza n. 176/98

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ORDINANZA N.176

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2 e 11, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell’Ente nazionale per le strade), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell’Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal Pretore di Bologna sul ricorso proposto da Ermanno Bernardini contro l’ANAS ed altre, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione della Bonifica S.p.A., nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso nei confronti, tra gli altri, dell’ANAS - Ente nazionale per le strade, per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il Pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2 aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell’Ente nazionale per le strade), nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell’Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione;

che l’ANAS, costituitosi nel processo principale, ha eccepito il difetto di giurisdizione ex art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 143 del 1994, secondo cui "continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell’azienda";

che il giudice a quo premette che il rapporto di lavoro é cessato in data anteriore a quella dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995, il quale, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994, ha disposto la trasformazione dell’ANAS in ente pubblico economico, ma dubita che le due suindicate disposizioni del decreto legislativo violino l’art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto riservano l’individuazione del giudice competente ad un atto amministrativo, stabilendo, la prima, che la trasformazione dell’azienda costituisce il criterio per il riparto della giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con l’ANAS, e, la seconda, che tale trasformazione sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ad avviso del Pretore di Bologna, l’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994, nella parte in cui conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di disporre, con proprio decreto, la trasformazione dell’ANAS in ente pubblico economico, reca vulnus anche all’art. 76 della Costituzione, qualora "si configuri come una ulteriore e non consentita delega" dell’esercizio della funzione legislativa, delegata al Governo dall’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, secondo il Pretore rimettente, l’art. 76 della Costituzione risulta altresì violato perchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995, qualificato nell’ordinanza come atto di legislazione delegata, risulta emanato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994, nonchè oltre quello del 31 dicembre 1994, stabilito nella legge n. 537 del 1993 per l’esercizio della funzione legislativa delegata;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza delle questioni;

che si é, altresì, costituita la Società Bonifica, convenuta nel giudizio principale, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.

Considerato che l’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994 dispone che, "previa approvazione dello statuto, l’ANAS é trasformata nell’Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" e fissa a tal fine un termine non perentorio di novanta giorni, demandando ad un atto amministrativo la mera esecuzione della trasformazione all’esito di un procedimento specificamente disciplinato;

che, pertanto, la norma denunziata non configura affatto una fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa, sicchè la censura riferita all’art. 76 della Costituzione é manifestamente infondata e la questione é, invece, manifestamente inammissibile nella parte in cui investe il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995, dato che tale atto é privo di forza di legge;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio della precostituzione per legge del giudice naturale é leso soltanto quando il giudice é designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall’art. 25, primo comma, della Costituzione, ma non anche qualora l’identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti (ex plurimis, ordinanza n. 257 del 1995, sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992);

che l’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di emanare l’atto di trasformazione dell’ANAS in ente pubblico economico all’esito di un procedimento specificamente definito dalle norme primarie;

che il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione, vi sia anche quello previsto dall’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 143 del 1994, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla fase anteriore alla trasformazione, non viola l’art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento generale, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse, sicchè la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell’Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), sollevata dal Pretore di Bologna in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell’Ente nazionale per le strade), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.