Ordinanza n. 125/98

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ORDINANZA N. 125

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELI  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bardelli Mario e Bardelli Gianfranco s.n.c. ed altri, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di costituzione della Norditalia Assicurazioni S.p.A.;

  udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso dal socio di una società in nome collettivo, contro la società stessa e la compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto come trasportato su autovettura con targa prova condotta dal fratello, la quale era stata assicurata dalla predetta società - il Tribunale civile di Roma ha sollevato, con ordinanza del 10 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che escludeva dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria i soci a responsabilità illimitata, ove assicurata fosse una società;

  che, a giudizio del Tribunale rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poichè tale esclusione non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e costituirebbe palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche tenuto conto del rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto alla salute, che non tollera disparità di trattamento tra danneggiato e danneggiato;

  che, a sostegno del suo assunto, il Tribunale ricorda la sentenza di questa Corte n. 188 del 1991, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, in quanto escludente dai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ecc.; e ricorda come tale articolo, proprio in conseguenza della citata pronuncia ed in attuazione della direttiva CEE 84/5, é stato integralmente modificato dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992 - peraltro inapplicabile ratione temporis alla fattispecie - nel senso che non é considerato terzo "il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro";

  che si é costituita la Norditalia Assicurazioni s.p.a., la quale ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.

  Considerato che - investita dello scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria di "tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione" - questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (di cui non ha tenuto alcun conto il giudice a quo), ha già dichiarato non fondata altra questione riguardante la limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato, comproprietario del veicolo;

  che, in tale decisione (con considerazioni ribadite nell'ordinanza n. 76 del 1997, di manifesta infondatezza di identiche questioni riguardanti anche la posizione del proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà), é stato specificatamente rilevato come la denunciata normativa trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente - prima della modificazione operata dal menzionato art. 28 della legge n. 142 del 1992, in ossequio al principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile;

  che siffatte considerazioni valgono parimenti con riguardo alla posizione del socio illimitatamente responsabile di una società priva di personalità giuridica;

  che infatti tale socio - a stregua del sistema d'imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle obbligazioni sociali previsto dall'art. 2291 del codice civile - non si trova nella situazione di alterità rispetto all'ente assicurato, necessaria per fargli assumere la veste di soggetto terzo, cioé di estraneo al rapporto assicurativo, stante appunto la sostanziale coincidenza tra la posizione di danneggiante e quella di danneggiato;

  che dunque - esclusa anche con riguardo alla presente fattispecie qualsiasi rilevanza della declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4, pronunciata dalla sentenza n. 188 del 1991 - questa Corte non può non ribadire come debbano ritenersi non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione censurata;

  che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.