ORDINANZA N. 76
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore alla modifica intervenuta con l'art. 28, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promossi con ordinanze emesse:
1) il 25 maggio 1996 dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fuyo Kaminura e Pallavicini Felice ed altra, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 17 luglio 1996 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Dario e Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a. ed altra, iscritta al n. 1210 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Milano (investito della decisione ai sensi dell'art. 186- quater del codice di procedura civile) ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 maggio 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
che, a giudizio del rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
che -- negata la possibilità di applicazione, ratione temporis, della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che ha escluso, riguardo ai danni alle persone, ogni limitazione risarcitoria per tutti i terzi trasportati, nonchè l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, statuente in tal senso -- il giudice a quo ritiene che neppure la sentenza n. 188 del 1991 (con la quale questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969) spieghi efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante;
che, di conseguenza, la norma censurata determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparità di trattamento a seconda del regime patrimoniale vigente tra i coniugi al momento dell'acquisto della vettura;
che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 17 luglio 1996, ha sollevato, con analoghe motivazioni, questione di costituzionalità della stessa disposizione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli il proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà;
che, secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 32 della Costituzione (per violazione del diritto alla salute e disparità di trattamento di identiche situazioni solo in ragione del momento in cui si é verificato il danno), anche con l'art. 2 che impone il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va iscritto quello alla salute.
Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma, debbono essere riunite e congiuntamente decise;
che questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (intervenuta dopo l'emanazione delle due ordinanze di rimessione), ha già dichiarato non fondata altra questione sostanzialmente identica;
che, in tale decisione, é stato rilevato come la normativa de qua trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente -- prima della modificazione apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in ossequio al principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 -- tra l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile;
che in particolare é stato sottolineato -- e va qui ribadito -- come il censurato diniego di risarcibilità risultava intimamente connesso alla sola sussistenza della (con)titolarità del diritto sul veicolo, la quale prescindeva sia dai rapporti familiari tra i soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso;
che conseguentemente -- esclusa l'incidenza sulla fattispecie dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della lettera b) dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991) -- questa Corte ha ritenuto non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto dell'articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost., nel contempo non può tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione censurata;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi interpretare il riferimento alla violazione dell'art. 2 Cost., prospettato dal Tribunale di Napoli, come meramente rafforzativo del denunciato vulnus al diritto alla salute.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano, nonchè, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.