Ordinanza n. 106/98

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ORDINANZA N.106

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 486, del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dal Pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Kiss Gunter Hans Ludwig, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 695 del codice penale, i difensori dell’imputato dichiaravano, nell’udienza del 18 giugno 1997, di aderire all’astensione collettiva dall’attività giudiziaria proclamata a livello nazionale;

  che, nel qualificarla legittima per l’osservanza di forme e procedure, il Pretore di Verbania, dovendo rinviare necessariamente il dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dall’adesione dei difensori all’astensione collettiva";

  che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perchè in mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata la funzionalità dell’attività giurisdizionale e la stessa obbligatorietà dell’azione penale, essendo consentito ai difensori di differire la celebrazione dei processi con ripercussioni sulla prescrizione dei reati;

  che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perchè gli imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la loro responsabilità;

  che, infine, la questione sarebbe rilevante, perchè, solo se accolta, lascerebbe il giudicante libero di dichiarare la sospensione della prescrizione, così evitando che l’astensione collettiva cagioni la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’infondatezza;

  che, secondo l’Avvocatura, la Corte costituzionale, investita di analoga questione, ha già pronunciato declaratoria di infondatezza con la sentenza n. 171 del 1996, e di manifesta infondatezza con le ordinanze nn. 318 e 273 dello stesso anno;

  che l’ordinanza di rimessione non apporterebbe elementi di novità (nè lo sarebbe, infatti, il collegamento tra l’art. 486 del codice di procedura penale e l’art. 159, primo comma, del codice penale);

   che essa muoverebbe dal presupposto, erroneo, secondo cui la libertà dei professionisti non incontrerebbe limite alcuno, mentre é vero il contrario, e cioé che tale libertà deve esercitarsi - come ha chiarito la richiamata giurisprudenza costituzionale - in modo da non recare pregiudizio agli altri valori costituzionalmente tutelati, in presenza dei quali non potrebbe non arretrare.

  Considerato che ritorna all’esame della Corte, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori all’astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio alla funzione giurisdizionale, all’organizzazione giudiziaria e al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale;

  che la norma peccherebbe, inoltre, di intrinseca irragionevolezza, consentendo tempi diversi per l’accertamento delle responsabilità penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;

  che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l’infondatezza e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in relazione a numerosi parametri costituzionali, fra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania;

  che la questione al presente esame é stata prospettata con riferimento alla previsione dell’art. 159, primo comma, del codice penale;

  che questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1994, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della citata disposizione, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice a quo aveva sollecitato una pronuncia additiva in malam partem, volta a introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge;

  che anche questa additiva non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalità stabilito dall’art. 25 della Costituzione;

  che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Verbania, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.