Ordinanza n. 95/98

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ORDINANZA N.95

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 156 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Modena, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Modena, dopo aver premesso di essere stato investito di una richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona offesa ha proposto opposizione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al pretore, il pubblico ministero debba notificare l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa – ovvero almeno dare notizia dell’avvenuta proposizione dell’opposizione – alla persona sottoposta alle indagini preliminari, con contestuale avvertimento che, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della opposizione – o dalla comunicazione della sua proposizione –, la persona sottoposta alle indagini può prendere visione degli atti depositati presso la procura della Repubblica e presentare proprie deduzioni difensive, anche con richiesta motivata di indagini preliminari su fatti e circostanze ad essa favorevoli, nonchè nella parte in cui non dispone che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmetta gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione delle deduzioni difensive della persona sottoposta ad indagini, ovvero dopo la scadenza del termine concesso per la presentazione delle sue deduzioni, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento davanti al tribunale, dall’art. 126 del medesimo d.lgs. n. 271 del 1989;

che a parere del giudice a quo la disciplina censurata determina una palese disparità di trattamento tra la persona offesa e l’indagato, in quanto, mentre alla persona offesa é consentito replicare alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero a tutela del proprio interesse al perseguimento del reato del quale é stata vittima, la persona nei cui confronti si é proceduto a indagini non é posta in condizione di contrastare quanto dedotto dall’opponente;

che l’impossibilità di conoscere e di contrastare l’opposizione si risolve anche, ad avviso del rimettente, in una lesione del diritto di difesa per l’indagato "nella fase cruciale della chiusura delle indagini preliminari", giacchè a questi devono essere assicurate garanzie non inferiori a quelle riconosciute alla parte lesa.

Considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che il problema dell’archiviazione sta nell’evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà dell’azione penale ed anzi controllando caso per caso la legalità dell’inazione, onde far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui, sicchè gli strumenti di verifica del giudice in ordine all’attività omissiva del pubblico ministero devono essere articolati in modo tale "da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest’ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell’azione (o inazione) penale" (v. sentenza n. 88 del 1991);

che essendo, dunque, il controllo del giudice volto a salvaguardare nel procedimento di archiviazione il pieno rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei valori di legalità ed uguaglianza che esso coinvolge, ne deriva che anche l’opposizione della persona offesa non può non risultare iscritta nel medesimo alveo finalistico, sicchè le relative deduzioni e prospettive di ulteriori indagini – ora profilabili anche nell’archiviazione pretorile a seguito della sentenza n. 445 del 1990 – si configurano come strumenti di tutela dell’offeso negli stretti limiti in cui ciò risponda alla funzione di verifica che il giudice é chiamato ad esercitare a salvaguardia del precetto sancito dall’art. 112 della Carta fondamentale;

che pertanto, avendo l’ordinamento configurato lo ius ad loquendum dell’opponente come istituto strumentalmente correlato alla ratio del controllo giurisdizionale costituzionalmente imposto in sede di archiviazione, nessuna assimilabilità può prospettarsi rispetto alla posizione della persona già sottoposta alle indagini, essendo quest’ultima portatrice di diritti non coinvolti dal parametro che quel controllo mira a presidiare;

che, quindi, stante l’evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, la disciplina oggetto di impugnativa non può ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, così come, di riflesso, nessuna violazione appare subire il diritto di difesa, considerato che, attesa la peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, l’eventuale "contraddittorio" con l’opponente non può certo configurarsi alla stregua di soluzione costituzionalmente obbligata;

che, infine, neppure evocabile é il diverso modello procedimentale stabilito nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per i reati di competenza del tribunale o della corte di assise, in quanto, come questa Corte ha più volte rilevato, nel procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva numero 103 della legge-delega n. 81 del 16 febbraio 1987 consente di giustificare, insieme con l’esclusione dell’udienza preliminare, anche l’assenza del rito camerale nell’ipotesi di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, prevedendo "per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l’opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini" (v. ordinanza n. 291 del 1993 e sentenza n. 123 del 1993);

che di conseguenza la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 156 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Modena con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1998.