Odinanza n. 291 del 1993

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ORDINANZA N. 291

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia nel procedimento penale a carico di Aureliana Del Commoda iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

Ritenuto che nel procedimento penale nei confronti di Aureliana Del Commoda per il reato di cui all'art 594 del codice di procedura penale, nel corso del quale la persona offesa aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 419, terzo comma, e 409, secondo, terzo quarto e quinto comma del codice di procedura penale;

 

che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata - escludendo la convocazione delle parti per una udienza camerale ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero - determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una arbitraria disparità di trattamento sia tra la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato sia tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il soggetto che assume la medesima posizione nel procedimento dinanzi al tribunale;

 

che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, la mancata previsione della udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione della persona offesa lederebbe l'esigenza del contraddittorio che è condizione della piena esplicazione dei poteri della parte pubblica e del diritto di difesa dell'indagato e si porrebbe in contrasto con il principio di parità delle parti, essenziale per la realizzazione del giusto processo;

 

che, inoltre, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche perchè la disciplina dell'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile negherebbe in radice il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini e darebbe vita a disparità di trattamento tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle indagate per reati rientranti nella competenza del tribunale;

 

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione all'esame della Corte è identica a quella già sollevata con l'ordinanza n. 495 del 1992 dallo stesso giudice a quo in altro procedimento penale sempre nei confronti di Aureliana Del Commoda, e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato che identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte in riferimento all'art. 3 della Costituzione (sent. n. 123 del 1993

), sul rilievo che il legislatore - nell'escludere il rito camerale nell'ipotesi di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e nel prevedere "per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini" - ha agito in attuazione del principio di massima semplificazione previsto dalla direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per il procedimento dinanzi al pretore, senza varcare le soglie della ragionevolezza;

 

che, nella citata sentenza n. 123 del 1993, è stata esclusa anche l'esistenza di una disparità di trattamento tra la persona indagata nel procedimento pretorile e quella sottoposta al rito operante dinanzi al Tribunale sempre in considerazione dei "criteri di massima semplificazione" previsti dalla direttiva n. 103 della legge di delegazione n. 81 del 1987;

 

che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 24/06/93.