Ordinanza n.48/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.48

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 321 del codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1997 dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto dal pubblico ministero nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di Torino ed altra, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 2674-bis del codice civile, avverso la trascrizione con riserva di un provvedimento di sequestro preventivo eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari, con ordinanza in data 15 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 del codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione di detto codice, nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità del sequestro preventivo, in quanto non sarebbe conforme al principio del buon andamento della amministrazione della giustizia la previsione di un istituto volto, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati, e tuttavia destinato a rimanere privo di efficacia;

che il remittente, dopo avere premesso che nel nostro ordinamento la tassatività delle ipotesi di trascrizione é principio oramai consolidato e che ¾ contrariamente a quanto previsto per il sequestro conservativo penale dall'art. 317, comma 3, cod. proc. pen. non esiste alcuna disposizione espressa che consenta la trascrizione del sequestro penale preventivo, osserva che la trascrizione di tale provvedimento non potrebbe essere ordinata neppure in applicazione degli artt. 2643 e 2645 del codice civile, poichè esso non rientra tra gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di proprietà o altri diritti reali;

che, ad avviso del giudice a quo, la trascrivibilità non può neanche ricavarsi dall'art. 323, comma 4, cod. proc. pen. ("La restituzione non é ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316"), poichè per la conversione del sequestro preventivo in conservativo é prevista l'emissione da parte del giudice di un nuovo provvedimento, valutati i presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen.;

che la non trascrivibilità precluderebbe al sequestro preventivo il raggiungimento dello scopo per il quale é previsto dalla legge (evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione di altri reati), poichè la semplice esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio (art. 104 disp. att.) non inciderebbe sulla libera disponibilità del bene, che, pur sequestrato, potrebbe essere ceduto a terzi di buona fede;

che, pertanto, gli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att., che regolano l’istituto, sarebbero costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Considerato che é denunciata unicamente la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, sul presupposto che sarebbe contrario al criterio di buon andamento della amministrazione della giustizia prevedere l'istituto del sequestro preventivo, finalizzato, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o la commissione di ulteriori reati, e non consentire, con la trascrivibilità, che la misura possa realmente dispiegare la sua efficacia;

che questa Corte ha costantemente affermato che il principio del buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici é vincolata, si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (cfr., da ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168, 103 e 7 del 1997);

che la trascrivibilità dei provvedimenti di sequestro attiene indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della funzione giurisdizionale;

che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 del codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione di detto codice, sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.