Ordinanza n. 103

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ORDINANZA N. 103

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nel procedimento penale a carico di S.L. ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, modificato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 123, in riferimento agli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione;

  che la norma é censurata nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, possa pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato a norma degli articoli 424 e 425 del codice di procedura penale, ovvero fissare direttamente l'udienza preliminare;

  che nel caso di specie il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari nei confronti di alcuni giovani per la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 del codice penale), commessa al termine della festa del paese, aveva appunto presentato richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

  che il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè "valutasse la ricorrenza della scriminante prevista dall'art. 51 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo, ovvero l'esercizio di un diritto, sub specie della consuetudine", ma il pubblico ministero a sua volta aveva reiterato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

  che l'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, secondo il Giudice rimettente, non fornisce "alcuno strumento per uscire dalla situazione di stallo", e si porrebbe pertanto in contrasto :

- con l'art. 27 della Costituzione, in quanto precluderebbe all'imputato la possibilità di ottenere una sentenza a lui più favorevole e al giudice per le indagini preliminari la possibilità di emettere una pronuncia tendenzialmente definitiva, come avviene in tema di archiviazione;

- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'imputato nei cui confronti il pubblico ministero ha presentato richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto verrebbe a trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto all'imputato per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio: in tale ultima situazione, infatti, il giudice collegiale avrebbe potuto pronunciare in sede di udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere con formule più favorevoli, quali il fatto non sussiste o non é preveduto dalla legge come reato;

- con l'art. 97 della Costituzione, in quanto da un lato la situazione di stallo comprometterebbe il buon andamento della amministrazione giudiziaria, dall'altro la possibilità concessa al pubblico ministero di "condizionare l'esito di una procedura" pregiudicherebbe l'imparzialità della funzione giurisdizionale;

  che in definitiva il Giudice a quo si duole che il codice di rito non gli conceda la possibilità di esercitare le funzioni attribuite dalla legge all'organo collegiale chiamato a giudicare in sede di udienza preliminare;

  che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso in via preliminare per l'irrilevanza della questione, avendo la medesima ad oggetto esclusivamente il contrasto tra il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero circa la formula di proscioglimento; contrasto risolto dal legislatore alla stregua di criteri discrezionali, non assoggettabili a censure di incostituzionalità, a favore della soluzione che consente di venire incontro alle prioritarie "esigenze educative del minorenne" di evitare il giudizio e anche l'udienza preliminare. Nel merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe infondata, in quanto la disciplina censurata rientra tra i meccanismi volti a fare emergere immediatamente la mancanza di una condizione di procedibilità, così impedendo l'ulteriore corso del procedimento.

  Considerato che l'eccezione di incostituzionalità, ravvisabile nella presunta situazione di stallo in cui, in caso di reiterazione della richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari che ritenga di non accogliere la richiesta stessa, non si fa carico delle scelte di fondo del processo penale minorile, sintetizzabili nella finalità di privilegiare le esigenze educative del minore, espressamente richiamate dall'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1981, n. 87, a cui si ricollega la finalità di sottrarre l'imputato minorenne il più rapidamente possibile alla sfera del processo penale;

  che l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto viene incontro a tali esigenze, prevedendo una rapida via d'uscita del minore dal processo, anche senza il passaggio attraverso l'udienza preliminare, nei casi - tra cui rientra pienamente quello che ha offerto lo spunto al presente giudizio di costituzionalità - di tenuità del fatto e occasionalità del comportamento;

  che in tali ipotesi presupposto della richiesta della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto é, appunto, la valutazione che l'ulteriore corso del procedimento rechi pregiudizio alle esigenze educative del minore;

  che l'esigenza primaria del recupero del minore può tradursi, come é stato espressamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (sentenza n. 135 del 1995);

  che a tale esigenza primaria si richiamano ripetutamente le "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile", denominate Regole di Pechino (Raccomandazione del VII Congresso delle Nazioni Unite alla Assemblea Generale del settembre 1985 e Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione Plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985);

  che la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 costituisce una coerente attuazione di tali principi e finalità, in quanto consente una rapida uscita del minore dal processo, prima ed a prescindere dall'udienza preliminare;

  che l'esigenza primaria del recupero del minore prevale sul presunto interesse a ottenere una formula di proscioglimento più favorevole, e non si pone quindi in contrasto con l'art. 27 della Costituzione;

  che comunque l'eventuale interesse del minore ad una formula di proscioglimento più favorevole può trovare ingresso nell'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 27, comma 2, della norma in esame, nel corso della quale sia il minorenne che l'esercente la potestà dei genitori hanno la possibilità di chiedere al giudice di non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

  che sono del pari infondati i dedotti profili di illegittimità riferiti all'art. 3 della Costituzione, in quanto il prevalente interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore rispetto agli imputati per i quali il pubblico ministero abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un proscioglimento all'udienza preliminare, comunque posposto nel tempo;

  che la situazione di stallo denunciata dal rimettente, in cui verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari, non deriva da un difetto della disciplina normativa, quanto da comportamenti processuali che possono verificarsi ogni qual volta il pubblico ministero insista in una richiesta già formalmente respinta;

  che, stanti i meccanismi processuali che impongono di pervenire comunque all'udienza preliminare quando il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero dopo aver formalmente respinto la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sono del tutto prive di fondamento le doglianze del Giudice rimettente nei confronti di una disciplina che non gli permette di trasmettere direttamente gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ovvero di pronunciare egli stesso sentenza di proscioglimento con una formula ritenuta più favorevole per l'imputato;

  che la disciplina in vigore non può neppure ritenersi contraria all'art. 97 della Costituzione, i cui precetti, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, pur riferendosi anche all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr., da ultimo, ordinanze n. 7 del 1997, nn. 275, 159, 147 e 99 del 1996, nn. 257 e 39 del 1995; sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995);

  che per le concorrenti ragioni sinora esposte la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997