ORDINANZA N. 21
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 dal Pretore di Reggio Calabria nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bartolo Orlando, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione nel quale il padre del debitore aveva proposto opposizione al pignoramento di beni presso la comune casa di abitazione, pretendendo di esserne proprietario, il Pretore di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile;
che le disposizioni denunciate stabiliscono la presunzione di appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella sua casa di abitazione ed escludono che il terzo opponente possa provare per testimoni il suo diritto di proprietà, tranne che ciò sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal debitore o dal terzo;
che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha, con separata e contestuale ordinanza, sospeso l’esecuzione, fissando l’udienza per il merito del procedimento di opposizione;
che il titolo esecutivo si riferirebbe a somme dovute allo Stato per pena pecuniaria e spese di giustizia, sicchè, coinvolgendo il pignoramento beni rivendicati dal terzo, potrebbe valere il principio che la responsabilità penale é solo personale (art. 27 Cost.), intendendosi tale principio riferito anche alle sanzioni pecuniarie;
che il limite posto alla prova testimoniale dall’art. 621 cod. proc. civ., che non distingue il terzo opponente in genere dal terzo opponente convivente con il debitore, violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), giacchè la presunzione di appartenenza dei beni mobili dovrebbe valere anche per le altre persone che convivono con il debitore nella stessa casa;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sottolineando che identiche questioni di legittimità costituzionale sono state più volte giudicate dalla Corte non fondate (da ultimo con ordinanza n. 307 del 1995), sicchè, in mancanza di profili o argomenti nuovi, la questione sollevata dal Pretore di Reggio Calabria dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata o, comunque, non fondata.
Considerato che dalle due ordinanze collegate e congiuntamente trasmesse dal Pretore di Reggio Calabria alla Corte – l’una di sospensione dell’esecuzione in attesa del giudizio sulla opposizione, l’altra che solleva la questione di legittimità costituzionale nello stesso processo di esecuzione – risulta che il Pretore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo (art. 624 cod. proc. civ.): sicchè, rispetto al provvedimento adottato, la questione di legittimità costituzionale non é più rilevante (cfr. ordinanze nn. 301 e 300 del 1997), mentre, con riferimento alla cognizione del merito dell’opposizione, la stessa questione é egualmente irrilevante, essendo anticipata (cfr. sentenza n. 336 del 1995) rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: prof. Cesare MIRABELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.