Sentenza n. 427/97

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SENTENZA N. 427

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Renato GRANATA, Presidente

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

-        Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-        Prof. Valerio ONIDA

-        Prof. Carlo MEZZANOTTE

-        Avv. Fernanda CONTRI

-        Prof. Guido NEPPI MODONA

-        Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e dell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1996 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Vaccina Lorenzo e l'INPS, iscritta al n. 1184 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Vaccina Lorenzo e dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Franco Agostini per Vaccina Lorenzo e Antonio Todaro per l'INPS.

Ritenuto in fatto

 

1.-- Con ordinanza 1° agosto 1996 (r.o. n. 1184 del 1996) -- emessa nel corso di una causa civile promossa da Vaccina Lorenzo nei confronti dell'INPS -- il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -- pur con tale esclusione -- abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato più favorevole per l'interessato stesso.

2.-- Premette, in fatto, l'ordinanza che il ricorrente, cessato dall'attività lavorativa in data 30 aprile 1987, ha presentato al compimento dei 60 anni di età (e cioe' in data 4 marzo 1991) domanda di pensione, vantando, nell'assicurazione obbligatoria, "un numero di contributi che, sommati a quelli effettivi maturati nella previdenza marinara, superano abbondantemente il minimo previsto per il conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia".

Tuttavia, l'applicazione del prolungamento di cui all'art. 25 della legge n. 413 del 1984 viene ad incidere in modo significativo sul calcolo della retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi cinque anni di contribuzione, determinando una diminuzione dell'importo mensile del trattamento di pensione che il ricorrente avrebbe diritto di percepire se non fosse stato applicato il citato prolungamento.

Tanto premesso, il Pretore, sulla scorta delle precedenti pronunzie di questa Corte, reputa "irrazionali e privi di giustificazione" gli effetti che, nel caso in esame, derivano dalla disciplina contenuta nell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 25 della legge n. 413 del 1984: lamenta in particolare che l'applicazione del prolungamento contributivo, previsto da quest'ultima disposizione come trattamento di favore per i lavoratori marittimi iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, comporti, per l'assicurato, già in possesso del requisito dell'anzianità minima contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia, un depauperamento del trattamento pensionistico, che, oltre a collidere con il "principio di razionalità", incide anche, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, violando, nel contempo, il principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

3.-- Il Vaccina Lorenzo, nel costituirsi in giudizio, evidenzia l'irrazionalità di una normativa che fa discendere da un beneficio -- il prolungamento contributivo -- la conseguenza di un danno per chi, già in possesso del requisito dell'anzianità minima per la pensione di vecchiaia, debba subire il prolungamento stesso con una pensione più bassa.

4.-- Si e' costituito in giudizio anche l'INPS, eccependo, preliminarmente, il difetto di rilevanza della questione per la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'art. 25 della legge n. 413 del 1984, il quale prevede la neutralizzazione dei prolungamenti, "ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile", quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Nel merito l'Istituto previdenziale sostiene che la norma in parola risponde a criteri di adeguatezza e ragionevolezza, attesa la corrispettività tra il vantaggio attribuito all'assicurato (anticipazione del pensionamento) e la sua partecipazione al costo. Rilevato, altresì, che "la riduzione della media retributiva corrisponde sempre ad un sicuro vantaggio" per l'interessato, l'Istituto osserva, infine, che alla predetta disciplina si adegua il censurato art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che, pertanto, "non interferisce su di essa e non può assumere rilievo agli effetti della prospettata denunzia di illegittimità".

5.-- Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Vaccina ha depositato una memoria illustrativa, nella quale, ribadito che l'applicazione dell'art. 25, primo comma, della legge n. 413 del 1984, ha determinato una notevole decurtazione della pensione, richiama le varie sentenze con le quali la Corte ha enunciato, quale criterio applicativo dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, quello del conseguimento del requisito dell'età pensionabile con la contribuzione più favorevole.

Considerato in diritto

 

1.-- Con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

Il giudice rimettente denuncia le predette disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -- nonostante siffatta esclusione -- abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

2.-- Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS, il quale sostiene il difetto di rilevanza della questione, ricorrendo, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 25, quinto comma, della menzionata legge n. 413 del 1984, il quale prevede la neutralizzazione dei c.d. prolungamenti quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

L'eccezione va disattesa, fondandosi su una premessa di fatto che non trova riscontro nell'ordinanza di rimessione. Questa, invero, motivando proprio in punto di rilevanza, evidenzia soltanto che i contributi maturati nell'assicurazione obbligatoria superano "abbondantemente il minimo previsto", ma non afferma in alcun modo che l'interessato abbia raggiunto il massimo stabilito per legge.

3.-- Nel merito la questione e' da reputare fondata: a tal fine e' sufficiente richiamare le varie precedenti pronunzie con le quali la Corte ha già avuto occasione di constatare ripetutamente i paradossali effetti ai quali può condurre l'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria già versata in misura tale da radicare di per se' il diritto a pensione, determini, nonostante il maggiore apporto contributivo, una riduzione del trattamento pensionistico e, in definitiva, un peggioramento di esso rispetto a quello che l'assicurato avrebbe goduto ove non fosse stata accreditata l'ulteriore contribuzione.

A considerazioni non diverse rispetto alle fattispecie già scrutinate (per cui v. sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988) si presta l'ipotesi qui in esame, nella quale il depauperamento della pensione si pone come effetto congiunto del predetto art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 -- ai sensi del quale la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione -- e della norma di favore contenuta nell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413. In base al primo comma di quest'ultima disposizione, infatti, nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 e coperti da contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale -- ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria -- di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

Precisa, inoltre, il quarto comma della medesima disposizione che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

Si tratta, come e' evidente, di una situazione riconducibile alla stessa ratio decidendi delle menzionate pronunzie, avendo riguardo, segnatamente, ai termini del tutto generali nei quali detta ratio risulta da ultimo precisata: e cioe' nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) e' destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere; effetto questo da reputare irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -- nonostante siffatta esclusione -- abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/97.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Relatore

Depositata in cancelleria il 23/12/97.