SENTENZA N. 428
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con due ordinanze emesse l'11 ed il 14 febbraio 1992 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Lano Maria e Toscano Michele e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Lano Maria, Toscano Michele e dell'I.N.P.S., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Lano Maria, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -- Con due identiche ordinanze emesse l'11 e il 14 febbraio 1992, nei procedimenti pro mossi contro l'I.N.P.S. rispettivamente da Lano Maria e Toscano Michele, il Pretore di Torino ha sol levato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, nella parte in cui, in caso di pensione di anzianità, non consente che, raggiunta l'età pensionabile, l'assicurato ottenga il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti a un risultato più favorevole.
Si premette che i ricorrenti, titolari -- in virtù di posizione assicurativa mista -- di pensione di anzianità, avendo constatato, raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima all'I.N.P.S. e, per il rifiuto dell'Istituto, al Pretore il riconosci mento del diritto al ricalcolo -- con riferimento temporale al verificarsi dell'evento età -- sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.307 del 1989, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria.
Il giudice a quo, pur negando che tale pronuncia possa direttamente applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta -- concernente titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile -- rileva che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico.
2. -- Costituitesi nei due giudizi, le difese di Lano Maria e di Toscano Michele, nell'aderire alle prospettazioni del giudice a quo, rilevano come non si possa sottacere che l'esigenza evidenziata dal giudice a quo sia già prevista dal sesto comma dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che equipara a tutti gli effetti la pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia quando il titolare della pensione raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia. Nel prospettare pertanto solo in via subordinata la richiesta di dichiarazione d'illegittimità, le parti chiedono che questa Corte proceda all'interpretazione dell'art. 22 citato, il cui sesto comma consentirebbe un'applicazione della norma denunciata alla luce della menzionata sentenza della Corte costituzionale n.307 del 1989.
3. -- Costituitosi in entrambi i giudizi, l'I.N.P.S. si rimette a giustizia e osserva come non sarebbe irrazionale il trattamento diversificato previsto per la pensione di anzianità, ove si consideri che con quest'ultima si ottiene un beneficio anticipato e che, per il conseguimento della stessa, non può essere utilizzata tutta la contribuzione utile per l'I.V.S.
Rileva poi la difesa dell'I.N.P.S. (cfr. memoria per il giudizio di cui a R.O. n. 171 del 1992) che l'ordinanza di rimessione non è perfettamente aderente all'eccezione del ricorrente, che sembra aver denunciato la norma per la mancata previsione di una rivalutazione dei contributi volontari, pari a quella disposta per i contributi obbligatori. Peraltro tale eccezione, non essendo stata fatta propria dal giudice a quo, esulerebbe dal presente giudizio.
In una ulteriore memoria la difesa dell'I.N.P.S. rileva che la norma impugnata, avente ad oggetto i criteri per il calcolo delle pensioni con decorrenza 30 giugno 1982, è applicabile -- per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.307 del 1989 -- nel senso che, per il computo della pensione di vecchiaia, deve escludersi la contribuzione volontaria ove, sulla base dei soli contributi obbligatori e figurativi, i requisiti per il diritto a pensione risultino già conseguiti alla data della relativa autorizzazione e quando da tale esclusione consegua una pensione di importo più elevato. Pertanto, per la difesa dell'I.N.P.S., l'ordinanza di rimessione tenderebbe a introdurre nella normativa impugnata -- attinente, pur con la modifica apportata dalla sentenza n.307, esclusivamente al calcolo della pensione da attribuire a domanda dell'interessato -- un istituto del tutto nuovo, in forza del quale la pensione di anzianità liquidata con l'apporto determinante della contribuzione volontaria, nel corso della sua erogazione, potrebbe essere ricostituita escludendo dal computo la contribuzione stessa.
4. -- Intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per una declaratoria di inammissibilità o infondatezza, rileva che la materia all'esame della Corte, presupponendo una gamma di scelte in relazione alla percezione della pensione di anzianità per effetto della contribuzione volontaria e alla durata di tale percezione, rientra nella discrezionalità del legislatore. Inoltre la norma in questione risulterebbe essere stata già impugnata, in riferimento agli stessi parametri, dinanzi a questa Corte (cfr. da ultimo, con i precedenti, ordinanza n. 248 del 1990).
Considerato in diritto
1. -- I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica questione.
2. -- Il Pretore di Torino, con due ordinanze dell'11 e 14 febbraio 1992, solleva, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.
3. -- La questione è fondata.
La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n.822 del 1988 (nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160) e con sentenza n. 307 del 1989 (nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria).
Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La diversità di tale aspetto del fatto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/10/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/11/92.