ORDINANZA N.369
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco GUIZZI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sui ricorsi riuniti proposti da Arzà Giuseppe contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento - promosso da Arzà Giuseppe, titolare di pensione di guerra, avverso il provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, con cui gli é stata revocata l’attribuzione dell'indennità integrativa speciale goduta su detto trattamento, per il motivo della contemporanea titolarità da parte del ricorrente di altra pensione a carico dell'Inps, sulla quale veniva percepita l'indennità integrativa speciale - la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza emessa il 17 novembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma (recte: sesto comma), del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), "nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";
che, secondo il rimettente, nell'impossibilità di estendere analogicamente alla presente fattispecie il decisum delle sentenze n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui appunto non prevedevano, nei confronti di titolari di più pensioni, che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), la vigenza della norma censurata - senza il correttivo indicato per situazioni sostanzialmente identiche dalle citate sentenze - verrebbe a confliggere con il sistema già oggetto di chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale e, quindi, con gli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, Cost.;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della sollevata questione.
Considerato che la sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei conti, quanto alla rilevanza della questione, si é limitata ad osservare come "apparirebbe determinante, ai fini del decidere, acclarare se, anche nel divieto di cumulo di cui alla normativa de qua, debba farsi salva comunque l'integrazione al minimo";
che neppure nel contesto dell'ordinanza di rimessione - vuoi nella narrativa del fatto, vuoi nelle considerazioni in diritto - é fatto alcun cenno in ordine alla circostanza che il ricorrente, percependo altra pensione a carico dell'Inps, venisse a fruire di un trattamento inferiore al minimo garantito;
che dunque - non contestata la previsione normativa del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - appare apodittica (e quindi ben lungi dall’essere sostenuta da una motivazione autosufficiente) l'affermazione della pregiudizialità nel giudizio a quo e della rilevanza della questione, la quale viene prospettata come specificamente riguardante proprio la salvaguardia dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Presidente: Francesco GUIZZI
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.