SENTENZA N. 172
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Emilia Urciuoli, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 26 aprile 1990, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
La norma dispone che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva che dell'indennità integrativa è salvaguardata, al pensionato che lavori, una parte rappresentata dalla differenza tra il trattamento minimo INPS e l'importo connesso alla pensione in godimento.
Per contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera retribuita: come nel caso all'esame del giudice remittente, caso in cui il titolare di pensione indiretta ha cessato di prestare attività lavorativa ed anzi, per il servizio reso quale ex insegnante statale, ha conseguito altresì la pensione diretta.
La Corte dei conti dubita della razionalità di una norma che, mentre attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attività di servizio, percettore, come tale, della indennità integrativa speciale, e titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo INPS, nel contempo la preclude al dipendente che, cessata ogni attività lavorativa, sia titolare di due pensioni (di cui una di importo inferiore al minimo stesso), il quale, pertanto, viene a percepire la indennità integrativa speciale una sola volta.
Rileva inoltre la Corte dei conti che se la indennità integrativa speciale va intesa come mezzo per assicurare il trattamento retributivo minimo, sufficiente e necessario per le esigenze vitali del lavoratore o del pensionato, la indicata preclusione appare ancor più arbitraria ed irrazionale e palesemente contrastante con i precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della legittimità dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede, anche in favore del titolare di due pensioni - così come dispone per il titolare di una pensione che presti opera retribuita presso terzi - che oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione, gli sia garantito anche il trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. - La questione è fondata.
In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 stabilisce che "l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Il giudice a quo lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in favore di chi, godendo di un trattamento pensionistico lavori alle dipendenze di terzi, non è previsto in favore di chi fruisce di due trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto il quale sia titolare di una pensione statale di riversibilità e sia a sua volta impiegato statale, possa beneficiare della suddetta integrazione finché è in servizio ma non, invece, dal momento del suo collocamento a riposo.
Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è di tutta evidenza. Il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.
La norma impugnata va quindi dichiarata illegittima - sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui non estende al titolare di due pensioni la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.