Ordinanza n. 151

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ORDINANZA N. 151

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)], promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lodi Sandro ed altri e INPS ed altro iscritta al n. 895 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Piacentini Gianfranco ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avvocato Salvatore Orestano per Piancentini Gianfranco ed altri e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso della controversia previdenziale tra Lodi Sandro ed altri nei confronti dell'INPS il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 della Costituzione, dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)];

che il giudice a quo, dopo aver premesso, in punto di rilevanza, che i ricorrenti chiedono la declaratoria di inesistenza dell'obbligo di contribuzione al Servizio sanitario nazionale di cui alle norme in esame, dichiara di essere a conoscenza del fatto che analoghe questioni sono state dichiarate infondate da questa Corte con le sentenze n. 167 del 1986 e n. 431 del 1987;

che la normativa in oggetto é stata sottratta alla declaratoria di illegittimità costituzionale soltanto in virtù del suo carattere transitorio, mentre il legislatore, dettando l'art. 10 della legge n. 67 del 1988, non ha dato esecuzione ai moniti rivolti da questa Corte, limitandosi a ridurre le aliquote di contribuzione;

che pertanto, secondo il Pretore rimettente, le norme impugnate sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. poichè determinano un'ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori subordinati ed autonomi, con l'art. 53 Cost. per la mancanza dei necessari criteri di progressività, nonchè con l'art. 81 Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione prospettata dal giudice a quo ed evidenziando in particolare che la contribuzione in oggetto ha sempre di più assunto i connotati di un vero e proprio tributo, gravante sui redditi più bassi in quanto strutturato col criterio della proporzionalità;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano preliminarmente dichiarate inammissibili o, comunque, infondate nel merito.

Considerato che il Pretore rimettente ha sollevato la presente questione senza fare alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, ossia senza chiarire nè le qualifiche professionali degli attori, nè gli anni di contribuzione in contestazione; ciò che rileva anche in relazione alla variazione delle aliquote che il legislatore ha disposto nel corso degli anni;

che il rimettente non chiarisce nemmeno se gli attori contestino soltanto il quantum della prestazione posta a loro carico in favore del Servizio sanitario nazionale, oppure anche l'an della medesima;

che l'incompletezza dell'ordinanza riguarda infine anche le norme da impugnare (in particolare si omette l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) ed i parametri di riferimento (non risulta alcuna motivazione in ordine al contenuto della presunta lesione dell'art. 81 Cost.);

che, pertanto, la questione é prospettata con una motivazione del tutto carente, sicchè dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., tra le altre, ordinanze n. 431 del 1988 e n. 595 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)] sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Giuliano VASSALLI: Presidente

Cesare RUPERTO: Redattore

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.