Ordinanza n. 131

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 131

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, caccia, obiezione di coscienza e "golden share" nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sorto a seguito: dei decreti del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1997 con i quali é stata fissata al 15 giugno 1997 la data per il voto relativo ai referendum abrogativi ammessi con le sentenze della Corte numeri 38, 41, 33, 32, 31 e 29 del 1997; della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 1997, non conosciuta dai ricorrenti; di qualunque altra deliberazione del Consiglio dei ministri riguardante la fissazione al 15 giugno 1997 per lo svolgimento dei referendum, non conosciuta dai ricorrenti; della lettera del Ministro dell'interno datata 13 marzo 1997, indirizzata a Marco Pannella e Paolo Vigevano, nella parte in cui costituisce motivazione della citata deliberazione del Consiglio dei ministri; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; con ricorso depositato il 26 aprile 1997 ed iscritto al numero 72 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

  Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con ricorso depositato il 26 aprile 1997, nella qualità di presentatori e promotori dei referendum abrogativi concernenti norme di disciplina dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione di coscienza e della c.d. golden share, sollevano conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento:

  -- ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997 n. 90, che hanno indetto i referendum per il 15 giugno 1997;

  -- alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997, non conosciuta da essi istanti, nonché ad altre, precedenti, presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento dei referendum;

  -- alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce motivazione della succitata delibera del Governo;

  -- ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli dianzi elencati;

  che i ricorrenti deducono che il Governo avrebbe fatto <<cattivo uso del potere>> attribuitogli dall'art. 34 legge 25 maggio 1970 n. 352 e leso la sfera di attribuzioni dei promotori dei referendum, quale determinata dall'art. 75 della Costituzione, in quanto la scelta della data del 15 giugno non tiene conto che, per le attuali abitudini di vita degli italiani, é ipotizzabile una scarsa partecipazione degli elettori, che determina il rischio del mancato raggiungimento del quorum fissato dall'art. 75 della Costituzione e consente alle forze politiche e sociali contrarie alla abrogazione di avvalersi dell'astensione come strumento per conseguire detto scopo, obiettivo che non può essere perseguito dal Governo, neppure indirettamente o implicitamente, a meno di violare l'obbligo costituzionale di neutralità ed imparzialità;

  che l'intento, manifestato nella missiva in data 13 marzo 1997 del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano, di consentire <<al Parlamento di impegnarsi per la definizione di provvedimenti già presentati dal Governo prima della decisione della Corte costituzionale sui referendum ammessi (in qualche caso prima della promozione dell'iniziativa referendaria) e relativi a materie oggetto di tali referendum>>, evidenzierebbe un rapporto di concorrenzialità tra iniziativa referendaria ed iniziativa legislativa (governativa o parlamentare) confliggente con il principio di "leale collaborazione" che dovrebbe ispirare l'azione del Governo;

  che il <<cattivo uso>> del potere dell'art. 34 legge n. 352 del 1970, lesivo della sfera di attribuzione, sarebbe altresì dimostrato dall'assunto che la data é stata fissata al 15 giugno, in quanto era <<impossibile, giuridicamente e tecnicamente, far svolgere contestualmente le elezioni amministrative e le consultazioni referendarie>>;

  che la lesività degli atti deriverebbe, altresì, dalla circostanza che i decreti presidenziali non sono stati adottati entro il termine stabilito dall'art. 15 legge n. 352 del 1970, applicabile in virtù dell'art. 40, che stabilisce che il referendum deve essere indetto <<entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso>> e la data fissata <<in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione>>;

  che l'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui stabilisce che i referendum debbano essere tenuti in una data ricompresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, dovrebbe comunque ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe gli artt. 3 e 75 della Costituzione;

  che i ricorrenti hanno, quindi, chiesto che la Corte dichiari che non spetta al Governo, sotto il profilo del cattivo uso del potere, convocare i comizi referendari per il 15 giugno 1997, annulli i relativi decreti presidenziali in data 15 aprile 1997 e tutti gli atti impugnati, disponga, in via cautelare, la sospensione dei decreti e l'anticipazione dei referendum e, in linea gradata, sollevi innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, legge n. 352 del 1970, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 75 della Costituzione.

  Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte é chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;

  che, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa Corte ha già riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (cfr. ordinanze n. 9 del 1997, n. 118 e n. 226 del 1995, nonché sentenza n. 161 del 1995);

  che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto appare proponibile sia nei confronti del Presidente della Repubblica, sia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui legittimazione assorbe quella dei singoli ministri;

  che, quanto poi al requisito oggettivo, occorre verificare se la controversia che il ricorso mira ad instaurare riguardi <<la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata>> per il comitato promotore del referendum <<da norme costituzionali>>;

  che, quindi, nella specie, in sede di giudizio di ammissibilità del ricorso si deve stabilire se sia astrattamente configurabile un'attribuzione costituzionale del comitato promotore suscettibile di essere violata ad opera del decreto di fissazione della data di svolgimento delle operazioni elettorali referendarie;

  che, al riguardo, i ricorrenti deducono che la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni referendarie non terrebbe conto di asserite condizioni di fatto dell'esercizio del voto, influendo in concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro volontà elettorale e comportando così una lesione della sfera di attribuzione garantita ai promotori;

  che, peraltro, l'individuazione di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi coinvolti é stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all'interno del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale - non prospettate in questo caso - idonee a determinare un'effettiva menomazione dell'esercizio del diritto di voto referendario;

  che, in assenza di siffatte situazioni, rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici, legittime opzioni, della data entro l'arco temporale prestabilito, cosicché l'esercizio del potere di fissare tale data non é idoneo ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ai ricorrenti;

  che, dunque, nella specie le determinazioni a norma dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, in quanto non interferiscono con la possibilità di esercizio del diritto di voto, non producono conseguenze sul rispetto delle attribuzioni stabilite dalla Costituzione e, quindi, neppure é astrattamente ipotizzabile alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.