Sentenza n. 112 del 1997

SENTENZA N.112

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI                

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e Caterino Aldo, iscritta al n. 1141 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di costituzione di Dama Rosanna (n.q.) e di Caterino Aldo;

  udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  udito l'avvocato Erminia Delcogliano per Caterino Aldo.

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione in esame possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.

  Il giudice rimettente, dopo aver premesso che una declaratoria di non veridicità del riconoscimento, cui conseguirebbe l'allontanamento del minore dal contesto familiare, potrebbe risultare gravemente pregiudizievole all'interesse del medesimo minore, osserva che una decisione, la quale non consideri il preminente interesse del minore alla conservazione dell'attuale status, si risolverebbe nella mera certificazione della corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza alcuna valutazione dell'esigenza di tutela del minore, che trova invece un solido fondamento nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

  Ad avviso del rimettente, l'evidente lacuna normativa dell'art. 263 del codice civile può essere superata unicamente attraverso un intervento della Corte costituzionale, che attribuisca al Tribunale il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione all'interesse del minore, consentendo di rigettare o di dichiarare inammissibile la stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento possano rivelarsi pregiudizievoli per il minore.

  2. -- Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito il curatore speciale del minore, nominato dal Tribunale per i minorenni per l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

  Sostiene il curatore che l'interesse pubblico alla certezza degli status familiari, intesa quale rispondenza tra la realtà formalmente accertata e la realtà sostanziale, é privilegiato rispetto all'interesse privato e che comunque non vi é alcuna divergenza tra il detto interesse pubblico e quello del minore, poichè a quest'ultimo deve essere garantita un'identità reale, conforme a quella effettiva.

  La norma censurata soddisfa quindi il diritto primario del minore alla certezza della propria identità e persegue il suo stesso interesse.

  3. -- Si é costituito anche il convenuto nel giudizio a quo, rilevando a sua volta come la necessità di privilegiare l'interesse del minore sia stata affermata dal legislatore nelle diverse azioni in materia di riconoscimento di figli naturali, quali quelle previste dagli artt. 250, 251 e 252 del codice civile, e ricordando come la stessa Corte costituzionale in diverse pronunce abbia attribuito preminente rilievo all'interesse del minore (sentenze nn. 303 del 1996, 429 del 1991 e 341 del 1990).            

  La detta parte, pur ritenendo che una corretta interpretazione degli artt. 263 e 264 del codice civile e dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983 consenta al giudice di valutare l'interesse del minore, ha comunque chiesto l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

  1. -- Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso.

  2. -- Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma censurata, che non considera in alcun modo il preminente interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare nel quale é inserito, si porrebbe in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, espressione delle esigenze di tutela dei minori.

  3. -- La questione non é fondata.

  Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 158 del 1991), l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità é ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere", in quanto nella verità del rapporto di filiazione é stato individuato un valore necessariamente da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto privilegiare il favor veritatis, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.

  La tutela della verità deve porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori. Il legislatore, infatti, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre opportune indagini al fine di accertare la veridicità del riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero.

  La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione.

  Non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità.                 

  4. -- Non ignora questa Corte che il perseguimento della verità del rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni, ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale é stato inserito, eventualmente anche con frode. Tale effetto tuttavia non deriva dalla pretesa incostituzionalità della norma censurata, la quale, si é detto, intende tutelare il diritto alla verità del rapporto di filiazione, ma é per lo più connessa ai tempi di durata delle varie fasi e dei gradi del giudizio di impugnazione, durante i quali si possono consolidare legami affettivi, difficilmente rimovibili.

  A tali situazioni ben può porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, tipici di tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del 1983, molto spesso applicati dai Tribunali per i minorenni. In tal modo si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione, riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella famiglia nella quale si é formata e si é sviluppata la sua personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore.

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.