SENTENZA N. 158
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione de qua.
Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità nella violazione dell'art. 3, ponendo come tertium comparationis la diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito, prevede il termine di decadenza di un anno).
Il confronto evidenzierebbe una disparità non giustificata dalla "differenza tra i due status di figlio naturale e di figlio legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad un atto volontario di assunzione delle obbligazioni e dei doveri di padre, ex art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui il padre legittimo soggiace".
In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire "la pratica retrattazione" di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'"arbitrario svincolo del recogniscente" dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, richiamati anche dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo (ed in proposito verrebbe in rilievo l'art. 10 della Costituzione).
Infine, parrebbero al giudice a quo anche lesi i parametri di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione per il pregiudizio che i diritti inviolabili dei figli riceverebbero dalla possibilità riconosciuta ai genitori di "svincolarsi dai doveri familiari".
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 settembre 1990 (R.O. n. 707 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 2, 10, 29 e 30, nonché 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, per disparità di trattamento rispetto ai termini di proposizione dell'azione di cui all'art. 244 del codice civile.
2. - Il Tribunale rimettente, dato il caso di specie di impugnativa per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento, da sempre consapevole della falsità della filiazione, imputa alla norma di cui all'art. 263 del codice civile di consentire la "ritrattazione di un volontario e cosciente riconoscimento falso, con violazione dei diritti fondamentali inviolabili dell'uomo nella formazione sociale-famiglia, ove si svolge la sua personalità, ed arbitrario svincolo del recogniscente dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale" volontariamente assunti, con ciò violandosi l'art. 2 della Costituzione.
Tali doveri inderogabili sono individuati in corrispondenza con: a) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e per il quale varrebbe il richiamo in Costituzione tramite l'art. 10; b) i diritti dei componenti della società familiare nei confronti reciproci, dei terzi e dello Stato, come risultano nei precetti di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, con particolare specificazione nel diritto all'educazione dei figli verso i genitori.
2.1 - La prospettazione della questione non è da condividersi. Essa muove dalla petizione di principio che il riconoscimento del figlio naturale debba essere irretrattabile da parte del suo autore. La storia della norma censurata, al contrario, registra come un progresso la legittimazione ad agire per difetto di veridicità estesa allo stesso autore del riconoscimento.
L'art. 339 del Codice Napoleone prevedeva l'impugnativa per il falso riconoscimento solo da parte dei terzi e il legislatore italiano del 1865, nell'art. 188 del codice civile, vi aggiungeva il figlio, volendosi con ciò escludere che il padre o la madre potessero far valere un proprio interesse alla veridicità della riconosciuta filiazione in quanto autori dell'atto di agnizione.
Gli interpreti giustificavano tale esclusione in due modi: a) o costruendo il riconoscimento come confessione e derivando da questa la irrevocabilità (argom. ex art. 1360 codice civile 1865 = art. 2732 codice civile vigente); b) o deducendo dal principio nemo auditur turpitudinem suam allegans il divieto per l'autore del riconoscimento di provare il proprio mendacio.
Dopo che la dottrina aveva superato la identità tra riconoscimento e confessione e considerato il mendacio non più un ostacolo all'impugnativa da parte del falso genitore, il legislatore del 1942 dava luogo al tenore del vigente art. 263 del codice civile che legittima all'azione anche l'autore del riconoscimento.
Come si legge nella Relazione del Guardasigilli, il legislatore civile adottò "il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere".
In forza di questo principio superiore, il legislatore civile consapevolmente rifiutò di limitare la legittimazione alla impugnativa al solo autore del riconoscimento in buona fede, escludendone quello in male fede, e scegliendo di non sanzionare per costui con la irretrattabilità il disvalore del comportamento subbiettivo.
Ciò significa che l'autore del falso riconoscimento, indipendentemente dalla sua buona o mala fede, è oggettivamente utilizzabile come strumento di caducazione di uno status costituito contro verità. Anzi, mentre a fondamento della legittimazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità del riconosciuto o del terzo sono individuabili posizioni di interesse personale, sia morale sia patrimoniale, nella legittimazione dell'autore del mendacio può residuare soltanto l'interesse disinteressato alla verità, mero pentimento per la falsità dichiarata.
2.2 - Data la irrilevanza della condizione subbiettiva dell'autore del falso riconoscimento perché si realizzi l'interesse oggettivo dell'ordinamento alla verità dello status personale di filiazione, non può farsi valere lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio ( ex art. 261 del codice civile) come causa del contrasto con l'art. 2 della Costituzione.
L'inderogabilità dei doveri di solidarietà ivi richiamati, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame familiare venga meno perché privato del fondamento della verità della filiazione.
Né quel legame è automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello è radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della procreazione, e questo invece in un atto di volontà, che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue.
I parametri costituzionali invocati non hanno forza per subordinare e modificare il principio dell'ordinamento che modella la norma, di cui all'art. 263 del codice civile.
3. - Il profilo di disparità di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilità dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annuale ex art. 244 del codice civile, non sussiste.
Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come s'è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la seconda vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant superabile solo - per il favor legitimitatis - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento.
Non può ignorarsi che alla coscienza collettiva, mutando il rapporto di valore tra appartenenza familiare e isolata identità individuale, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa la imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verità. Su analoga questione questa Corte ha già statuito che non il giudice delle leggi, ma "solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'art. 263 del codice civile" (sentenza n. 134 del 1985).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.