Sentenza n. 16 del 1997

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SENTENZA N. 16

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-         Dott. Renato GRANATA, Presidente

-         Prof. Giuliano VASSALLI

-         Prof. Francesco GUIZZI 

-         Prof. Cesare MIRABELLI 

-         Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

-         Avv. Massimo VARI

-         Dott. Cesare RUPERTO 

-         Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

-         Prof. Valerio ONIDA

-         Prof. Carlo MEZZANOTTE 

-         Avv. Fernanda CONTRI

-         Prof. Guido NEPPI MODONA 

-         Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

A) del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:

-         articolo 1;

-         articolo 2;

-         articolo 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo), comma 1

(1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)

comma 2(2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;)

comma 3(3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese, da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.)

comma 8(8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti princ"pi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.)

comma 9(9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.)

comma 10(10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.)

comma 11(11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)

comma 12(12. Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)

comma 13(13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.);

-        articolo 4;

-        articolo 5;

-        articolo 6;

-        articolo 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera),

comma 1(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.);

B) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", limitatamente a:

- articolo 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata):

comma 59(59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.)

comma 60(60. é istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.)

comma 61(61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.)

comma 62(62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.)

comma 63(63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.)

comma 64(64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.)

comma 65(65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.)

comma 66(66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.)

comma 67(67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.)

comma 68(68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.)

comma 69(69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.)

comma 70(70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.), iscritto al n. 84 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 20 gennaio 1997 con la quale è stato modificato il quesito;

udito nelle camere di consiglio dell'8 e del 22 gennaio 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata il 30 settembre 1996, dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Toscana, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:

-         articolo 1;

-         articolo 2;

-         articolo 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo),

comma 1(1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)

comma 2(2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.)

comma 3(3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese, da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.)

comma 8(8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonchè a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonchè per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.)

comma 9(9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.)

comma 10(10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.)

comma 11(11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)

comma 12(12. Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell' ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)

comma 13(13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.);

-  articolo 4;

-  articolo 5;

-  articolo 6;

-  articolo 7,

comma 1(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?".

2. - Con ordinanza del 26 novembre 1996, relativa alla presente e ad altre 11 richieste di referendum di iniziativa regionale, l'Ufficio centrale per il referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata, denominata, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173, "Soppressione del Dipartimento del Turismo e dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" e contrassegnata con la sigla B/3, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

4. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale per il referendum, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352 del 1970, ha disposto la correzione di errori materiali nella formulazione del quesito referendario, prevedendo che in luogo delle parole: " art. 3, comma 1 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)" siano introdotte le parole: "art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo), comma 1".

5. - Con memoria depositata il 4 gennaio 1997 i delegati dei Consigli regionali, dopo avere illustrato la ratio del quesito referendario all'esame della Corte, identificabile nella eliminazione del dipartimento del turismo e dello spettacolo, al fine di ottenere una ridefinizione del riparto di funzioni tra Stato e regioni, che estenda le competenze regionali, hanno esposto le ragioni a favore dell'ammissibilità del quesito, sottolineando in particolare l'inesistenza di vincoli costituzionali alla abrogazione delle norme che istituiscono il dipartimento del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di impedimenti alla presentazione di un referendum avente ad oggetto la disciplina predisposta dal legislatore in conseguenza di una abrogazione referendaria precedente, l'inesistenza di vizi di disomogeneità nella formulazione del quesito.

6. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è stato udito, per i delegati dei Consigli regionali, l'avv.prof. Beniamino Caravita di Toritto.

7. - Con ordinanza del 20 gennaio 1997, l'Ufficio centrale per il referendum, rilevato che i commi da 59 a 70 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva", nel testo risultante dalla conversione, operata con legge 23 dicembre 1996, n. 650, hanno tacitamente abrogato il comma 1, lettera a), e il comma 2, lettere a) e c), dell'art. 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 203 del 1995, oggetto della richiesta referendaria sopra descritta, e rilevato altresì che le modificazioni introdotte dalla legislazione sopravvenuta non riguardano nella sostanza né i principî informatori della disciplina preesistente, né i contenuti normativi essenziali di singoli precetti, ha disposto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, che le operazioni referendarie riguardanti le norme abrogate non abbiano più corso e che in loro vece il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative, sopra indicate.

Con la medesima ordinanza, l'Ufficio centrale per il referendum, rilevato che il comma 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, nel testo risultante dalla conversione, operata con legge 23 dicembre 1996, n. 650, delega il Governo ad adottare con regolamento una nuova disciplina dei finanziamenti erogati dallo Stato per il settore dello spettacolo, e che di conseguenza occorre porsi il problema se fra le disposizioni legislative abrogate debba annoverarsi anche l'art. 4 del decreto-legge n. 97 del 1995, anch'esso oggetto del quesito referendario, e contenente disposizioni in materia di finanziamento statale per il settore dello spettacolo, ha osservato che la nuova disciplina produrrà un effetto abrogativo delle norme esistenti soltanto a partire dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996 e quindi ha ritenuto che la nuova normativa non incida sullo svolgimento delle operazioni referendarie.

In conseguenza delle modificazioni legislative intercorse l'Ufficio centrale per il referendum ha disposto che il quesito referendario relativo alla "Soppressione del Dipartimento del Turismo e dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" sia riformulato nei seguenti termini: "Volete voi che siano abrogati:

A) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:

-         articolo 1;

-         articolo 2;

-         articolo 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo),

comma 1(1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.)

comma 2(2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;)

comma 3(3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese, da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.)

comma 8(8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.)

comma 9(9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.)

comma 10(10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.)

comma 11(11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)

comma 12(12. Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni gi attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell' ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.)

comma 13(13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.);

-         articolo 4;

-         articolo 5;

-         articolo 6;

-         articolo 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera),

comma 1(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.);

B) il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", limitatamente a:

- articolo 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata):

comma 59(59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.)

comma 60(60. é istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.)

comma 61(61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.)

comma 62(62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.)

comma 63(63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.)

comma 64(64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.)

comma 65(65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.)

comma 66(66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.)

comma 67(67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.)

comma 68(68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonchè alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.)

comma 69(69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.)

comma 70(70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.)?"

8. - Con memoria depositata il 22 gennaio 1997, i delegati dei Consigli regionali, dopo avere esposto alcune critiche sia di metodo, sia di contenuto, alla riforma legislativa disposta con il decreto-legge n. 545 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, contestano la decisione dell'Ufficio centrale per il referendum assunta con l'ordinanza 20 gennaio, sopra ricordata, nella parte in cui essa non estende il quesito referendario anche al comma 71 dell'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 545 del 1996.

9. - Ricevuta la comunicazione dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione, il Presidente di questa Corte ha fissato la camera di consiglio per il giorno 22 gennaio 1997, in cui sono stati uditi, per i delegati dei Consigli regionali, l'avv.prof. Giovanni Motzo e l'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto, i quali hanno ribadito le loro doglianze sia contro l'iniziativa del Governo e del Parlamento, tradottasi nei commi da 59 a 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, sia contro la mancata estensione del quesito referendario al comma 71, tuttavia considerato dall'Ufficio centrale per il referendum come sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, articolo sottoposto a richiesta referendaria.

Considerato in diritto

1. - Va presa anzitutto in esame la doglianza sollevata dai difensori del Comitato promotore del referendum in oggetto con la memoria presentata per la camera di consiglio del 22 gennaio 1997 a seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della R.A.I. S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata", nonché del provvedimento adottato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, che ha disposto, in data 20 gennaio 1997, che non abbiano più corso le operazioni referendarie concernenti il comma 1, lettera a), e il comma 2, lettere a) e c) dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203 e che, in loro vece, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative costituite dai commi da 59 a 70 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.

Tale doglianza si svolge in una duplice direzione: nei confronti del Governo e del Parlamento, che hanno ritenuto di sostituire, con una parziale "rilegificazione" del settore in esame, disposizioni che nell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, sottoposto a richiesta referendaria, devolvevano al Governo l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle Commissioni consultive operanti in materia di spettacolo; e nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum in quanto quest'ultimo ha ritenuto di non dover estendere il quesito referendario al comma 71 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650), che ha introdotto, dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203, i due nuovi commi 2-bis e 2-ter.

In relazione a detta doglianza (che, del resto, è stata ritualmente presentata come memoria nella quale si insiste per l'ammissibilità del referendum) questa Corte non ha veste per decidere alcunché nel corso dell'attuale procedura. Ed infatti, per quanto attiene ai contenuti della nuova normativa introdotta dal Governo e dal Parlamento, l'Ufficio centrale per il referendum, modificando il quesito referendario e sostituendolo con i nuovi commi da 59 a 70 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha esteso l'ambito della richiesta di abrogazione referendaria alle disposizioni contestate; mentre, per quanto attiene alla omissione di estensione di cui i promotori fanno carico all'Ufficio centrale per il referendum, questa Corte non ha alcuno spazio per interloquire essendo suo compito esclusivo quello di valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dal suddetto Ufficio centrale.

2. - Deve ora esaminarsi l'ammissibilità di detti quesiti per giudicare se esistano elementi preclusivi ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o se ricorre taluna di quelle preclusioni implicite che a partire dalla sentenza n. 16 del 1978 questa Corte ha individuato in relazione a "valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie".

3. - Giova premettere che oggetto della richiesta referendaria è il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". Con tale decreto-legge, derivante, dopo numerose reiterazioni, dall'originario decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, il Governo ebbe a procedere ad una "nuova organizzazione delle funzioni" di competenza statale che facevano capo al Ministero del turismo e dello spettacolo, soppresso a seguito dell'esito positivo del referendum ammesso con sentenza n. 35 del 1993 di questa Corte, che ebbe a rilevare la non essenzialità di un apposito dicastero per provvedere ai compiti statali inerenti al turismo e allo spettacolo. Con tale decreto-legge n. 273 del 1993, così come con i successivi aventi lo stesso oggetto, il Governo intese "completare il trasferimento di tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni", collocando invece "nella sua sede naturale, e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, la funzione di indirizzo e di coordinamento" (v. Relazione al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273). Ed analogamente intese fare il Parlamento, come risulta anche dai lavori del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'ultimo disegno di legge di conversione durante la XII Legislatura. Con i decreti-legge, così come con la legge di conversione, si intese operare il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso ministero, eccezion fatta per alcune funzioni in materia di spettacolo (art. 1), e affidare ai dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con due separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1994, una serie di funzioni ritenute di attribuzione statale e specificamente elencate nell'art. 2, lettere da a) ad i).

I promotori del referendum, nella loro memoria, pur lamentando che con l'istituzione dei due nuovi dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si sia finito per vanificare l'abrogazione referendaria della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, si propongono di arrivare, attraverso una nuova consultazione popolare, ad una normativa "che affidi realmente alle Regioni le materie considerate", che attui "un decentramento su base regionale delle diverse funzioni del settore del turismo, dello spettacolo e dello sport" e che "lasci spazio, nelle relative materie, alla maggiore agilità di gestione delle regioni".

Può dunque affermarsi che la richiesta referendaria ha, sia pur genericamente, per obbiettivo una ripartizione di funzioni tra Stato e Regioni diversa da quella in parte attuata e in parte profilata dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, intitolato appunto "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".

4. - Il quesito referendario in esame non risponde a quel requisito di omogeneità che è funzionale all'imprescindibile chiarezza dell'operazione referendaria, requisito che, posto una prima volta in rilievo dalla sentenza n. 16 del 1978, è stato ribadito come essenziale in una serie di sentenze successive (nn. 24, 28 e 29 del 1981, 27 del 1982, 47 del 1991, 29 del 1993, 6 del 1995), sì da formare oramai una giurisprudenza costante.

Quando il quesito prende in considerazione, come nella specie, una pluralità di disposizioni, occorre ricercare se le norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nelle loro finalità, presentino un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione referendaria, o la cui permanenza in alternativa, verrà a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornirà al quesito medesimo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nelle consultazioni referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, così da presupporre, in ipotesi di pluralità di disposizioni attinte, l'esistenza di un inscindibile nesso di interrelazioni logiche fra le norme coinvolte, di spessore tale da rendere il quesito unico nella sua evidenza e nella correlativa ragion d'essere e, quindi, strutturalmente idoneo a consentire al corpo elettorale di esprimere una risposta unica.

Alla luce dei richiamati principî risulta allora evidente come la complessa struttura dell'articolata richiesta referendaria sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi non possa ritenersi sotto nessun profilo rispondente ai requisiti che la richiesta stessa deve presentare ai fini di un libero e consapevole responso popolare. L'oggetto della proposta, infatti, verte su una nutrita serie di disposizioni e parti di disposizioni contenutisticamente e funzionalmente quanto mai variegate ed il cui unico tratto unificante è rappresentato - quale dato meramente estrinseco e, se si vuole, occasionale - dall'essere le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo: un provvedimento, per di più, che già nella propria intitolazione ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") svela la notevole varietà dei temi, posto che, al di là del precedente accumulo di funzioni devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo, esso riguarda settori dell'ordinamento nettamente distinti, quali quelli del turismo, dello spettacolo e dello sport, uno solo dei quali (il turismo) è attribuito dalla Costituzione alla competenza delle Regioni. Prova ne sono, d'altra parte, sia la circostanza che il provvedimento in esame non prevede la ricostituzione di un unico organismo che succeda al soppresso Ministero, ma la creazione di due distinti dipartimenti (istituiti con decreti presidenziali del 12 marzo 1994), sia la stessa disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 1995, secondo la quale soltanto le "funzioni in materia di turismo" non attribuite alle Regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri "sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive".

Ove, poi, si passino in rassegna le varie norme che formano oggetto del quesito, risulterà subito palese l'eterogeneità dei temi che vengono ad essere coinvolti già attraverso la semplice disamina delle rubriche che compaiono sotto i diversi articoli o parti di articoli del più volte citato decreto-legge n. 97 del 1995 che la proposta referendaria intenderebbe abrogare nei suoi articoli 1, 2, 3 (per nove suoi commi) 4, 5, 6, 7, comma primo.

Si passa, infatti, dalla disciplina riguardante il trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo (art. 1) alla individuazione delle funzioni riservate alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport (art. 2); alla previsione di regolamenti governativi dedicati al riordino degli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo (art. 3); alla gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato (art. 4); a disposizioni riguardanti il personale (art. 5); alla successione dei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo con correlativa disciplina transitoria (art. 6); alla previsione, infine, della emanazione di criteri di adeguamento di alcune disposizioni legislative in materia alberghiera a quelle vigenti in paesi che fanno parte della Unione europea (art. 7, comma 1). Una miscellanea, dunque, nella quale non può intravedersi quella matrice razionalmente unitaria che, sola, renderebbe il quesito omogeneo, chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo responso alternativo.

Ad esempio, eterogenee e, quindi, non omologabili nell'alveo di un unitario quesito, si presentano le varie funzioni che l'art. 2 devolve alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport. Accanto, infatti, alla definizione delle politiche di settore e della attività di indirizzo e coordinamento compaiono, anche, funzioni che con esse non necessariamente si coniugano, come lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie, ovvero la raccolta ed elaborazione di dati, fino ad individuare attribuzioni del tutto peculiari e, perciò stesso, dalle altre ontologicamente scindibili, quali il sostegno e la promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

Il difetto del necessario requisito di omogeneità, rende pertanto inammissibile la richiesta referendaria indicata in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.