SENTENZA N.97
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Dott. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso promosso dal Ministero dell'Interno ed altri contro s.r.l. Miami ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio amministrativo di appello proposto dal Ministero dell'interno, dalla Prefettura di Catania e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Catania, per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva tra l'altro annullato la deliberazione della predetta Commissione di vigilanza in ordine ai servizi antincendio da svolgere presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown" di Catania, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private.
Premette il rimettente che la sentenza impugnata si fonda su di una non condivisibile interpretazione della vigente normativa di prevenzione e di vigilanza antincendio, la quale risulta invece incentrata sulla attribuzione della competenza diretta ed esclusiva di tale servizio al Ministero dell'interno, operata dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e non modificata dalla successiva legge n. 469 del 1961.
Di conseguenza, anche in assenza dell'emanazione della normativa regolamentare in materia, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, osserva il giudice a quo che il rinvio contenuto nell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 - secondo cui gli enti e i privati sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 - è volto unicamente a determinare una peculiare competenza tecnica di tali organi provinciali, ai quali spetta il mero compito di dettare le prescrizioni più idonee perché il servizio pubblico di prevenzione degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente le finalità pubblicistiche ad esso sottese.
Ritiene, peraltro, il rimettente che l'unica deroga al complessivo sistema come sopra ricostruito, contenuta nella norma censurata, opera esclusivamente in favore degli stabilimenti industriali, ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private. Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma stessa, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, attesa la conseguente limitazione dell'iniziativa economica privata dei titolari di locali di pubblico spettacolo, nonché l'irrazionalità della diversificazione della disciplina finalizzata alla tutela del medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumità, che non trova convincenti spiegazioni se si considera la potenziale pericolosità di taluni stabilimenti industriali.
Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati dal competente Ministero dell'interno.
Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per l'illogica discriminazione operata a carico dei predetti imprenditori rispetto ai titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili (solo relativamente ai quali è prevista l'istituzione del servizio privato), nonché per la conseguente compressione del diritto all'iniziativa economica privata dei titolari dei locali di pubblico spettacolo.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Come lo stesso giudice rimettente riconosce, l'attività di prevenzione e di estinzione degli incendi costituisce compito di pubblico interesse, poiché è volta prevalentemente ad assicurare l'incolumità delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente.
Ciò giustifica che la stessa venga istituzionalmente riservata alla sfera pubblica. E questa Corte, nella sentenza n. 90 del 1994, ha già avuto occasione di affermare che, proprio in quanto qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, tale attività rientra senza residui nell'àmbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la conseguenza che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41.
Del resto, quest'ultimo articolo sembra venir richiamato nell'ordinanza di rimessione, non tanto al fine di prospettare un distinto profilo di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto per offrire sostegno all'assunto circa l'asserita omogeneità delle posizioni soggettive poste a confronto, in ragione del fatto che entrambe - come afferma il giudice a quo - "hanno titolo nel medesimo referente costituzionale, vale a dire nell'art. 41 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa economica privata". Sicché, a ben vedere, l'unica norma violata verrebbe ad essere - nella stessa prospettiva del rimettente - l'art. 3 della Costituzione, sulla considerazione che, a fronte della deroga prevista dalla denunciata disposizione in favore dei soli "stabilimenti industriali, depositi e simili", si rende impossibile ai titolari dei locali di pubblico spettacolo "istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi".
2.2. - Ma ad eliminare ogni dubbio di illegittimità costituzionale in ordine alla lamentata disparità di trattamento, è sufficiente rilevare che la diversità delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la facoltà di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifica perché riguarda specifiche e distinte realtà, tra le quali non v'è coincidenza con riferimento all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia. Oggetto che in via primaria va individuato, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumità del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.
2.3. - L'evidente disomogeneità delle situazioni messe a confronto (su cui non incide certo la comune natura di impresa privata dei soggetti esponenziali) esclude dunque in radice che si possa ritenere irrazionale la prospettata disparità di trattamento, pur prescindendo da ogni rilievo circa la possibilità che nella specie venga evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato che la disposizione assunta quale tertium comparationis ha natura di norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale desumibile dal complessivo sistema normativo (v. sentenze n. 295 del 1995, e nn. 298 e 272 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996 .