Ordinanza n. 92 del 1996

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ORDINANZA N.92

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento civile vertente tra Forlano Lucio e il Prefetto di Salerno, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Salerno per il pagamento di sanzione pecuniaria per infrazioni al codice della strada, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con ordinanza emessa in data 13 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che, a parere del giudice a quo, sussisterebbero ragioni che imporrebbero un nuovo esame della questione già decisa nel senso della non fondatezza, dal momento che questa Corte, nel riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di rideterminare l'ammontare della sanzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in concreto, tale potere può esplicarsi solo nel caso in cui risulti che la sanzione sia stata applicata in misura non consentita dalla legge, ovvero in modo erroneo rispetto alla peculiarità della fattispecie;

che, di conseguenza, al giudice dell'opposizione dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di modificare in melius la sanzione irrogata dalla pubblica amministrazione ove questa si sia attenuta al minimo precostituito per legge, rappresentato, nel caso di specie, dal doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata per essere stata già decisa con la sentenza n. 366 del 1994.

CONSIDERATO che, come rilevato dallo stesso giudice rimettente, il ricorrente aveva richiesto in via principale l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per essere stata l'infrazione alla norma del codice stradale determinata dallo stato di necessità di provvedere al ricovero urgente della propria genitrice emodializzata ed affetta da grave crisi cardiaca;

che lo stesso giudice ribadisce che unicamente in via subordinata al mancato accoglimento del principale motivo di opposizione era stata richiesta la riduzione della sanzione amministrativa irrogata;

che in realtà il prospettato dubbio di incostituzionalità dell'art. 204, comma 1, del nuovo codice della strada, assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della domanda proposta in via principale;

che, pertanto, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 89 del 1983), "la mancata considerazione in alcun senso delle domande principali da parte del pretore" rende irrilevante e, quindi, inammissibile la sollevata questione;

che l'insindacabilità dell'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza, affermata dalla Corte (sentenze nn. 100 del 1993 e 73 del 1991), non può valere nella diversa ipotesi di proposizione di domande rigorosamente subordinate, dallo stesso ricorrente, al mancato accoglimento di quella principale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.