Sentenza n. 71 del 1996

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SENTENZA N.71

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno 1995, l'11 maggio 1995 (n. 14 ordinanze) e il 25 maggio 1995 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. da 758 a 774 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

 

1. - Chiamato a pronunciarsi in sede di appello proposto avverso una ordinanza adottata in materia di misure cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., in relazione all'art. 429 del medesimo codice, nella parte in cui è precluso, dopo il decreto di rinvio a giudizio, il controllo sulla persistenza del requisito di "gravità indiziaria di colpevolezza" ai fini del mantenimento del regime cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Rileva il giudice a quo che la giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'avvenuto rinvio a giudizio preclude la proposizione e l'esame di ogni questione attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fatta salva l'ipotesi in cui si sia in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti che, perciò stesso, non vengono ad essere in contrasto con la intervenuta decisione. Tale principio, osserva il rimettente, troverebbe la propria forza "in due argomenti di non trascurabile rilievo": da un lato, infatti, si fa leva sulle conseguenze che scaturiscono dalla soppressione dell'inciso "evidente" che compariva nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen., dall'altro si rivaluta la disciplina del rinvio a giudizio prevista dall'art. 374 del codice di rito abrogato, rispetto alla quale "la giurisprudenza era consolidata nell'escludere, una volta emanata la ordinanza di rinvio a giudizio, qualsiasi discussione sul fondamento della accusa, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sufficienza degli indizi".

Osserva tuttavia il giudice a quo che la riforma del 1993, che ha soppresso il requisito della "evidenza" prima sancito dall'art. 425 cod. proc. pen., non avrebbe delineato alcun parametro sui poteri valutativi del giudice della udienza preliminare, sicché nessun dato normativo comporterebbe la "asserita coincidenza del criterio della gravità indiziaria anche ai fini del rinvio a giudizio", militando, anzi, argomenti sistematici in senso opposto. Per un verso, infatti, il criterio decisorio della udienza preliminare non può individuarsi nella "probabile condanna dell'imputato", mentre, sotto altro profilo, neppure può prospettarsi una assimilazione con il vecchio proscioglimento istruttorio, caratterizzato dalla completezza della istruzione e dalla presenza della formula del dubbio.

Prospettata, quindi, l'autonomia del procedimento cautelare e rilevato come nulla esclude che, "nel rispetto della separazione dei giudizi, l'imputato sia rinviato a giudizio in stato di libertà", il rimettente ritiene nella specie vulnerati:

1) l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il controllo di merito, preliminare a quello di legittimità, viene precluso in virtù di una "probabile colpevolezza" insita nel provvedimento di rinvio a giudizio;

2) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento connessa alla diversità di fase processuale, considerato che il differente regime si collega ad una "decisione preliminare, a tasso garantistico non ben definito", e che si pone come fatto occasionale e sopravvenuto "rispetto ai giudizi cautelari pendenti";

3) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto si restringe la sfera delle censure proponibili avverso il provvedimento cautelare impugnato.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura, dopo aver escluso qualsiasi rilevanza dei riferimenti relativi all'art. 425 cod. proc. pen., osserva che se il giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio, ciò significa che l'accusa è sembrata sostenibile in dibattimento, sicché la valutazione e la portata di tale pronuncia è questione - conclude l'Avvocatura - che appartiene alla competenza esclusiva del giudice che deve decidere sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

3. - Con numerose altre ordinanze, tutte di identico contenuto, il medesimo Tribunale di Catanzaro, adìto in sede di riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, e 425 dello stesso codice, nella parte in cui precludono, dopo il decreto di rinvio a giudizio, il controllo sulla sussistenza del requisito di "gravità indiziaria di colpevolezza" ai fini della legittimità della ordinanza custodiale. Le considerazioni svolte a sostegno della impugnazione sono nella sostanza analoghe a quelle relative alla questione sub 1), anche se difettano gli argomenti ivi addotti per contrastare l'orientamento giurisprudenziale su cui si radicano le varie censure. Comuni sono anche le ragioni per le quali risulterebbero violati gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, indicandosi, quale ulteriore profilo di illegittimità, la violazione anche dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, giacché, nell'ipotesi di specie, la motivazione del provvedimento restrittivo della libertà "sarebbe ex lege superflua".

4. - Nello spiegare atto di intervento, l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza della questione. Osserva, infatti, l'Avvocatura che non si profilerebbe alcun contrasto con l'art. 13 della Costituzione, giacché "non può dubitarsi che il rinvio a giudizio rientri tra gli atti motivati" della autorità giudiziaria, così come non violato deve ritenersi l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto "non può parlarsi di presunzione assoluta di "probabile colpevolezza" indicata nel decretato rinvio a giudizio".

Quanto al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura ritiene "ragionevole attribuire al pubblico ministero la discrezionalità nella scelta del momento procedimentale nel quale azionare la pretesa cautelare", concludendo, dunque, per la insussistenza del lamentato "aggiramento" dell'istituto del riesame.

Considerato in diritto

 

1. - Ancorché riferite a differenti previsioni normative, le questioni che il giudice ha sollevato con le varie ordinanze appaiono fra loro intimamente connesse, avuto riguardo alla identità del petitum perseguito e degli argomenti addotti a sostegno delle prospettate censure: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Investito da numerose richieste di riesame e da un appello proposto avverso una ordinanza pronunciata in materia di misure cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, nelle corrispondenti sedi incidentali, questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice delle impugnazioni (riesame ed appello) il controllo del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Osserva, infatti, il giudice a quo che, a seguito della entrata in vigore della legge 8 aprile 1993, n. 105, dalla quale è derivata la soppressione della parola "evidente" che prima compariva nel testo dell'art. 425 del codice di procedura penale, ha finito per prevalere in giurisprudenza la tesi secondo la quale, in tema di provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'intervenuto provvedimento che dispone il giudizio integra motivo di preclusione in ordine alla proposizione e all'esame di ogni questione attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; una preclusione, denuncia il rimettente, che porrebbe le norme impugnate in contrasto con più principî sanciti dalla Carta fondamentale. Violato sarebbe, infatti, a parere del giudice a quo, l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la tutela assicurata in sede di legittimità contro i provvedimenti sulla libertà personale, risulterebbe invece esclusa nel preliminare controllo di merito a causa di una presunzione di "probabile colpevolezza" insita nel decreto che dispone il giudizio. Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza, in quanto la indicata preclusione viene fatta dipendere da un provvedimento che, come il decreto che dispone il giudizio, da un lato "si pone come fatto occasionale e sopravvenuto, rispetto ai giudizi cautelari pendenti", dall'altro si presenta come "decisione preliminare a tasso garantistico non ben definito", essendo atto del tutto privo di motivazione e insuscettibile di qualsiasi controllo di merito. La normativa censurata si appaleserebbe inoltre in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché, osserva il giudice a quo, restringendosi l'area delle censure proponibili proprio sul "fondamento sostanziale di merito" del provvedimento cautelare impugnato, viene ad essere "ingiustificatamente ed aleatoriamente sacrificato il diritto di difesa in relazione al bene primario della libertà". Limitatamente, infine, alla questione concernente l'art. 309 del codice di procedura penale, il Tribunale rimettente ritiene violato anche l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto nel caso di specie la motivazione del provvedimento coercitivo "sarebbe ex lege superflua".

Il giudice a quo fonda dunque le proprie censure non su aspetti che direttamente scaturiscono dall'analisi testuale delle disposizioni coinvolte, ma su un postulato interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, ove si è in più occasioni individuata nella translatio iudicii disposta all'esito della udienza preliminare una decisione di pregnanza delibativa tale da assorbire qualsiasi profilo inerente al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, al punto da precluderne la rivalutazione in sede di impugnativa proposta avverso i provvedimenti de libertate. Un orientamento, questo, che, già largamente prevalente, ha da ultimo ricevuto l'avallo di due sentenze delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (v. sentenze nn. 36 e 38 del 25 ottobre 1995). In tali pronunce detta Corte ha infatti avuto modo di ribadire che, a seguito della modifica dell'art. 425 del codice di procedura penale, operata dalla legge n. 105 del 1993 nel chiaro intento di ampliare la valutazione del merito da parte del giudice dell'udienza preliminare, risulta sicuramente confermato che il provvedimento di rinvio a giudizio emesso a conclusione di quella udienza implica un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare la possibilità dell'affermazione di responsabilità e, quindi, la "qualificata probabilità di colpevolezza" richiesta perché si possa parlare dei "gravi indizi" di cui all'art. 273 del codice di rito. Da ciò la conclusione che anche il rinvio a giudizio disposto a norma dell'art. 429 del codice di procedura penale entra a far parte di quelle statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito del processo a fondamento delle quali è posta, in modo esplicito od implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che, per giurisprudenza ormai costante, precludono, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, la rivalutazione del requisito della gravità degli indizi.

Tale essendo, quindi, il concreto atteggiarsi delle norme secondo un ormai cristallizzatosi quadro interpretativo del sistema, e poiché da tale assetto ermeneutico - che, pure, il giudice a quo mostra di non condividere ma dal quale evidentemente non intende discostarsi - non potrà prescindersi agli effetti del presente giudizio in quanto divenuto parte integrante della disciplina positiva, ne deriva che per risolvere il dubbio di costituzionalità avanzato dal Tribunale rimettente occorrerà verificare se la preclusione, di cui innanzi si è detto, si presenti o meno in contrasto con i parametri che il medesimo giudice ha puntualmente evocato a sostegno delle dedotte censure. Devesi anzitutto richiamare l'assunto espresso nelle suddette sentenze delle sezioni unite, secondo il quale la soluzione del quesito non può fondarsi su una concezione rigorosa ed astratta della autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito, giacché ciò condurrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere possibile la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in qualsiasi momento del processo e, dunque, anche dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato.

Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate. Il tema del presente giudizio di costituzionalità sta dunque tutto nell'esaminare se il decreto che dispone il giudizio emesso all'esito della udienza preliminare possa ritenersi o meno rispondente a un simile postulato.

Può subito osservarsi, a tal proposito, che il decreto previsto dall'art. 429 del codice di procedura penale, non a caso strutturato dal legislatore come provvedimento di impulso processuale nel quale è carente l'indicazione dei "motivi" che lo sostengono, equivale ad un enunciato giurisdizionale che afferma, in positivo, la necessità del dibattimento e, in negativo, l'inesistenza dei presupposti per l'adozione della sentenza di non luogo a procedere, sicché è del tutto ovvio che le modifiche subite dall'art. 425 del codice di procedura penale, come d'altra parte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità di cui innanzi si è detto, inevitabilmente si riflettano sull'"area" di valutazione del merito che quel decreto è oggi in grado di esprimere. Non v'è dubbio, quindi, che la soppressione dell'aggettivo "evidente", che prima circoscriveva entro angusti confini la regola di giudizio che presiedeva alla adozione delle formule in fatto della sentenza di non luogo a procedere, abbia sensibilmente aumentato la possibilità di adottare una siffatta pronuncia e, per converso, incrementato in corrispondente misura l'apprezzamento che, sempre in fatto, corrobora l'alternativa scelta della translatio iudicii. Ma da tale pur significativo mutamento di regime non è possibile trarre la conclusione che l'atto di rinvio a giudizio si presenti come decisione fondata su una valutazione del merito necessariamente sovrapponibile a quella che inerisce alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza che legittima l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari personali, con la conseguenza di non poter ritenere assorbita quest'ultima delibazione nella prima e, dunque, coerentemente precluso il relativo controllo nella incidentale sede del gravame cautelare.

Nell'apportare, infatti, la già evidenziata modifica all'art. 425 cod. proc. pen., il legislatore, volutamente omettendo qualsiasi richiamo contenutistico alla disciplina della sentenza di assoluzione dettata dall'art. 530, ha evidentemente inteso mantenere nettamente separate fra loro le due pronunce, non soltanto sul piano funzionale e degli effetti che dalle stesse scaturiscono, ma anche - ed è ciò che qui maggiormente rileva - sotto il profilo dei differenti elementi strutturali che caratterizzano i corrispondenti "giudizi". Mentre, infatti, nel quadro di una valutazione comparata degli artt. 425 e 530 cod. proc. pen. possono ritenersi fra loro assimilabili le ipotesi di prova positiva dell'innocenza e quella speculare di totale assenza di prova della colpevolezza, di talché la medesima situazione di fatto è idonea a determinare, su di un piano di sostanziale simmetria, la sentenza di assoluzione in dibattimento e quella di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, non altrettanto è a dirsi in tutte le ipotesi in cui la prova risulti invece insufficiente o contraddittoria. In tal caso, infatti, alla sentenza di assoluzione imposta dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non corrisponde un omologo per la sentenza di non luogo a procedere, ma una più articolata regola di giudizio che deve necessariamente tener conto della diversa natura e funzione che quella pronuncia è destinata a svolgere nel sistema. L'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 cod. proc. pen., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria. Ove ciò non accada, quindi, risulterà scontato il provvedimento di rinvio a giudizio che, in una simile eventualità, lungi dal rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile condanna, si radicherà null'altro che sulla ritenuta necessità di consentire nella dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti.

E' evidente, allora, che in siffatte ipotesi il decreto che dispone il giudizio non potrà ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che sostengono l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari personali, sicché precluderne l'esame nelle impugnazioni de libertate equivale ad introdurre nel sistema un limite che si appalesa irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa, per di più proiettato nella specie verso la salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale.

Gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., così come costantemente interpretati, devono essere pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale denunciati dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.