ORDINANZA N.18
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere sull'istanza proposta da Basco Antonio, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, inserito dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501;
che a tal proposito il rimettente, dopo aver rilevato come la disciplina dettata dalla norma oggetto di impugnativa sia stata introdotta dal legislatore a seguito della sentenza n. 48 del 1994, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992, ha osservato che, allorquando venga adottato, a norma del comma 4 dell'art. 12-sexies del medesimo decreto, il sequestro preventivo ricollegato alla particolare ipotesi di confisca prevista dai commi 1 e 2, da un lato viene vanificato "il fondamentale parametro di legittimità costituzionale" costituito dal presupposto della intervenuta condanna, stanti i limiti proprî del giudizio di riesame, e dall'altro lato risulterebbe inoperante "lo stesso ordinario parametro di legittimità del sequestro preventivo, consistente nella «immediata correlazione» tra beni e reato contestato"; dal che scaturirebbe, a parere del giudice a quo, una illegittima "aggressione giuridica" di beni protetti dall'art. 42 della Costituzione, in quanto non posti - come nelle ordinarie ipotesi di confisca - in rapporto di stretta correlazione con il reato oggetto di accertamento, con conseguente illegittimità anche della misura "anticipatoria" rispetto al giudizio di responsabilità;
che violato sarebbe anche il diritto di difesa, stante il breve termine (dieci giorni) concesso in sede di riesame per dedurre elementi in ordine alla legittima provenienza dei beni ed alla assenza di sproporzione rispetto alle capacità reddituali dell'indagato e considerata l'impossibilità - a differenza di quanto avviene per la "analoga" misura di prevenzione - di contestare il merito della accusa, così come vulnerato risulterebbe il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, giacché "la dettagliata ricostruzione di complesse vicende proprietarie dilaterebbe i tempi di definizione dei procedimenti penali";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
CONSIDERATO che le doglianze espresse dal giudice a quo paiono ruotare essenzialmente attorno alla asserita elusione dei principî affermati da questa Corte nella sentenza n. 48 del 1994, giacché, osserva il rimettente, la possibilità di adottare il provvedimento di sequestro preventivo nel corso del procedimento concernente l'accertamento del reato "presupposto" vanificherebbe la previsione introdotta dal legislatore nei commi 1 e 2 della norma impugnata, ove è stata sostituita la qualità di indagato - già prevista dall'art. 12-quinquies, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo - con quella di condannato, dal momento che, per un verso, sarebbe impedito al giudice del riesame di verificare la gravità degli indizi che sostengono il merito dell'accusa e, sotto altro profilo, risulterebbe svilito il requisito della "immediata correlazione" tra beni e reato che costituisce l'ordinaria condizione di legittimità del sequestro;
che simili rilievi non hanno fondamento in quanto, essendo nella specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 cod. pen., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale; cosicché, avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna; sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo l'illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in discorso l'illegittimità del primo;
che nel merito delle singole censure non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, sia per le considerazioni poste a fondamento della richiamata sentenza n. 48 del 1994, ove è stata contestata la fondatezza, anche in riferimento all'art. 42 della Costituzione, di consimili rilievi che lo stesso Tribunale ebbe a svolgere sull'istituto del sequestro preventivo e sul relativo procedimento di riesame, sia perché la persona cui i beni sono stati sequestrati può in ogni tempo contestare il provvedimento cautelare e provare l'inesistenza dei suoi presupposti domandando la revoca della misura, con l'ulteriore possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.;
che del tutto inconferente, perché estraneo al tema dedotto, si rivela il richiamo all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, così come palesemente infondata è la pretesa violazione dell'art. 97 della Carta fondamentale, giacché, da un lato, si prospetta una questione di mero fatto, quale è quella della possibile dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti a cagione della complessità di taluni accertamenti patrimoniali, mentre, sotto altro e più assorbente profilo, si evoca un parametro che questa Corte ha costantemente ritenuto non riferibile al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., da ultimo, ordinanze n. 257 e n. 39 del 1995);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.