Sentenza n. 48 del 1994

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SENTENZA N. 48

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461 e degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 2, 19, 16 e 12 novembre 1992 dal Tribunale di Salerno, il 22 e 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione, il 7 (n. 2 ordinanze) ed il 16 aprile 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il 17 giugno 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 7 aprile 1993 dalla Corte di cassazione, il 17 (n. 2 ordinanze) e 30 giugno 1993 dal Tribunale di Venezia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Savona ed il 12 febbraio 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 21, 87, 125, 198, 207, 228, 336, 337, 338, 389, 399, 552, 571, 572, 600, 651, 669 e 686 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 10, 14, 19, 21, 27, 29, 39, 41, 44, 46 e 47 dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Con quattro ordinanze di identico contenuto (rispettivamente, R.O.21, 87, 125 e 198 del 1993), il Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12- quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto- legge 8 giugno 1992, n.306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

Il Tribunale rileva, anzitutto, che la norma denunciata costruisce una ipotesi di reato proprio nel quale la sussistenza della fattispecie è correlata alla qualità di indagato per una delle ipotesi criminose che la disposizione stessa enumera: una qualità, dunque, tutt'altro che definitiva e che non dovrebbe in alcun modo risaltare in ossequio alla presunzione di innocenza prevista dall'art. 27 della Costituzione, considerato che quella particolare condizione personale potrebbe essere caducata anche in un momento successivo alla condanna per il reato de quo.

Rilievi, questi, che valgono a fortiori nei confronti della persona sottoposta a pro cedimento di prevenzione "quando tale misura è ante delictum".

Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione giacchè, tenuto conto della struttura del reato, che postula una "mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova", risulterebbe compromesso il diritto di difesa in quanto non esercitabile anche attraverso il silenzio, generandosi, al tempo stesso, una disparità di trattamento tra le persone indagate per il reato oggetto di impugnativa e le persone sottoposte ad indagini per gli altri reati.

2. Solo in parte coincidenti sono invece le censure mosse alla norme de qua dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 1993 (R.O. 228 del 1993). Dopo aver osservato, infatti, come le modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, non abbiano nella sostanza modificato lo status del soggetto attivo, non potendosi quest'ultimo identificare con chi assume la qualità di imputato, la Corte ritiene che la "instabilità processuale" che caratterizza la particolare condizione del soggetto attivo, in inidonea a determinare conseguenze di carattere penale, pone la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza e logicità, discriminando quel soggetto rispetto a "colui che, seppur titolare di ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale".

D'altra parte, osserva ancora la Corte, poichè la norma non postula la condanna per i reati presupposti ma unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni importa una condanna che non deriva da una attività di ricerca delle prove, ma "da un comportamento che la Costituzione garantisce a ogni imputato, attraverso il riconoscimento del diritto di difesa (art. 24, 2° co.) e della presunzione di non colpevolezza (art. 27, 2° co.)". La norma, infine, contrasterebbe con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto il reato si realizza sulla base della ritenuta sproporzione - che per la genericità del criterio costituisce ulteriore fonte di ingiustificate ineguaglianze - "fra reddito e patrimonio, prescindendo da qualsiasi collegamento immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente accertata".

3. Con altra ordinanza del 22 febbraio 1993 (R.O. 207 del 1993) la Corte di cassazione, dopo aver richiamato i principii posti a fondamento della sentenza n. 110 del 1968, con la quale venne dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art.708 c.p., osserva come nella fattispecie oggetto di denuncia non sia rinvenibile uno "stato" del soggetto attivo che lo diversifichi da chiunque altro si trovi nella medesima situazione oggettiva, posto che la condizione di indagato o di imputato non può certo equipararsi ad un pregresso accerta mento di responsabilità che "giustificherebbe una presunzione di sospetto circa la liceità del possesso" dei beni. Osserva ancora la Corte che la disposizione censurata criminalizza un fatto (acquisizione di beni) che nel momento in cui viene commesso non costituisce reato "almeno in via di presunzione" giacchè manca un precetto "che imponga particolari cautele per colui che agisce non rientrando in categorie sospette, ponendosi inammissibilmente a carico del soggetto stesso l'onere di una prova che deve invece incombere sulla accusa in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito". Alla stregua dei riferiti rilievi la Corte denuncia, quindi, la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione.

4. Con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. 336, 337, 338 e 651 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato analoga questione di legittimità dell'art. 12 quinquies, secondo comma, della legge n. 356 del 1992, "come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con decreto-legge 23 marzo 1993, n.73", in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Facendo proprie le considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di rimessione pronunciate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di cassazione, il giudice a quo rileva - per ciò che concerne il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost. - che la qualità di indagato, che rappresenta elemento costitutivo del delitto in esame, prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali del reato presupposto, cosicchè il condannato e l'assolto in ordine ai "delitti-sorgente" finiscono per subire l'identico trattamento processual-penalistico, con conseguenze "palesemente aberranti" ed inique. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., il tribunale rimettente osserva che la norma impugnata costringe l'inquisito "ad abbandonare ogni comportamento processuale passivo", pur garantito dall'ordinamento, obbligandolo a giustificare la legittima provenienza dei beni, in contrasto col diritto di difendersi anche con il silenzio e con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato e, a fortiori, ogni indagato.

5. Con ordinanza del 7 aprile 1993 (R.O.552 del 1993), la Corte di cassazione, riportandosi nella sostanza alle considerazioni svolte in altro provvedimento rimessivo con il quale ha sollevato l'identica questione, ha osservato come la fattispecie delineata dall'art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n.356, malgrado le successive modifiche apportate dai decreti-legge 21 gennaio 1993, n. 14, e 23 marzo 1993, n. 73 (art. 5), configuri un reato proprio nel quale il soggetto attivo è chiunque si trovi attinto da elementi indizianti non accertati con sentenza definitiva; cosicchè, da un lato, l'eventuale proscioglimento in ordine a quegli indizi non fa venire meno il presupposto soggettivo che la norma censurata richiede, mentre, dall'altro, l'unico parametro oggettivo che la disposizione evoca, è rappresentato dalla sproporzione tra il valore delle disponibilità e il reddito dichiarato, "richiedendosi allo stesso soggetto di fornire le prove della provenienza legittima dei beni".

Le considerazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte n. 110 del 1968, svelano, dunque, secondo il giudice a quo, la fondatezza dei rilievi di incostituzionalità, posto che nessuna "presunzione di sospetto" circa la legittima disponibilità dei beni può trarsi dalla semplice pendenza di un procedimento penale.

Rileva ancora la Corte rimettente che facendosi dipendere il presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta e imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, vale a dire il possesso di beni. D'altra parte, la disposizione censurata criminalizza l'acquisizione di beni realizzatasi prima dell'assunzione della qualità di indagato o imputato, e, quindi, in un momento in cui la legge non fa carico al soggetto di adottare particolari cautele proprio perchè non rientrante in categorie "sospette", ponendosi a carico del soggetto stesso "l'onere di una prova che deve invece incombere sull'accusa, in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito".

Il tutto, conclude il giudice a quo, in evidente contrasto con quanto invece si verifica per le ipotesi previste dall'art. 708 c.p.; donde la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

6. Anche il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (R.O. 389 del 1993), nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità "dell'art 12- quinquies D.L. 8.6.92 n.306, pur nella formulazione attualmente vigente a seguito di successivo decreto-legge fin qui reiterato, nella parte in cui assume la qualità di < persona sottoposta a procedimento penale> a presupposto dell'ipotesi incriminatrice", trae spunto dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di reati "di sospetto" per sviluppare le proprie censure. Osservando che la qualità di persona sottoposta a procedimento penale è condizione meramente processuale, inidonea a far sorgere un "obbligo di giustificazione" differenziato in quanto fondato su una qualifica meramente formale, la norma violerebbe per più profili il principio di ragionevolezza. Anzitutto, l'avvio del procedimento, che di per rea lizza il presupposto soggettivo, consente ai titolari delle indagini di imporre un obbligo ad altro soggetto al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale sulla relativa fondatezza, un obbligo, per di più, del quale l'interessato può essere all'oscuro e che può essere successivo al momento in cui il medesimo ha cominciato a possedere o utilizzare i beni. Inoltre, poichè la condizione di persona sottoposta a procedimento penale ha connotazioni tipicamente transitorie, non si comprende come una simile qualità "possa essere ragionevolmente e legittimamente assunta a presupposto di una autonoma fattispecie di reato e dunque di una possibile sentenza definitiva di condanna". Infine, se la pendenza di un procedimento per talune specifiche ipotesi di reato assume carattere formale, nel senso che occorre prescindere da un "sospetto di colpevolezza" in ordine ai reati medesimi, non può giustificarsi sul piano sostanziale "la discriminazione operata dalla norma nella imposizione di obblighi tra soggetti indagati per i reati tassativamente indicati e soggetti indagati per ogni altro reato".

D'altra parte, osserva il giudice a quo, è proprio il carattere formale che assume il presupposto della pendenza del diverso procedimento a far sì che la norma vulneri anche il principio di presunzione di non colpevolezza. Accanto a ciò, e tenuto conto del fatto che la fondatezza o meno dell'accusa in relazione al "reato-base" si configura quale elemento normativamente indifferente ai fini della punibilità del delitto di cui all'art. 12-quinquies, l. n.356 del 1992, si inibisce la possibilità di difesa proprio in ordine a quei fatti per i quali gli inquirenti hanno deciso di pro cedere.

7. Due sono invece le questioni sollevate dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O.399 del 1993). Da un lato, infatti, viene impugnato per diversi profili l'art. 12- quinquies della l. n. 356 del 1992, del quale si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La norma, osserva in proposito il giudice a quo, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, compromettendo il diritto al silenzio, vulnera il diritto di difesa e crea una disparità di trattamento tra indagati, ponendosi altresì in contrasto col principio di ragionevolezza in quanto prescinde totalmente "dall'instabilità processuale in itinere che caratterizza l'elemento soggettivo del reato".

D'altra parte, esigendo la norma unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni comporta che la condanna derivi non dall'impulso del pubblico ministero nella ricerca delle prove, ma da una condotta che la Costituzione garantisce a tutti gli imputati, attraverso il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza. Da qui anche la violazione dell'art. 27 Cost., giacchè la qualità di persona sottoposta a procedimento penale "ha carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbe avere alcuna rilevanza giuridica" proprio in virtù dell'invocato parametro.

Una autonoma serie di censure colpisce, invece, il combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Punto di partenza è rappresentato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, (25 marzo 1993, n. 4), secondo la quale il tribunale, quando è chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione circa l'applicazione di misure cautelari reali, deve "limitarsi a valutare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato", sì che "ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa al tribunale del riesame ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi". Da ciò il rimettente desume, anzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost. per il sacrificio imposto al diritto di difesa dell'indagato, in quanto diviene irrilevante qualsiasi sua difesa sul merito proprio perchè il Tribunale, dovendosi limitarsi ad una astratta verifica cartolare circa la correlazione tra la rubrica del reato presupposto, la sua iscrizione e la relativa sussumibilità in una delle ipotesi previste dall'art. 12-quinquies, l. n. 356 del 1992, si astiene da qualsiasi apprezzamento in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli indizi. Sarebbero anche violati gli artt. 97 e 111, primo comma, Cost., perchè "è contrario ai principii di buon andamento dell'Amministrazione giudiziaria impiegare un organo giurisdizionale in un'operazione burocratica di mera ratifica", mentre l'assenza di valutazione degli indizi di colpevolezza impedisce una motivazione "concreta" che pur dovrebbe assistere la decisione con la quale "si fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo, costituzionalmente tute lato, quale è il diritto di proprietà". Le norme denunciate, infine, contrasterebbero con l'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto viene ad essere "prevista una limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di cui alla riserva di legge" enunciata nell'indicato precetto costituzionale.

8. L'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, come "modificato dal d.l. 14/93", ha formato oggetto di impugnativa anche da parte del Tribunale di Venezia che, con tre ordinanze di identico contenuto (R.O. 571, 572 e 600 del 1993), ha sollevato questione di legittimità della richiamata fattispecie, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Osserva a tale riguardo il giudice a quo che presupposto della norma censurata è la pendenza a carico del soggetto di un procedimento penale per una delle ipotesi criminose tassativamente indicate ovvero di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Ciò integrerebbe, secondo il rimettente, una violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto un dato di fatto provvisorio di natura processuale, quale è la pendenza del procedimento, non può, per la sua precarietà, costituire il presupposto di una fattispecie incriminatrice: a ciò va aggiunto che l'enunciato normativo è tale da rendere irrilevante l'esito del procedimento presupposto rispetto alla sussistenza del reato, sicchè l'eventuale assoluzione in ordine al primo non spiegherebbe effetti in ordine alla fattispecie oggetto di impugnativa. Violato sarebbe anche il principio di uguaglianza, in quanto vengono assoggettate alla medesima sanzione due situazioni completamente diverse, quali sono quella di chi venga assolto dal reato presupposto e di chi invece subisca condanna per il medesimo reato. La norma contrasterebbe, infine, anche con il principio di ragionevolezza, in quanto tratta in modo diverso situazioni non dissimili, indicandosi per tali "quella di chi ha la disponibilità di ricchezze sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attività economica e che ha pendente procedimento penale per determinati reati e quella di chi ha analoga disponibilità di beni senza aver pendente procedimento penale per i suddetti reati".

9. Non dissimili, rispetto a quelle sin qui passate in rassegna, sono le censure che alla medesima norma muove anche il Tribunale di Savona (R.O. 669 del 1993). Sarebbe infatti violato l'art. 27 Cost., in quanto la sussistenza della fattispecie è ancorata ad una qualità soggettiva (persona sottoposta a procedimento penale) priva del carattere di definitività ed alla quale, in ossequio all'invocato parametro, non possono collegarsi conseguenze sanzionatorie definitive. Alla condanna definitiva per il reato previsto dall'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 potrebbe infatti sopravvenire l'assoluzione nel procedimento che funge da presupposto, e ciò, unito all'assenza di istituti processuali che prevedano la sospensione obbligatoria del procedimento, impedisce - secondo il giudice a quo - "di coordinare la norma incriminatrice con il precetto costituzionale". Il tutto, d'altra parte, in linea con quanto questa Corte (sent. n. 110 del 1968) ha avuto modo di affermare in merito al reato previsto dall'art.708 c.p. La norma contrasterebbe inoltre con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, essendo imposta all'indagato la "legittima provenienza" e non l'attuale possesso, resterebbe vulnerato il principio di irretroattività della legge penale nei casi in cui risulti provata l'acquisizione dei beni in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione censurata. Vengono richiamati, a tale proposito, i principii enunciati da questa Corte nella sentenza n.364 del 1988.

10. L'identica questione, infine, è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 686 del 1993), il quale pone anch'esso a fulcro delle proprie doglianze la circostanza che la condizione di giudicabile è una qualità meramente processuale che non integra uno "stato personale": la stessa - afferma il giudice a quo - potendo non essere conosciuta dall'imputato del reato di cui all'art. 12- quinquies si manifesta, così, come "condizione obiettiva di punibilità", in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di chi non ha riportato condanna, neppure con sentenza non definitiva.

11. Nei diversi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nei primi atti di intervento, peraltro, la difesa dello Stato ha preliminarmente osservato che l'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, oggetto delle numerose impugnative, ha subito modifiche ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14.

Sotto tale profilo, quindi, la questione risulterebbe secondo l'Avvocatura < < inammissibile o dovrebbe quanto meno essere trasmessa al giudice rimettente per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza>>. Nel merito, e sul presupposto che i diversi giudici a quibus abbiano impugnato la norma in quanto la stessa < < sarebbe tale da consentire l'incriminazione di condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore della legge" - censura, questa, che peraltro risulta esplicitata con sufficiente chiarezza soltanto nell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Savona (R.O.669 del 1993) - L'Avvocatura osserva che la condotta incriminata è sicuramente successiva alla norma, giacchè è inconferente il dato che la titolarità dei beni di cui non si giustifica la legittima provenienza fosse antecedente alla data di entrata in vigore della norma.

Sugli "altri aspetti considerati", l'Avvocatura, dopo aver premesso che l'art. 5 del citato d.l. n. 14 del 1993 consente di escludere che "la pendenza del procedimento sia ignota all'interessato", ha operato un ampio richiamo della giurisprudenza di questa Corte in merito a fattispecie similari, sottolineando come sia stata affermata la legittimità di disposizioni poste a "salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole di mercato".

Quanto alla dedotta inversione dell'onere della prova che violerebbe il principio di presunzione di non colpevolezza, la difesa dello Stato rileva che la necessità di impedire la circolazione di beni provento di illecito, giustifica l'obbligo di fornire una articolata spiegazione...

da parte di chi, per la situazione oggettiva venutasi a creare, sia ragionevolmente sospettato di rapporti di contiguità con organizzazioni criminali".

Sempre facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte, l'Avvocatura, in altri atti di intervento, ha contestato la fondatezza delle censure riferite agli artt. 24 e 27 della Costituzione, osservando come la disposizione oggetto di impugnativa non ponga a carico dell'imputato l'onere di fornire la prova della legittima provenienza e destinazione dei beni, essendo sufficiente, per escludere la responsabilità penale, allegare "una ragionevole spiegazione, che il giudice dovrà ovviamente valutare secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento". La norma, poi, non violerebbe il principio di ragionevolezza il dettato dell'art. 42 Cost. in quanto il fondamento della incriminazione deve essere "individuato nella esigenza di impedire, per le ipotesi considerate, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti". Per ciò che infine concerne la "instabilità processuale" che caratterizza la qualità del soggetto nei cui confronti pende procedimento penale, nessun contrasto sussisterebbe, secondo l'Avvocatura, con il principio di ragionevolezza e logicità, ma si ammette che "la dedotta instabilità, ove esistente, potrebbe eventualmente rilevare con riferimento ad una ipotetica violazione dell'art. 25 per lesione dei principii di tassatività e determinatezza della norma penale": un profilo, peraltro, che - a dire dell'Avvocatura - non era stato dedotto.

 

Considerato in diritto

 

l. Poichè tutte le impugnative sono volte a contestare la legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e considerato che a tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. In alcuni atti di intervento, come si è accennato, l'Avvocatura Generale dello Stato ha dedotto, seppur incidentalmente, l'inammissibilità della questione relativa all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, prospettando "quanto meno" la necessità di disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus per nuovo esame in punto di rilevanza, a cagione delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 5 del decreto- legge 21 gennaio 1993, n.14.

L'Avvocatura non esplicita le ragioni per le quali la questione sarebbe a suo avviso inammissibile, anche se, attraverso la graduazione che lega fra loro le soluzioni che vengono alternativamente prospettate (inammissibilità - restituzione atti) sembra potersi desumere che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza nei giudizi a quibus, in considerazione del mutamento del quadro normativo.

Orbene, la disposizione oggetto di impugnativa ha in effetti subito modifiche di identico contenuto inizialmente ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450 e poi, via via e senza soluzione di continuità, ad opera dei successivi decreti di "reiterazione" (decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14; 23 marzo 1993, n. 73;20 maggio 1993, n. 153; 20 luglio 1993, n. 244), tutti decaduti per mancata conversione, sino all'ultimo (decreto-legge 17 settembre 1993, n.369), finalmente convertito, senza modificazioni per la parte che qui interessa (v. art. 1), dalla legge 15 novembre 1993, n.46l.

Il profilo che l'Avvocatura sembra dunque dedurre come eccezione pregiudiziale comporta allora la necessità di verificare se, ed eventualmente in che misura, le modificazioni subite dalla norma impugnata interferiscano sulla rilevanza della questione, agli effetti della sollecitata declaratoria di inammissibilità o della restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che la difesa dello Stato ugualmente prospetta, sia pure come alternativa per così dire residuale. Operando, quindi, sulla base del semplice raffronto tra i testi normativi, è agevole verificare che gli aspetti della norma che sono stati modificati dalla decretazione d'urgenza sono soltanto tre: 1) la sostituzione del riferimento alle persone nei cui confronti sono svolte indagini con quello a "coloro nei cui confronti pende procedimento penale"; 2) l'aggiunta, accanto alle persone nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, anche di chi ha in corso di applicazione una misura; 3) l'aumento nel massimo della pena edittale da quattro a cinque anni di reclusione. Ciò posto, può subito rilevarsi che le modifiche di cui ai punti 2) e 3) non presentano interferenze di sorta con l'oggetto delle doglianze, considerato che i diversi provvedimenti di rimessione non censurano la quantità della pena, aspetti relativi alla competenza per materia, indubbiamente coinvolti dall'aumento dei limiti edittali, lo specifico tema riguardante la qualità di soggetto "nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale". Residua, quindi, la modifica di cui al punto 1), circa la quale, peraltro, la Corte di cassazione (R.O. n. 228 del 1993) si è espressa nel senso della relativa irrilevanza, osservando come, anche alla luce della nuova formula normativa, non sia possibile identificare come soggetto attivo "colui che assume la qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica di questo nomen iuris: artt. 60 e 405 c.p.p.". Ad un simile argomentare, per la verità, è agevole replicare che le ragioni della modifica (altrimenti del tutto inutile) potrebbero essere rinvenute nella opposta esigenza di "attrarre" nella sfera applicativa della norma non solo gli indagati ma anche - ed a maggior ragione - coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale.

D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come, nel lessico adottato dal nuovo codice di rito, il termine "procedi mento" sia di per idoneo ad inglobare tanto la fase delle indagini che quella del "processo" vero e proprio (ordinanza n.238 del 1991), cosicchè ad una interpretazione "neutra", quale è quella offerta dalla Corte di cassazione, si potrebbero opporre argomenti contrari sia da un punto di vista testuale, sia per più generali considerazioni di ordine sistematico, giacchè la "pendenza" del procedimento non può esaurirsi con l'assunzione di una "qualità" di chi vi è sottoposto (secondo la Cassazione, quella di imputato) ma con l'adozione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce. In mancanza, quindi, di un consolidato orientamento interpretativo sul punto, ed essendo stato tale aspetto espressamente (come nel caso della Cassazione) o implicitamente apprezzato dai giudici rimettenti, per essere le relative ordinanze quasi tutte successive al primo dei decreti- legge di modifica, non resta che disattendere la generica eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale nulla ha dedotto a sostegno della supposta irrilevanza della questione per ius superveniens. Dirimente, comunque, sembra il rilievo che, a prescindere da quella che sia l'interpretazione preferibile, la modifica non tocca in nessun caso il petitum che tutti i giudici a quibus mostrano di perseguire: vale a dire l'eliminazione di una norma che si fonda su di un presupposto soggettivo per sua natura instabile, quale è la condizione di chi è sottoposto a indagini (o al processo), il cui esito, del tutto imprevedibile, è riguardato dal legislatore in termini di totale in differenza normativa.

3. Pur nella varietà degli accenti e degli sviluppi argomentativi che caratterizzano le numerose ordinanze di rimessione, al nucleo delle censure sta, dunque, il rilievo - comune a tutti gli atti di denuncia - che l'art. 12 quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) punisce la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito o alla attività economica, ove di tale disponibilità non venga giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui confronti pende procedimento penale per determinati reati: ad integrare l'indicata figura delittuosa, pertanto, è sufficiente, sostengono i giudici a quibus, il possesso ingiustificato di quei beni da parte di soggetti che si qualificano per il sol fatto di rivestire una condizione meramente "processuale"; una condizione, quindi, che per sua natura assume il carattere della temporaneità e che, in virtù della presunzione di non colpevolezza, deve ritenersi del tutto inidonea ad assegnare al soggetto attivo quelle connotazioni di intrinseco disvalore che la norma invece postula, strutturando la fattispecie come reato proprio fondato sul "sospetto" che quel la condizione evocherebbe.

A tale insistito richiamo alla violazione del principio sancito dall'art.27, secondo comma, della Costituzione, si sovrappongono, poi, ulteriori rilievi di costituzionalità che solo in parte presentano una effettiva autonomia sul piano logico-concettuale.

Ricorrente è, infatti, l'assunto secondo il quale la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Carta fondamentale, per essere la fattispecie incriminatrice delineata in termini tali da generare conseguenze non conformi ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza. Sempre facendo leva sulla "fluidità" che caratterizza lo status del soggetto attivo, si determinerebbe così, secondo alcuni giudici, una non giustificata disparità di trattamento tra persone indagate per il reato de quo e quanti, invece, siano sottoposti ad indagini per altri reati, mentre altre ordinanze pongono in risalto la discriminazione che verrebbe a subire la persona inquisita rispetto a "colui che, seppur titolare di ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale", ovvero l'irragionevole identità di trattamento che la disposizione riserva tanto al condannato che all'assolto in ordine ai "delitti- sorgente".

Ugualmente raccordata alla particolare "qualità" che caratterizza il soggetto attivo, è l'ulteriore censura che individua, nella norma impugnata, aspetti di dubbia compatibilità con l'art. 25 della Costituzione: si osserva, infatti, che, facendosi dipendere il presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta ed imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, criminalizzandosi, per questa via, l'acquisizione di beni, anche se conseguita in un momento in cui la legge non fa carico al soggetto medesimo di adottare particolari cautele, proprio perchè non rientrante in categorie "sospette". Nel medesimo alveo, poi, finisce per collocarsi anche la dedotta violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, a proposito della quale si osserva che, configurandosi il reato sulla base della ritenuta sproporzione fra reddito e patrimonio - un dato, quest'ultimo, che, per la sua elasticità, sarebbe fonte ulteriore "di ingiustificate ineguaglianze" - e prescindendo la norma "da qualsiasi collegamento immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente accertata", verrebbero ad essere vulnerati "i principi dettati a tutela della proprietà, i cui limiti non hanno alcun riferimento alle sue dimensioni quantitative".

Quasi tutte le ordinanze di rimessione, infine, sottopongono la norma a scrutinio di costituzionalità per asserita violazione del principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Coniugando, infatti, fra loro, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa, e con accenni che talvolta coinvolgono anche il principio di uguaglianza, i giudici rimettenti, ancora una volta ponendo a raffronto la peculiare condizione che qualifica il soggetto attivo e la condotta che la fattispecie descrive, censurano la disposizione di cui si tratta sul rilievo che la medesima, postulando in capo allo stesso inquisito l'obbligo di giustificare la legittima provenienza dei beni, determinerebbe una inversione dell'onere della prova con conseguente compromissione del diritto di difesa, in quanto la persona sottoposta a procedimento penale sarebbe costretta "ad abbandonare ogni comportamento processuale passivo", che pure l'ordinamento le garantisce attraverso il diritto di difendersi anche con il silenzio.

4. Tale essendo il composito quadro dei rilievi che i giudici a quibus muovono alla norma sottoposta al giudizio di questa Corte, e poichè, per quel che si è detto, un risalto del tutto particolare è stato assegnato alla violazione del principio sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, quasi a farsi da esso poi derivare, per la struttura stessa che contraddistingue la fattispecie, gli ulteriori dubbi di costituzionalità che i rimettenti sollevano con riferimento ai diversi parametri che sono stati dianzi indicati, la verifica della conformità della norma al principio di presunzione di non colpevolezza finisce allora per assumere un carattere per così dire preliminare, secondo l'ordine logico che lega fra loro le censure dedotte.

Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che hanno indotto il Governo prima ad emanare il decreto-legge 8 giugno 1992, n.306 e poi a presentare in sede di conversione dello stesso alcuni emendamenti, come appunto quello da cui discende la disposizione impugnata. D'altra parte la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ha avuto modo di scolpire le ragioni stesse con notevole incisività. La disposizione di cui qui si discute, introdotta quale emendamento governativo nel corso dei lavori parlamentari relativi alla conversione del citato decreto, si iscrive nell'alveo di quella complessa manovra normativa volta ad adottare misure idonee a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della repressione, il gravissimo fenomeno del crimine organizzato, spintosi ad una "aggressione che ha raggiunto livelli ormai assolutamente intollerabili" (XI Legislatura, Atto Senato n. 328, pag.11). Le incontestabili esigenze di tutela della collettività, al cui doveroso soddisfacimento si è ispirato il provvedimento legislativo nel quale ha trovato sede la disposizione oggetto di impugnativa, hanno dunque costituito, ad un tempo, l'obiettivo perseguito e la motivazione offerta per dissolvere i dubbi, subito emersi, circa l'effettiva compatibilità della norma con gli altrettanto ineludibili principi di rango costituzionale.

Già in sede di commissione Affari Costituzionali del Senato, in fatti, il sottosegretario di Stato per l'interno aveva avuto modo di evidenziare come il Governo annettesse "grande rilevanza alla disposizione di cui all'art. 12-quinquies, il quale può alimentare qualche dubbio di costituzionalità, ma rappresenta uno strumento efficace e vigoroso, utilizzato anche in altri ordinamenti e consigliato sia dalle forze dell'ordine che dalla Guardia di finanza" (v.seduta del 21 luglio 1992). Ancor più espliciti sono i riferimenti che è possibile cogliere negli interventi svolti in assemblea al Senato, ove non è mancato chi ha ritenuto di dover esprimere "un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo, anche a costo di essere accusato di introdurre una fattispecie incostituzionale, per trovare uno strumento di diritto sostanziale che penetrasse fino in fondo nei patrimoni accumulati dal mondo del crimine organizzato", o chi, come il ministro dell'interno, si è trovato nella necessità di ammettere che la norma in esame determinava "il ribaltamento di uno dei principi generali in materia di prove, dal momento che è lo stesso soggetto a dover dimostrare la provenienza e la natura lecita delle sue sostanze per non incorrere in sanzioni penali", ovvero, ancora, chi, come il ministro di grazia e giustizia, si è mostrato ben consapevole di agire "su un terreno difficile e delicato per i poteri conferiti alle pubbliche autorità di incidere sui diritti e sui beni della persona, prima ancora che rigorosi accertamenti probatori si siano compiuti in sede giudiziaria" (Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 23 luglio 1992, resoconto stenografico, pagg. 47, 51, 55).

Ad ulteriore e conclusiva conferma di come sia stato lo stesso legislatore ad aver maturato la consapevolezza di essersi sospinto sul pericoloso crinale di una possibile compromissione di valori fondamentali, sta, infine, l'iter di conversione dell'ultimo dei decreti-legge di modifica della norma impugnata. Nel testo del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, infatti, accanto alle modifiche del comma 2 dell'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, delle quali già si è fatto cenno, compariva, sotto l'art. 2, una "nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori" che prevedeva una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, da cui si distingueva esclusivamente per essere riferita agli imputati di taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Orbene, nei lavori parlamentari di conversione, tale norma fu vivacemente contestata da più parti proprio sul presupposto che la stessa non risultava conforme ai principi costituzionali, evocandosi, a conferma di ciò, gli stessi argomenti addotti a sostegno delle questioni di legittimità che, a quell'epoca, erano state già sollevate in merito alla consimile fattispecie descritta dall'art. 12-quinquies del d.l. n.306 del 1992 (v., in particolare, Camera dei Deputati, seduta del 10 novembre 1993). La norma fu pertanto soppressa dalla legge di conversione 15 novembre 1993, n. 461: tuttavia, e il dato assume non poco significato ai fini che qui interessano, sulla base delle puntuali indicazioni emerse nel corso dei lavori parlamentari, la disciplina che quella norma intendeva introdurre formò oggetto di altra iniziativa legislativa da parte del Governo, nella quale, peraltro, l'originaria previsione non assumeva più i connotati di una fattispecie penale, ma si attraeva la stessa nell'ambito applicativo delle misure di prevenzione. Con il disegno di legge n. 1691 presentato al Senato della Repubblica il 1° dicembre 1993, il ministro di grazia e giustizia ha infatti proposto di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, a coloro che, sulla base di elementi di fatto rappresentati anche dalla circostanza di essere sottoposti a procedimento penale per delitti determinati da motivi di lucro, devono ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. L'interferenza, dunque, che è possibile intravedere tra fattispecie criminosa volta ad impedire, attraverso il sequestro e la confisca, l'accumulazione di beni di sospetta provenienza e la struttura che caratterizza, ai medesimi fini, il diverso istituto delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, rivela, allora, l'esistenza di un'area all'interno della quale i presupposti che devono assistere la sanzione criminale finiscono per essere ambiguamente confusi con quelli che consentono l'applicazione di una misura di carattere preventivo. E che una tale commistione si sia realizzata nel configurare la norma sottoposta al vaglio di questa Corte, lo si desume con chiarezza ponendo a raffronto tra loro i "requisiti" che integrano la fattispecie prevista dall'art. 12-quinquies del d.l. n.306 del 1992, e quelli richiesti per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione. A seguito, infatti, delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.575, ad opera dell'art. 3 della legge 24 luglio 1993, n. 256, le misure di prevenzione ed il sequestro dei beni si applicano nei confronti di talune categorie di "indiziati", non solo quando si ha motivo di ritenere che tali beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma anche "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta", fermo restando che con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati "dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza". Ove si consideri, dunque, la sostanziale sovrapponibilità delle espressioni che compaiono nel nuovo testo dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 e di quelle che tipizzano il fatto materiale descritto nella fattispecie oggetto di censura, è agevole avvedersi di come una medesima condotta possa dar luogo indifferentemente all'applicazione di una misura di tipo preventivo ovvero alla irrogazione di una pena detentiva. Accanto a ciò, anche l'area dei soggetti finisce per essere pressochè coincidente, considerato che le misure di prevenzione patrimoniali trovano applicazione non solo nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso o a quelle previste in materia di stupefacenti, ma anche, in virtù della previsione dettata dall'art.14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di coloro che si ritiene vivano abitualmente con i proventi di una attività delittuosa, se questa "sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale ovvero quella di contrabbando". L'analogia che può quindi cogliersi tra i reati presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece consentita l'applicazione di misure preventive, chiude pertanto il circolo del confuso ordito normativo che ha preteso di assimilare fra loro settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione.

Ecco svelarsi, allora, il vizio di costituzionalità che affligge la norma impugnata. Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice, giacchè la legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che i giudici a quibus hanno correttamente invocato. Il naturale sviluppo del precetto sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a procedimento penale assume connotazioni del tutto amorfe agli effetti del diritto sostanziale, cosicchè dalla stessa non è consentito trarre "sospetti" o "presunzioni" di sorta che valgano a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di sanzione penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, perchè tali condizioni, instabili come ogni status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare "effetti" che la Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna. L'art.12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi con fin troppa chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione, fonda proprio sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto soggettivo che rende punibile un dato di fatto - la sproporzione non giustificata tra beni e reddito - che altrimenti non sarebbe perseguito, cosicchè la persona indiziata o imputata, ancorchè presunta non colpevole, è, per ciò solo, assoggettata a pena, in ordine ad una condotta che, ove posta in essere da qualsiasi altro soggetto, viene ad essere normativamente riguardata in termini di totale indifferenza. La lesione inferta all'indicato parametro traspare, quindi, in tutta la sua evidenza. Vi è anzi da osservare che l'ambigua formula adottata dal legislatore ha pretermesso qualsiasi risalto all'epilogo processuale dei reati presupposti, quasi ad aver "presunto colpevole" il relativo imputato. Il mancato rispetto del principio costituzionale, poi, è in foriero di ulteriori ed altrettanto gravi conseguenze.

Come è stato, infatti, correttamente posto in rilievo in numerose ordinanze, la provvisorietà e la stessa casualità insita nello status di chi è sottoposto a indagini o al processo, fa si che persone le quali versino nella medesima situazione, vale a dire dispongano di beni non proporzionati al reddito, subiscano un differenziato trattamento a seconda che, nei loro confronti, sia stato o meno iniziato un procedimento penale: basta, quindi, una semplice notitia criminis, ancorchè infondata e tale da condurre ad uno scontato esito di archiviazione, a determinare l'insorgenza della qualità che rende punibile quella condotta, con conseguenze discriminatorie di intuitiva evidenza, al fondo delle quali sta l'arbitraria assimilazione di condizioni (quella di condannato e quella di imputato) che il costituente ha invece inteso separare nettamente. A conclusioni di egual segno occorre pervenire anche sul diverso versante degli effetti che la struttura della norma è in grado di generare sul piano della difesa che il soggetto inquisito è chiamato a svolgere: molti giudici, infatti, insistono - e tale aspetto, come si è detto, fu avvertito anche nel corso dei lavori parlamentari - sulla inversione dell'onere della prova che la norma postulerebbe nel far carico all'imputato di dimostrare la provenienza dei beni di cui risulta avere la disponibilità.

A fronte di un siffatto rilievo l'Avvocatura Generale dello Stato sembra voler obiettare considerazioni non dissimili da quelle che questa Corte ha avuto modo di svolgere allorchè ha disatteso la fondatezza delle analoghe questioni sollevate con riferimento agli artt.707 e 708 del codice penale. Ma la ben diversa configurazione delle norme poste a raffronto impedisce di trasferire quelle conclusioni alla fattispecie che viene qui in discorso. Nell'escludere, infatti, che gli artt. 707 e 708 del codice penale contrastassero con l'art.27, secondo comma, della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta "inversione dell'onere della prova" che ad avviso dei rimettenti quelle norme comportavano, questa Corte ha posto in evidenza come le censure non potessero essere accolte in quanto le disposizioni impugnate non esigevano affatto "la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento" (v. sentenza n. 14 del 1971 e, più di recente, n. 464 del 1992). Gli artt.707 e 708 del codice penale, pertanto, richiedono, da un lato, la qualità di condannato per taluni delitti e, dall'altro, la mancata giustificazione della destinazione o provenienza degli oggetti o dei beni;

il più volte citato art. 12-quinquies, invece, oltre a prescindere dalla condanna, impone una giustificazione qualificata, giacchè questa deve consistere nella legittimità della provenienza dei beni o delle utilità: situazioni, dunque, antinomiche e per le quali le medesime considerazioni che hanno sostenuto la verifica di costituzionalità delle prime impongono l'opposta declaratoria per la seconda. É evidente, infatti, che, dovendo la persona asseverare la legittima provenienza dei beni, nessuna portata scriminante assumerebbe la stessa ammissione che quei beni provengono proprio da quel reato in ordine al quale pende procedimento penale, così da rendere possibile, sia pure in alcuni casi, il risultato, davvero paradossale, di considerare un medesimo fatto punibile a doppio titolo: prima per la condotta illecita volta ad acquisire la disponibilità dei beni e, poi, per il semplice possesso di quei beni dei quali non può dedursi la legittima provenienza.

Il tutto, poi, a sottacere degli ineludibili riflessi che da una situazione del genere vengono a riverberarsi sul piano del diritto di difesa, essendo inevitabile che qualsiasi scelta difensiva si ritenesse di adottare in ordine al delitto previsto dall'art. 12-quinquies del d.l. n.306 del 1992, la stessa non sarebbe priva di conseguenze in merito all'accertamento del reato presupposto, dal momento che questo è per definizione ancora sub iudice.

La norma deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità denunciati dai giudici a quibus.

5. Accanto alla denuncia della disposizione sin qui esaminata, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere solleva anche autonoma questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Traendo spunto, infatti, da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (sentenza 25 marzo 1993, n. 4), secondo il quale al tribunale investito del gravame relativo alla applicazione di misure cautelari reali sarebbe preclusa "ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi", il giudice a quo ravvisa un contrasto della disciplina denunciata con gli artt. 24, 97, 111 e 42 della Costituzione. Sarebbe anzitutto compromesso il diritto di difesa, in quanto, sostiene il rimettente, dovendosi il tribunale astenere da apprezzamenti relativi alla sussistenza degli indizi ed alla relativa gravità, diviene irrilevante per l'indagato "qualsiasi sua difesa sul merito". Le disposizioni denunciate violerebbero, poi, gli artt. 97 e 111 della Costituzione, in quanto la decisione del giudice si risolverebbe in una "operazione burocratica di mera ratifica" in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, mentre la mancata delibazione degli indizi di colpevolezza e della loro gravità non consente una motivazione "concreta", come dovrebbe essere quella che esplicita "le ragioni per le quali si fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di proprietà". Da ciò, infine, il preteso contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, "per essere prevista una limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di cui alla riserva di legge" enunciata dall'indicato parametro.

6. La questione non è fondata. Pur adottando, infatti, una linea volta a tracciare marcati parallelismi tra le cautele reali e quelle personali, osservando, a tal proposito, come attraverso il sequestro preventivo si creino "vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa" (v. Relazione al Progetto preliminare, pag. 79), il codice non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro. Più in particolare, nel dettare la disciplina delle misure cautelari reali, il nuovo codice di rito ha omesso, non senza significato, di operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali, cosicchè solo a queste ultime risulta essere testualmente riferita la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, c.p.p., a norma della quale "nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza". Su tale aspetto, quindi, ha fatto leva la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione per giungere all'affermazione di ritenere precluso al giudice, investito del gravame proposto avverso l'applicazione della misura cautelare reale, il controllo sugli indizi di colpevolezza e sulla loro gravità: un assunto, questo, che, seppur vivacemente resistito da una parte della dottrina, vede il giudice a quo implicitamente consenziente per aver fondato proprio su di esso lo sviluppo delle proprie censure, fra le quali colloca, innanzi tutto, la violazione del principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. In proposito va peraltro subito osservato che il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato;

ciò consente, quindi, di affermare che non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione - il riesame è infatti previsto sia per le cautele personali che per quelle reali - si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'"oggetto" del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure cautelari reali è anche il terzo sequestratario estraneo al fatto-reato per il quale si procede. La scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per le misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di grava me, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare. D'altra parte, la misura cautelare reale attiene, per sua stessa natura, a "cose" che, nell'ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di "pericolosità" che giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perchè la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo. Prova evidente di ciò si rinviene nell'ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca: nei casi di confisca obbligatoria, infatti, questa con segue de iure anche nella ipotesi di assoluzione, sicchè il "prodromico" sequestro ben può prescindere da qualsiasi profilo di verifica in merito alla fondatezza dell'accusa. A ben guardare, anzi, ove si introducesse in sede di gravame un potere di controllo sul merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una sorta di "processo nel processo" che sposterebbe, allargandolo, il tema del decidere da quello suo proprio (verifica del pericolo che la libera disponibilità di taluni beni "qualificati" possa determinare le conseguenze descritte dalla norma) fino a coinvolgere l'oggetto stesso del procedimento principale.

Una conseguenza, questa, che il sistema mal tollererebbe e che non può certo ritenersi imposta dall'invocato parametro di costituzionalità.

D'altra parte, esistono talune ipotesi (quali il "blocco dei beni" nel caso di sequestro di persona in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1992, n. 82, e, più in generale, il sequestro a carico di terzi, ed inoltre - come già rilevato - il sequestro finalizzato alla confisca, se questa è obbligatoria), le quali prescindono da qualsiasi profilo di colpevolezza, dimostrando come l'istituto non potrebbe essere "costruito" in modo speculare alle misure cautelari personali. Per altro verso, e stando alla giurisprudenza richiamata dal giudice a quo, neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede.

Se, come si è rilevato, oggetto del sequestro possono essere le cose "pertinenti al reato" (locuzione volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di "corpo di reato" definito dall'art. 253 c.p.p.) è evidente che al giudice sia fatto carico di controllare che un reato, quanto meno nella sua astratta configurabilità, esista, sicchè la difesa ben può volgersi a contestare l'esistenza della fattispecie dedotta proprio perchè questa funge da necessario referente che individua il nesso di pertinenzialità di cui si è innanzi fatto cenno.

I rilievi sin qui svolti valgono anche a dissolvere le censure che il rimettente solleva in riferimento agli altri parametri.

Le norme impugnate, infatti, non evidenziano alcun profilo di contrasto con l'art. 42 della Costituzione, in quanto i limiti di disponibilità dei beni si correlano alla funzione preventiva della cautela e, quindi, ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettività che ben possono giustificare l'imposizione del vincolo.

Allo stesso modo nessuna violazione subiscono gli artt. 97 e 111 della Costituzione, giacchè, contrariamente a quanto assume il rimettente, il controllo del giudice è tutt'altro che "burocratico", dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura, risultando come tale pienamente satisfattivo del corrispondente obbligo di motivazione che è prescritto per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/02/94.