Ordinanza n. 467 del 1995

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ORDINANZA N. 467

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Piovan Alessandro, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 marzo 1995, questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della Costituzione dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui rimette alla scelta del comandante di corpo se esercitare l'azione disciplinare ovvero proporre richiesta di procedimento penale; che a causa di quest'ultimo istituto, previsto dall'art. 260 dello stesso codice, a parere del remittente si configurerebbe nel reato di allontanamento illecito una norma incriminatrice dove la sanzione conseguirebbe da un'opzione non già del legislatore bensì di una diversa autorità, con violazione del principio di legalità; che la soggezione al potere del comandante di corpo appare al Tribunale remittente anche lesiva della garanzia dei diritti della persona, assicurata dall'art. 2 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza sulla base di precedenti decisioni di questa Corte.

CONSIDERATO che il medesimo Tribunale remittente ha già sollevato più volte identica questione di legittimità costituzionale, peraltro rendendo esplicito quel collegamento tra la norma impugnata e l'art. 260 cod. pen. mil. pace oggi non più formalmente censurato; che con ordinanza n. 496 del 1991 questa Corte ha ribadito il carattere meramente processuale della richiesta del comandante di corpo, già rilevato in altre occasioni (sentenza n. 114 del 1982 ed ordinanza n. 397 del 1987), e la sua compatibilità con i princìpi costituzionali (sentenza n. 42 del 1975); che successivamente la Corte non ha affatto "mutato indirizzo" circa la qualificazione dell'istituto quale condizione di procedibilità (come invece afferma il remittente), ma ha semplicemente posto in evidenza che tale meccanismo assicura un'ulteriore garanzia di congruità del sistema delle sanzioni rispetto alla specifica gravità del fatto (v. ordinanza n. 448 del 1992); ed ha poi sottolineato che, attraverso l'uso accorto dell'istituto stesso, si può raggiungere il risultato pratico di evitare che vengano in concreto punite condotte astrattamente previste dalla legge come reato; che, inoltre, è stato posto più volte in risalto il dovere di accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e distacco, per cui l'uso del potere di richiesta "se oculatamente esercitato" si palesa come strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare, il quale conserva anche in ciò una sua peculiarità (cfr. sentenza n. 436 del 1995 e n. 449 del 1991, nonchè ordinanza n. 82 del 1994); che pertanto la questione è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/10/95.