SENTENZA N. 359
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1994 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Cattagni Pier Francesco contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1. -- Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 24 e 52 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo studente che frequenti un corso universitario di ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al compimento dell'età di cui al comma 1 dello stesso articolo 19 o, quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età.
2. -- Espone il giudice a quo che l'articolo 20 della citata legge n. 191 del 1975 ammette al ritardo del servizio militare gli alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado fino al compimento del ventiduesimo anno di età. La stessa disposizione estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno d'età. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già conseguiti nel corso di tali studi, purchè rimanga in astratto la possibilità all'allievo di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni. Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'università. Per quest'ultimo, infatti, non è sufficiente la possibilità di completare gli studi universitari entro il limite generale di età fissato, con riferimento alla diversa durata del corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Nè viene in rilievo il suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi universitari (art. 19, terzo comma). Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha già ottenuto di ritardare la presentazione del servizio militare per più di due anni, gli sarà precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma anche di proseguire detti studi fino all'età di ventidue anni, come invece potrà fare il compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.
3. -- Nè potrebbe dirsi, prosegue il remittente, che tale conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente, compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalità che gli è propria. Mentre lo studente della scuola media superiore, nella richiesta di rinvio è limitato dal solo vincolo del compimento dei relativi studi entro il ventiduesimo anno di età, o almeno dalla astratta possibilità che quel limite sia effettivamente rispettato, lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli, cioè, è vincolato, oltre che dal limite massimo dell'età, rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nel precedente corso di studi. Evento che non è assunto a criterio di merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limi te massimo di età (ventiseesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il tipo del corso di laurea). Con ciò il legislatore sembrerebbe incidere negativamente, senza una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi del cittadino, negandogli la possibilità, nel caso di specie, di continuarli almeno fino a che non risulti oggettivamente esclusa la possibilità della loro conclusione nel limite massimo di età sopra ricordato. Con un trattamento deteriore rispetto a chi, dovendo invece ripetere le classi della scuola media superiore, può comunque ritardare il servizio militare fino a ventidue anni. Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete (art. 3 Cost.), nonchè della tutela dell'istruzione (art. 34 Cost.) e del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare per non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 Cost.).
4. -- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione. Ad avviso dell'Avvocatura l'irrilevanza della questione emergerebbe sotto un duplice profilo. Premesso che il ricorrente nel giudizio a quo ha parimenti impugnato, in altro e separato giudizio, il provvedimento di chiamata alle armi (c.d. cartolina di precetto), ottenendone dal TAR del Lazio la sospensione, rileva la difesa del governo che, anche a volere ipotizzare la più pessimistica delle previsioni per il ricorrente, ovverosia la reiezione dell'appello cautelare proposto nel giudizio a quo (decisione questa che il Consiglio di Stato ha già affermato doversi adottare allo stato della normativa), egualmente l'interessato non sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva ostandovi la sospensione dell'efficacia del successivo provvedimento di chiamata alle armi. Da qui l'irrilevanza della questione. La questione sarebbe comunque irrilevante con riferimento al secondo, subordinato, petitum prospettato dal giudice remittente, ovverosia nella parte in cui la presunta illegittimità costituzionale della norma si concretizzerebbe nella impossibilità, per lo studente universitario, di un ritardo della prestazione del servizio militare quanto meno fino al compimento del ventiduesimo anno. Infatti, rileva l'Avvocatura, è certamente sfuggito al remittente, il quale ha pronunciato la propria ordinanza di remissione il 27 settembre 1994, che l'interessato, che ha proclamato di essere nato nell'ottobre 1972, di lì a pochi giorni avrebbe compiuto il ventiduesimo anno, con il che il secondo profilo sollevato avrebbe perso qualsiasi rilevanza al momento della decisione della Corte costituzionale.
5. -- Nel merito la questione risulterebbe infondata. Il rinvio dell'espletamento del servizio militare per motivi di studio, espone l'Avvocatura, costituisce un beneficio che il legislatore concede ai cittadini che, obbligati a prestarlo, desiderino concludere il corso di studi cui siano iscritti senza patire le negative conseguenze cui il contemporaneo svolgimento del servizio di leva certamente darebbe luogo; ciò in ossequio alla volontà del legislatore costituzionale espressa nell'art. 34 della Costituzione. In tal senso apparirebbe ragionevole prevedere che il cittadino che abbia già usufruito del beneficio per più di due volte nel corso di scuola media superiore non ne possa ulteriormente usufruire; nè tali considerazioni, non contestate in se stesse nell'ordinanza di remissione, potrebbero trovare un limite applicativo solo perchè lo studente abbia terminato il corso di studi medi superiori e si sia iscritto ad un corso di istruzione universitaria. Premesso che trattasi di livelli di studio distinti, e ribadito che la ratio della normativa consiste nell'evitare l'interruzione di un corso di studi, l'Avvocatura ritiene che tale medesima ratio risulti pienamente rispettata dal disposto dell'art. 19, quinto comma della legge n. 191 del 1975 e che non siano ravvisabili le violazioni dei principi costituzionali prospettate dal giudice re mittente.
6. -- Non sotto il profilo dell'irragionevolezza, posto che lo studente si trova ad essere iscritto ad un corso di studi universitario soltanto da pochi giorni, onde è ragionevole ritenere che l'inizio del servizio di leva non possa costituire un'interruzione di un corso di studi non ancora iniziato e, pertanto, non incida più di tanto sull'interesse dello studente a proseguire gli studi; studente che -- precisa l'Avvocatura -- aveva ottenuto la concessione di tre ritardi annuali e, ancora per motivi di studio, nel luglio 1993 aveva ottenuto la concessione di un ulteriore ritardo di cinque mesi durante i quali egli ha acquisito, dapprima, il diploma di maturità, concludendo così il corso di istruzione secondaria, ed iscrivendosi successivamente ad un corso universitario pur essendo pienamente consapevole del fatto che nel mese di dicembre avrebbe dovuto necessariamente iniziare il servizio di leva, non essendogli consentita dalla normativa vigente alcuna ulteriore possibilità di rinvio. La difesa del governo rileva che, se l'interessato ha voluto iscriversi ad un corso universitario a proprio rischio e pericolo, ben conoscendo quale sarebbe stato il momento della sua chiamata alle armi, non può, poi, lamentare che l'impossibilità di usufruire di ulteriori ritardi violi la Costituzione, posto che la norma impugnata è la medesima che gli aveva in precedenza consentito di ultimare il corso di studi medi superiori, e soprattutto che egli non si trovava in possesso di quel requisito minimo di merito che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto necessario per poter godere del beneficio.
7. -- Ma la norma in esame non violerebbe la Costituzione neppure sotto il profilo della disparità di trattamento ravvisata dal Consiglio di Stato. Al riguardo, sottolinea l'Avvocatura, la pretesa disparità di trattamento che il legislatore avrebbe riservato allo studente universitario che abbia già goduto di due ritardi durante il corso di studi di istruzione secondaria rispetto al compagno di studi che si sia già iscritto ad un corso universitario (per il che al primo è consentito di procrastinare il servizio militare sino al compimento del ventiduesimo anno, mentre altrettanto non può fare il secondo) troverebbe una spiegazione razionale nell'assoluta diversità delle due situazioni. Allo studente che ancora si trova a frequentare un corso di studi medi superiori è attribuita un'ultima possibilità di terminare il corso di studi; allo studente universitario del primo anno, in vece, l'ulteriore rinvio fino al compimento del ventiduesimo anno non arrecherebbe alcun vantaggio pratico, dovendo egli comunque interrompere il proprio corso di studi.
8. -- Di qui anche l'infondatezza, ad avviso dell'Avvocatura, delle ragioni che sono state poste a sostegno delle denunciate violazioni degli artt. 34 e 52 della Costituzione. Sarebbe inesatto ritenere che la considerazione del merito dello studente debba presiedere alle valutazioni del legislatore in tema di concessione del beneficio in esame, dal momento che tale intento cede dinanzi alla primaria ratio dell'istituto, che è quella di consentire il completamento di un corso di studi in atto. Intendendo la normativa in tal senso, non potrebbe nemmeno affermarsi che il legislatore incida negativamente sull'andamento degli studi dell'interessato, perchè, se è vero che a questi è negata la possibilità di continuarli e di concluderli nel limite massimo di età all'uopo concesso, ciò si verifica solo in quanto il corso di studi superiore, in sostanza, non ha ancora avuto inizio (dunque può ritenersi che lo studente che si trovi in tale situazione non necessita di una particolare tutela) ed anche perchè nel corso di studi inferiore lo studente non si era dimostrato meritevole del beneficio avendo accumulato un numero di ritardi superiore al massimo consentitogli dalla legge.
Considerato in diritto
1. -- Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente di ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al compimento dei limiti di età indicati al primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di età. Il giudice remittente premette che l'art. 20 della legge medesima ammette al ritardo del servizio militare gli alunni delle ultime tre classi degli istituti di istruzione di secondo grado, fino al compimento del ventiduesimo anno di età alla sola condizione che essi possano ultimare il corso d'istruzione secondaria entro detto limite. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già conseguiti nel corso degli studi, purché rimanga in astratto la possibilità di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni.
2. Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'università per il quale, se ha già ottenuto di ritardare il servizio di leva per più di due anni, non è sufficiente la possibilità di completare gli studi universitari entro i limiti generali di età fissati, con riferimento alla diversa durata dei corsi di laurea, dall'art. 19, primo comma, essendogli precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al loro compimento, ma anche di continuare fino all'età di ventidue anni, come invece è consentito al compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.
3. Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del suo potere discrezionale (art. 3 della Costituzione), della tutela dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), nonchè "del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare, per non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del soggetto è che vi è tenuto (art. 52 della Costituzione)".
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione per due motivi.
In primo luogo perchè‚ avendo il T.A.R. del Lazio ordinato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di chiamata alle armi (c.d. cartolina di precetto), impugnato dall'interessato in separato giudizio, in nessun caso questi sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva, ostandovi la detta sospensiva.
In secondo luogo, e con riferimento alla mancata previsione del ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di età (secondo e subordinato profilo d'illegittimità sollevato dal giudice a quo), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre 1994) l'interessato (nato nell'ottobre 1972) ha compiuto il ventiduesimo anno d'età con ciò perdendo ogni interesse all'eventuale accoglimento della questione nei suddetti termini.
5. Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Nel giudizio a quo il ricorrente ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del T.A.R. del Lazio che ha respinto la domanda incidentale di sospensione della decisione di rigetto sul ricorso gerarchico proposto dal medesimo avverso il diniego di ammissione al ritardo, quale studente universitario, della prestazione del servizio militare. In tale giudizio il Consiglio di Stato, contemporaneamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione a questa Corte, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. Il fatto che in successivo e separato giudizio sia stato impugnato un provvedimento meramente consequenziale (precetto personale di chiamata alla leva) al diniego di ammissione al ritardo, non determina certamente l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo nel giudizio a quo, con la conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita del requisito della rilevanza.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo, essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione stessa; come questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, la circostanza, pur conoscibile a priori, che la questione incidentale di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché una delle parti del giudizio a quo riceva concreto beneficio dalla eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza (v. sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25 del 1979).
6. Nel merito la questione non è fondata. Giova premettere che nella norma in esame trovano equilibrio due principi, quello della tutela dell'istruzione e quello della difesa della Patria, entrambi di dignità costituzionale.
Nel contemperamento tra tali eterogenee esigenze, l'obiettivo dichiarato del legislatore è quello di coordinare la possibilità del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di evitare, per quanto possibile, una lievitazione dell'età media dei giovani sotto le armi. A tal fine è certamente ragionevole la previsione generale, ricavabile dalla articolata disciplina, ogni frequenza scolastica abiliti a chiedere il rinvio ma solo quelle utili per concludere il corso di studi entro un determinato limite di età evitando quindi interruzioni sicuramente dannose quali quelle che un'immediata chiamata alle armi comporterebbe. Il limite di età è fissato entro il ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per il termine degli studi universitari. Ma è ancora concessa un'ulteriore e distinta possibilità per coloro che frequentano un corso d'istruzione di secondo grado nel momento della chiamata alle armi: quella di terminarlo e di accedere all'Università, proseguendo ininterrottamente negli studi fino ai limiti di età prima indicati in ragione dei diversi corsi di laurea.
Vi è però un requisito, con evidenti profili di merito, che il legislatore ha ritenuto necessario: quello di non aver già ottenuto un rinvio per più di due anni, del servizio di leva, per completare il corso d'istruzione secondaria.
Requisito il cui possesso non soltanto rientra chiaramente nella discrezionalità del legislatore, ma nemmeno può dirsi irragionevole ove si consideri che anche per il proseguimento degli studi universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi attestato da esami sostenuti.
7. In breve, ad ogni cittadino impegnato negli studi è concessa la possibilità di ottenere il rinvio della prestazione del servizio militare ad una condizione generale: che il rinvio sia utile per terminare il suo attuale corso di studi (secondari o universitari) entro determinati limiti di età. Ulteriori requisiti di merito sono poi stabiliti per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, nonché per il completamento, anno per anno, di questi ultimi.
In tale disciplina nessuna delle violazioni della Costituzione ravvisate dal giudice a quo può essere riscontrata.
Non sussiste alcuna disparità di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'Università ma che abbia già ottenuto più di due rinvii, perchè‚ ad entrambi è concessa (o lo è stata) la possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al compimento del ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine.
Non può ravvisarsi violazione degli artt. 34 e 52 della Costituzione poichè in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando opportunamente anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.