Sentenza n. 25 del 1979
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SENTENZA N. 25

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1975 dal tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Ortu Giuseppina, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppina Ortu ed altri tre imputati del delitto di rapina aggravata, il tribunale di Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione - sollevata dalla Ortu, in stato di detenzione - concernente la legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso per sottoporre a custodia preventiva donna che abbia partorito da meno di sei mesi.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 16 luglio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 31 luglio 1975, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Firenze, premesso che Giuseppina Ortu imputata di rapina aggravata, arrestata il 22 gennaio 1975, era in carcere con la figlia Barbara, nata il 20 ottobre 1974, ha ritenuto che l'art. 146, comma secondo, cod. pen. - secondo cui é rinviata obbligatoriamente l'esecuzione della pena detentiva inflitta a donna che ha partorito da meno di sei mesi - sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede il rinvio anche nel caso di donna sottoposta a custodia preventiva, che abbia partorito da meno di sei mesi.

Le situazioni identiche non giustificherebbero la disparità di trattamento.

2. - La questione non é fondata.

Nella fase di accertamento del reato la custodia preventiva risponde ad esigenze cautelari e con riguardo ad esse l'art. 259 cod. proc. pen. dispone che - fuori dei casi previsti dall'art. 253 e dal n. 2 dell'art. 254 - se l'imputata é una donna incinta o che allatta la propria prole, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria; e il provvedimento é sempre revocabile con decreto motivato. La fase di esecuzione della pena, invece, risponde alla esigenza della certezza di sua applicazione, che costituisca minaccia tale da indurre a non commettere il reato. Ed é in ragione di questa funzione di controspinta, di inibizione al reato, che la minaccia dell'applicazione é considerata funzione essenziale della pena. E soltanto il legislatore può determinare le modalità della esecuzione, considerando i fatti in particolare, e quando consentire provvedimenti giudiziali o, invece, stabilire una disciplina legale che escluda ogni margine di discrezionalità del giudice. Ciò posto, la situazione di una donna, che ha partorito da meno di sei mesi, se contro la donna deve aver luogo l'esecuzione di pena detentiva, é diversa dalla situazione in cui contro la donna deve aver luogo la carcerazione preventiva, la quale, nel caso che sia stata sofferta prima della sentenza divenuta irrevocabile (art. 576, comma secondo, cod. proc. pen.), si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria, ed é considerata come reclusione od arresto soltanto agli effetti della detrazione (art. 137 cod. pen.).

Pertanto, l'aver partorito da meno di sei mesi é soltanto parte di situazioni ritenute rilevanti dal legislatore, che sono diverse per essere la circostanza del parto da meno di sei mesi collegata, in un caso, alla condanna a pena detentiva e, in altro, al provvedimento del giudice che ha emesso il mandato di cattura. E la diversità esclude la irrazionale disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, del codice penale proposta dal tribunale di Firenze, con ordinanza 24 febbraio 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.