Ordinanza n. 351 del 1995

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ORDINANZA N. 351

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 310 dicembre 1991, n. 413) nel testo modificato dall'art. 69 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributi diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Zavattieri Antonio ed altro contro l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso di accertamento del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro e dell' imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 26 del 1995), ha sollevato, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie; che il giudice a quo osserva, in proposito, che le Commissioni tributarie non avrebbero natura di organi di giurisdizione ordinaria, e nemmeno di giurisdizione amministrativa secondo una pronuncia del 1980 del Consiglio nazionale forense che, alla stregua di tale rilievo, aveva respinto il ricorso di un giudice tributario inteso ad ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù del possesso in capo al ricorrente del requisito dello svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo per oltre cinque anni; che con la medesima ordinanza, la predetta Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha, altresì, impugnato l'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che differisce l'efficacia di tutte le norme del citato decreto legislativo, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali; che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la riforma del contenzioso tributario, attuata con il predetto d.lgs. n. 546 del 1992, potrebbe già trovare applicazione ad opera delle attuali Commissioni tributarie per alcune parti, quali quelle concernenti l'assistenza tecnica, la sospensione dell'atto impugnato, le spese del giudizio; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni.

CONSIDERATO, quanto alla prima questione, che il problema della natura giuridica delle Commissioni tributarie è stato definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere giurisdizionale delle stesse (v., fra le altre, sentenze n. 50 del 1989; n. 21 del 1986; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del 1974) e che, ciò posto, non può ritenersi che l'attribuzione ad esse della cognizione in via esclusiva delle controversie tributarie si ponga in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo, infatti, nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione, che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita -- pur in presenza del divieto di istituzione di giudici speciali, di cui all'art. 102 della stessa Costituzione -- attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali (sentenza n. 215 del 1976); che, per quanto riguarda il lamentato contrasto dell'art. 80, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, va rilevato che la norma impugnata ricollega la data di inizio della efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario a quella della istituzione delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali; che la potestà, rimessa alla discrezionalità legislativa -- ed il cui esercizio non costituisce una novità nell'ordinamento vigente -- di fissare un dies a quo per la efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perchè essa possa essere attuata, appare tanto più ragionevole allorchè, come nel caso di specie, l'entrata in vigore della riforma richieda una radicale modificazione delle strutture attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali (con la correlativa esigenza di modifiche della procedura); che, del resto, come già rilevato da questa Corte, la istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo (ordinanza n. 230 del 1994); che, pertanto, entrambe le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la medesima ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/95.