Ordinanza n. 230 del 1994

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ORDINANZA N. 230

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accerta mento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da IOSTI Serenella contro l'ufficio delle Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.50, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

 

ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di un giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi di impresa della contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per gli anni 1986 e 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R.(recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le disposizioni del decreto stesso, benchè in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di tale differimento della operatività delle nuove norme sul processo tributario vi sia previsione alcuna nella legge di delega, pone in essere una violazione e/o eccesso della legge di delega;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

 

Considerato che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, perchè scopo precipuo della proposta censura è quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilità anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie;

 

che l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un unico contesto le direttive sia per la disciplina del nuovo procedimento in materia di contenzioso tributario sia per la costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali;

 

che, inoltre, non poche norme della innovata disciplina processuale appaiono coerenti soltanto con la diversa struttura stabilita, in via di principio, per gli organi suddetti, dal legislatore delegante;

 

che, d'altronde, la istituzione delle nuove Commissioni è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo;

 

che, conseguentemente, nella delega non può non ricomprendersi la potestà di fissare un dies a quo per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi;

 

che, comunque, essendo stato il comma 2 dell'art. 80 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato ad opera del legislatore ordinario (art. 69 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie"; e convertito in legge con la legge 20 ottobre 1993, n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove Commissioni, con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potestà del legislatore delegato;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

 

Gabriele PESCOTORE, Presidente

 

Cesare RUPERTO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il Deposito del 08/06/1994.