Sentenza n. 333 del 1995

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SENTENZA N. 333

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Regione Toscana, notificati il 3 e il 5 agosto 1994, depositati in Cancelleria il 6 e il 12 agosto 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), ed iscritti ai nn. 26 e 28 del registro conflitti 1994. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi gli avvocati Mario Ammassari per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. -- Con ricorso notificato il 3 agosto 1994, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 dell'8 giugno 1994, emanato sulla scorta dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e cioè, come regolamento delegato. Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato avrebbe espropriato la regione di quel ruolo partecipativo ai procedimenti di riconoscimento di vini che sia la legislazione, sia la prassi attuativa le avevano, in passato, attribuito. Si osserva, al riguardo, nel ricorso che la disciplina originaria della materia risale al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302. A seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni nella materia dell'agricoltura, come definita dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, avendo queste ereditato le competenze dell'Ispettorato comparti mentale dell'agricoltura, che in precedenza riceveva le domande di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, e provvedeva alla relativa istruttoria, tali funzioni sono state svolte dagli uffici regionali dell'agricoltura. Detti uffici, dopo avere istruito le predette domande, le sottoponevano all'esame di un apposito Comitato regionale interprofessionale per un parere e, poi, le trasmettevano al Ministero (prima dell'agricoltura e delle foreste, quindi delle risorse agricole, alimentari e forestali), cui competeva la classificazione dei vini in rapporto alla loro origine. In questo solco si inserisce la legge 10 febbraio 1992, n. 164, che, in molti passaggi della disciplina, prevede il coordinamento del ministero con le regioni interessate, tra l'altro attraverso l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, composto anche da rappresentanti regionali, nonchè l'emanazione di un regolamento ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per disciplinare il contenuto delle domande e la procedura per il riconoscimento delle denominazioni, l'approvazione e la modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonchè le modalità e i termini di presentazione; regolamento non emanato, ma predisposto dal ministero nel senso della conservazione delle procedure già in atto. La cooperazione, così riconosciuta dalla legge n. 164 del 1992, sarebbe stata, invece, secondo la ricorrente, sostanzialmente esclusa dal regolamento impugnato, attraverso l'accentramento in capo allo Stato, ex art. 2, comma 1, delle funzioni relative alla ricezione delle domande di riconoscimento, che devono essere presentate al Comitato nazionale di cui all'art. 17 della citata legge n. 164 del 1992, e la estromissione, ex art. 4, della regione dal procedimento in questione. Infatti le disposizioni in cui si prevede l'intervento regionale -- salvo quelle di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, relative alle procedure di riconoscimento -- pur non abrogate, sarebbero, tuttavia, vanificate con la esclusione del passaggio di ogni domanda attraverso la regione. Nel ricorso si lamenta, pertanto, che siffatto regolamento, limitando l'attività regionale nel settore della viticoltura e quindi della programmazione dell'agricoltura, e violando il principio di leale cooperazione tra Stato e regione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, agli artt. 66 e successivi del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6, e alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, commi 7, 8 e 9, nonchè in relazione agli artt. 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riguardo alle norme, da ultimo citate, della legge n. 400 del 1988, la regione contesta la legittimità dell'uso del regolamento delegato in funzione di abrogazione di disposizioni legislative ex art. 17, comma 2, della detta legge, in una materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni. In ogni caso, poi, tale regolamento contravverrebbe alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che prevede la consultazione della Conferenza per i rapporti Stato- regioni in ordine al contenuto del regolamento stesso. Del pari, è stata eliminata l'audizione della Conferenza prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, e ciò allo scopo, secondo la regione ricorrente, di accentrare ogni potere, senza coordinare la nuova normativa -- che accentra la sola procedura di riconoscimento -- con le disposizioni non abrogate della legge n. 164 del 1992, che danno ripetutamente spazio alla consultazione delle regioni. In tal modo, il regolamento contenuto nel decreto impugnato avrebbe irrazionalmente posto un "cuneo del tutto arbitrario" nella continuità delle competenze regionali, violandole per quanto attiene alla fase preparatoria e di iniziativa degli atti della procedura in questione, attraverso la estromissione delle regioni dall'attività di raccolta, istruzione e valutazione delle domande per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.

2. -- Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione del ricorso, osservando che la nuova disciplina regolamentare ha conferito direttamente alle regioni la legittimazione all'iniziativa del procedimento e diritto di voto alle sedute del Comitato nazionale concernenti denominazioni d'origine, assicurando loro una possibilità di tutela degli interessi locali in materia d'agricoltura ben più concreta di quanto non consentisse nella previgente disciplina l'assolvimento di compiti di mera ricezione delle domande di riconoscimento e della relativa documentazione. Nè potrebbe riconoscersi alcun fondamento alla asserita riserva di legge che precluderebbe la modifica con regolamento della disciplina previgente, trattandosi, in questo caso, di materia di competenza statale, siccome attinente, ex art. 71, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 616 del 1977, alla "disciplina ed al controllo di qualità" nonchè alla "certificazione varietale" dei prodotti agricoli. Ancora, non potrebbe, secondo l'Avvocatura, assumersi a motivo di illegittimità dell'atto, la omessa menzione, nel preambolo del decreto impugnato, dell'audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, in quanto comunque questa sarebbe stata sentita, come si potrebbe desumere dal richiamo all'intervenuto parere del Consiglio di Stato. Nè potrebbe essere tacciata di irrazionalità la mancata abrogazione, da parte del regolamento impugnato, di una serie di altre attribuzioni consultive, previste in capo alle regioni dalla legge n. 164 del 1992, rispondendo una siffatta conservazione al più stretto coinvolgimento di interessi locali nelle procedure per le quali il parere regionale è previsto.

3. -- Analogo conflitto di attribuzione è stato sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 agosto 1994, affidato a censure analoghe a quelle già riferite. La regione ricorrente precisa, inoltre, che, per dare attuazione all'art. 12 della legge n. 164 del 1992, il Ministero delle risorse agricole aveva redatto un primo schema di regolamento, che prevedeva il ricevimento delle domande di riconoscimento da parte delle regioni ed il rilascio del parere, mentre una seconda ipotesi che era stata predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle misure di semplificazione delle procedure amministrative di cui all'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sopprimeva ogni competenza regionale nella fase istruttoria. Il parere del Presidente della Regione Toscana era stato favorevole, in sede di Conferenza Stato-regioni, sul presupposto che esso si riferisse solo alla prima bozza. Pertanto, il decreto impugnato, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto dare atto della mancanza di tale parere favorevole, e specificare le ragioni che inducevano il Governo a disattendere i rilievi delle regioni. Un ulteriore profilo di lesione delle competenze regionali viene ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera e del Senato, favorevoli a condizione che nella stesura definitiva si recepissero i principi normativi contenuti nello schema di regolamento elaborato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. La regione ricorrente ha, altresì, lamentato che il d.P.R. n. 348, prevedendo che le domande di riconoscimento siano presentate direttamente al Comitato nazionale anzichè alle regioni, ed escludendo il parere regionale in ordine al decreto di riconoscimento, avrebbe sostituito al raccordo procedimentale tra Stato e regioni un raccordo organizzativo che garantisce la presenza delle regioni mediante rappresentanze di tipo collettivo all'interno del Comitato nazionale, inadeguate a dar voce alle singole regioni (anche se il numero è stato elevato da tre a sei membri per tutte le regioni e province autonome) e, tra l'altro, prive di collegamento con l'organizzazione costituzionale regionale. Tale sistema relegherebbe in una posizione secondaria le competenze regionali in materia di agricoltura, violando il principio costituzionale di cooperazione tra Stato e regioni.

4. -- Anche nel secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato che, riproposte le argomentazioni già riferite a confutazione del ricorso della Regione Veneto, ha osservato, con riguardo alle specifiche censure mosse dalla sola Regione Toscana, che l'equivoco in cui era incorso il Presidente di questa regione non toglie che la Conferenza si fosse pronunciata in argomento, e che, per altro verso, i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato non potrebbero intendersi sostanzialmente disattesi, una volta che nessun rilievo in proposito appare formulato dal Consiglio di Stato.

5. -- Nell'imminenza dell'udienza, è stata depositata una memoria nell'interesse della Regione Veneto, con la quale si insiste per l'annullamento del regolamento impugnato, alla luce del rilievo che l'esigenza di semplificazione cui si ispira la legge n. 537 del 1993, che dell'atto in questione costituisce il fondamento, non potrebbe incidere sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Questo, si osserva nella memoria, è stato ridefinito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che sembra aver superato anche il disposto degli artt. da 66 a 77 del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, comunque, ha definitivamente riaffermato la protezione costituzionale delle regioni in materia di agricoltura, ed ha reso obbligatoria la collaborazione tra Stato e regioni anche per l'esercizio delle competenze residuate al nuovo Ministero, con la conseguenza della necessità dell'attivazione, da parte dello Stato, della partecipazione regionale anche in tali settori (art. 1, comma 4, della legge n. 491 del 1993). Il decreto impugnato sarebbe, in definitiva, illegittimo sia per essere stato emanato al di fuori di ogni coordinamento con la Conferenza Stato - regioni, sia per avere estromesso le regioni dalla fase istruttoria e consultiva della procedura di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.

Considerato in diritto

 

1. -- Le Regioni Veneto e Toscana hanno sollevato, sulla base di argomentazioni in larga parte coincidenti, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia per la evidente connessione oggettiva dei ricorsi in relazione alla coincidenza del provvedimento impugnato e dei parametri di costituzionalità invocati. Il nucleo essenziale delle censure rivolte dalle ricorrenti nei confronti dell'impugnato decreto -- emanato, in attuazione dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la regolamentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di uno dei procedimenti amministrativi indicati nell'elenco n. 4, allegato alla stessa legge n. 537, e, quindi, da qualificarsi come regolamento delegato -- può ricondursi alla denunciata compressione di competenze regionali e violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, e, quindi, al vulnus agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alle connesse disposizioni di legge (d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66-77; legge 10 febbraio 1992, n. 164) per avere il decreto in questione disciplinato compiuta mente, in nome di una esigenza di semplificazione, il procedimento per il riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, estromettendone la regione, nonostante la interferenza di tale disciplina con la generale competenza regionale nella materia dell'agricoltura ed in assenza della acquisizione del parere della Conferenza per i rapporti Stato- regioni. La Regione Toscana censura, altresì, l'adozione del regolamento in contrasto con il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Veneto ha, poi, ipotizzato che la ridefinizione, con intento di generalità e completezza, delle competenze trasferite alle regioni in materia di agricoltura, operata dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abbia superato le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, relative alla demarcazione dei settori di competenza statale nella materia de qua. Da parte di entrambe le regioni ricorrenti si contesta, altresì, il ricorso allo strumento del regolamento delegato ex art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 in funzione di abrogazione di disposizioni legislative in una materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni.

2. -- La valutazione della censura attinente alla lamentata esorbitanza dello Stato dalla sfera delle proprie attribuzioni e pretermissione delle regioni dalla disciplina del procedimento diretto al riconoscimento della denominazione d'origine dei vini richiede una preliminare ricognizione della normativa di settore. La disciplina della tutela della denominazione d'origine dei mosti e dei vini, dettata, in attuazione della legge di delega del 3 febbraio 1963, n. 116, dal d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, si articolava originariamente in una complessa procedura che prevedeva (art. 6) la presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine < controllata> e < controllata e garantita>, munita della richiesta documentazione, all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio. Detto ispettorato, dopo aver istruito la domanda e previo parere del Comitato regionale dell'agricoltura di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 luglio 1955, n. 987 -- integrato, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici esperti nei problemi dello sviluppo agricolo designati da enti e da organizzazioni economiche sindacali operanti nella regione -- la trasmetteva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A cura dello stesso dicastero, veniva, quindi, acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, previsto dall'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 930 del 1963. Il riconoscimento veniva, infine, effettuato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio (art. 4, terzo comma). A seguito del trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni amministrative nella materia dell'agricoltura, come definita dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici regionali dell'agricoltura, che, in virtù del predetto trasferimento, erano subentrati agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, se ne sono assunti i compiti anche con riferimento alla ricezione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei vini, ferma restando in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 71, primo comma, lettera d), del citato d.P.R., la competenza quanto alla disciplina e al controllo di qualità, nonchè alla certificazione varietale dei prodotti agricoli. La successiva legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha ridisciplinato la materia, affidando -- per quanto più specificamente attiene all'oggetto del presente giudizio -- ad un regolamento, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, la determinazione del contenuto delle domande e del procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine. Tale procedimento risulta, peraltro, per effetto dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserito tra quelli di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge stessa, rimessi, per esigenze di semplificazione ed accelerazione, alla regolamentazione governativa delegata, ex art. 17, comma 2, della predetta legge n. 400 del 1988. Sulla scorta di tale previsione legislativa, è stato emanato l'impugnato d.P.R. n. 348 del 1994, che elimina la fase iniziale della procedura originariamente prevista, abrogando, all'art. 5, la disposizione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, e facendo obbligo ai soggetti abilitati alla proposizione della domanda di riconoscimento -- e cioè, consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali, rispettivamente previsti dagli artt. 19 e 20 della legge n. 164 del 1992, nonchè regioni o province autonome o organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati (art. 2) -- di presentare tale istanza direttamente al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 164 del 1992, aveva sostituito quello di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 930 del 1963. A norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1994, lo stesso Comitato, compiuta, a cura della sua sezione interprofessionale, l'istruttoria, provvede al riconoscimento, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, di talchè anche la fase finale della procedura appare, in armonia con le finalità cui essa si ispira, improntata ad una maggiore snellezza, con l'abrogazione (art. 5) dell'art. 4 del d.P.R. n. 930 del 1963.

3. -- Così ricostruita la vicenda normativa del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini, una prima e generale considerazione s'impone, secondo la quale è indubitabile che la materia de qua appartiene alla competenza statale. Questa Corte, investita della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 930 del 1963 (sospettato di essere lesivo delle competenze regionali), con la sentenza n. 171 del 1971 osservò che la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale, ed avuto riguardo alla complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale. Tali affermazioni, ed il conseguente, stabilizzato assetto dei poteri in questione non appaiono smentiti dal d.P.R. n. 616 del 1977, che, all'art. 71, primo comma, lettera d), indicò tra i settori residuati alla competenza statale nella materia dell'agricoltura "la disciplina e il controllo di qualità nonchè la certificazione varietale dei prodotti agricoli". Nè può ritenersi, come adombra la Regione Veneto, che il generale riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed istituito quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, abbia superato l'assetto delineato dal d.P.R. n. 616 del 1977. La citata legge n. 491 del 1993, infatti, se all'art. 1, comma 2, ricostruisce il complesso delle funzioni attribuite alle regioni in materia agricola in termini di competenza generale, riconosce, tuttavia, una diretta responsabilità statale in larghi settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle politiche nazionali ed alla partecipazione alla elaborazione di quelle comunitarie (art. 2). A riprova del riconoscimento delle esigenze di unitarietà di disciplina, l'art. 6, comma 2, lettera a), della predetta legge indica, tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nella emanazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici del nuovo dicastero, quello dell'affidamento ad un servizio nazionale delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine e attestazione di specialità relative ai prodotti agroalimentari. Ed il successivo regolamento per l'organizzazione degli uffici del ministero, approvato con d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, all'art. 5, comma 1, lettera i), pone la tutela delle denominazioni di origine tra le competenze della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali.

4. -- Confermata, in tal modo, la permanenza in capo allo Stato di potestà nello specifico settore, va, peraltro, rilevata la indubbia connessione di tali potestà con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. Pertanto, l'esigenza, ritenuta preminente, di fornire allo Stato gli strumenti necessari per il perseguimento di una disciplina di carattere unitario in vista del generale interesse nazionale, va raccordata con la necessaria previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regione in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione. Sotto tale profilo, nessuna censura può muoversi al regolamento in questione. Esso, nell'eliminare quella funzione, in precedenza svolta dalle regioni -- peraltro, come rilevato dalla difesa dello Stato, meramente istruttoria, in quanto sostanzialmente risolventesi nella ricezione delle domande e della relativa documentazione di corredo -- lungi dall'estromettere le regioni dalla partecipazione al procedi mento, finisce per attribuire ad esse, abilitandole alla proposizione delle domande di riconoscimento di denominazione di origine dei vini sullo stesso piano di organismi consortili e di organizzazioni di categoria, un ruolo sicuramente più attivo ed incisivo a tutela degli interessi agricoli locali. Tanto più ove si consideri globalmente una serie di modifiche, apportate alla disciplina previgente dallo stesso regolamento, intese ad inserire le valutazioni regionali anche nella fase di iniziativa e in quella decisoria dei procedimenti di cui si tratta. Basti, al riguardo, considerare che il regolamento impugnato, all'art. 2, attribuisce la legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento alle regioni e alle province autonome oltre che ai consorzi volontari di tutela, ai consigli interprofessionali e alle organizzazioni di categoria; all'art. 5, eleva da tre a sei il numero dei membri del comitato nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 164 del 1992 designati, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Detto regolamento, soprattutto, riconosce, all'art. 5, comma 2, il diritto di voto, negato dall'art. 17, comma 6, della stessa legge n. 164, al rappresentante della regione interessata, ammesso alla partecipazione alle riunioni del comitato aventi ad oggetto questioni attinenti alle denominazioni di origine. In tal modo la regione, sia sulla base del combinato disposto dell'art. 4 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia attraverso la necessaria preventiva comunicazione dell'ordine del giorno delle adunanze del comitato di cui all'art. 17 anzidetto, è posta in grado di conoscere l'avvio del procedimento e di parteciparvi con ogni apporto collaborativo. Il significato e la portata di tali innovazioni appaiono assolutamente univoci nel senso di un ampliamento, e non di un ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in questione.

5. -- Quanto alle censure di forma che le ricorrenti pongono a fondamento dei conflitti rispettivamente sollevati, l'essere stato, cioè, il regolamento emanato in assenza della previa audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, ed in contrasto con i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, la prima di esse è priva di pregio; in ordine alla seconda, il conflitto è inammissibile.

5.1. -- Con riferimento al primo dei rilievi, la Corte osserva che la regolamentazione del procedimento di riconoscimento della denominazione di origine dei vini ad opera del d.P.R. n. 348 del 1994, oggi impugnato, non è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 164, ma dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993, nel quadro della semplificazione e accelerazione di una serie di procedimenti amministrativi, elencati nella stessa legge, da disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dei cui schemi non è previsto l'esame da parte della predetta Conferenza, trattandosi, nella specie, di regolamenti delegati su materia di competenza statale. È pur vero che la stessa legge n. 400 del 1988, all'art. 12, nell'istituire detta Conferenza, attribuisce in via generale ad essa compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale (con esclusione di quelli relativi alla politica estera, difesa e sicurezza nazionale, alla giustizia). Nella specie, peraltro, non si tratta, per le ragioni innanzi evidenziate, di materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni regionali. Del resto, proprio dalla citata disposizione emerge che la consultazione della Conferenza è prevista per l'adozione di criteri generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto (sentenza n. 263 del 1992). Nel caso di specie, poi, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni è stata investita nella fase preparatoria del regolamento, ed è stata posta in grado di esprimere il proprio avviso sulla specifica materia nell'ambito di applicazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e regione. Questo è sufficiente ad escludere ogni profilo di lesione della sfera regionale.

5.2. -- Per quanto riguarda il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, il ricorso della Regione Toscana è, per tale profilo, inammissibile, in quanto la lamentata omissione non è, comunque, idonea di per sè a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non può essere dedotta in questa sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni.

6. -- Infondati sono, infine, i ricorsi per quanto riguarda la pretesa violazione, da parte del regolamento denunciato, di una riserva di legge, che, per quanto attiene alla materia tra Stato e regioni, impedirebbe l'abrogazione di disposizioni legislative attraverso uno strumento normativo di rango inferiore. È sufficiente, al riguardo, rilevare che un siffatto principio è configurabile solo con riferimento a materie di diretta spettanza regionale (sentenza n. 465 del 1991), che i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni desumibile dall'art. 117 della Costituzione. Ma vertendosi, nella fattispecie, in materia di competenza statale, nessun argomento dedotto porta ad escludere che una fonte normativa, come quella in esame, caratterizzata dalla speciale efficacia propria dei regolamenti cosiddetti delegati, autorizzata a disciplinare una specifica materia da una legge della Repubblica (nella specie, la legge n. 537 del 1993) con previsione di abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore di quelle regolamentari, possa avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente, purchè in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Del resto, l'effetto abrogante, in tali ipotesi, è pur sempre riconducibile alla stessa fonte legislativa che autorizza la delegificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini; dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini),nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.