Sentenza n. 313 del 1995

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SENTENZA N. 313

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell'art. 342 del codice penale promosso con ordinanze emesse il 9 novembre 1994 dal Pretore di Cremona e il 14 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 232 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1995; b) dell'art. 343 del codice penale promosso con ordinanze emesse il 27 ottobre 1994 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, il 1° dicembre 1994 dal Pretore di Potenza e il 30 novembre 1994 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 10, 69 e 187 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4,7 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Cremona impugna l'art. 342 del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. L'ordinanza prende le mosse dalle considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione. Alla stregua di quelle considerazioni, il giudice a quo ritiene che anche l'identico minimo edittale previsto dall'art. 342 c.p. debba ritenersi frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio dei soggetti investiti di pubblica funzione e la libertà del cittadino. Osserva poi il rimettente che la tutela penale dell'onore è assicurata, in via generale, dalle figure dell'ingiuria e della diffamazione, fattispecie, queste, il cui tratto differenziale è rappresentato dalla presenza o meno dell'offeso e che qualifica in termini di maggior gravità l'ipotesi che si realizza allorchè l'offeso sia assente. Per le offese al prestigio di organi pubblici, invece, tale criterio viene abbandonato, perchè la diffamazione a corpo politico amministrativo e giudiziario determina solo, a norma dell'art. 595, ultimo comma, c.p., l'aumento della pena base, mentre l'offesa che si realizzi "al cospetto" dei medesimi organi integra una fattispecie "punita in maniera significativa" nonostante che in quest'ultimo caso l'offesa si presenti più circoscritta, e, dunque, con una diffusività ridotta. Da qui la censura di irragionevolezza e la violazione della funzione rieducativa della pena atteso il livello eccessivo della sanzione minima comminata.

2. - Analoghe censure sono state svolte anche dal Pretore di Trieste, il quale impugna l'art. 342 del codice penale sempre nella parte in cui prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 24 e 97, primo comma, della Costituzione. Partendo dalla sentenza n. 341 del 1994, il rimettente osserva che l'oggetto specifico della tutela penale è comune a tutti i delitti di oltraggio e che la maggiore o minore gravità dei diversi titoli di reato è ben delineata dal legislatore con la previsione di pene diversificate: tuttavia, nel caso contemplato nell'art. 342 del codice penale, è stato previsto un minimo edittale uguale a quello stabilito per l'oltraggio a pubblico ufficiale. Ciò posto, rileva il giudice a quo, il mutamento della "scala gerarchica dei valori morali e giuridici" prodottosi nel tempo non giustifica più la sanzione edittalmente prevista nel minimo per il reato in esame, impedendo al giudice di applicare una pena "effettivamente proporzionata all'entità della lesione ed idonea ad essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei consociati" nelle ipotesi di modesta rilevanza, e ciò tanto più dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale. La irrogazione di una pena sproporzionata al grado di effettivo disvalore del fatto comprometterebbe dunque, secondo il giudice a quo, la finalità rieducativa della pena e l'art. 3 della Costituzione "in quanto si avrebbe violazione del principio di eguaglianza sostanziale". Risulterebbero poi violati gli artt. 24 e 97 della medesima Carta in quanto l'inadeguatezza in eccesso della sanzione ostacolerebbe, nei casi meno gravi, l'accesso ai riti alternativi "essendo più difficile teoricamente riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive", a tutto discapito, conclude il giudice a quo, "del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici".

3. - La Corte di appello di Reggio Calabria solleva, invece, questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione. L'ordinanza di rimessione fa anch'essa leva sulla sentenza n. 341 del 1994 e ritiene che le considerazioni ivi svolte in tema di oltraggio a pubblico ufficiale si attaglino anche alla fattispecie prevista dall'art. 343 c.p., considerato che il ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla determinazione della pena deve tener conto del mutato rapporto, rispetto al codice del 1930, tra amministrazione della giustizia e società. Da qui il corollario che nei casi più lievi il prestigio e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia appaiono colpiti in modo così irrisorio da non giustificare una pena minima tanto elevata. Il profilo censurato, poi, determinerebbe una violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto - osserva il giudice a quo - l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto contrasta con il principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

4. - Anche il Pretore di Potenza ha svolto analoghe censure ponendo a base delle stesse la sentenza n. 341 del 1994, e ciò perchè, osserva il rimettente, tanto l'art. 341 c.p., preso in esame nella richiamata sentenza della Corte, quanto l'art. 343 c.p., oggetto della presente impugnativa, "sono apprestati a tutela dello stesso bene giuridico, individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, come è dimostrato anche dalla parificazione delle due ipotesi rispetto alla applicazione della scriminante speciale di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288". Gli argomenti svolti dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 varrebbero a fortiori nel caso previsto dall'art. 343 c.p. considerato il più elevato minimo edittale ivi previsto a fronte di quello stabilito per il reato di cui all'art. 341 c.p. prima della declaratoria di incostituzionalità. D'altra parte, rileva il giudice a quo, neppure possono soccorrere elementi di specialità a giustificare la pena edittalmente stabilita nel minimo per la fattispecie oggetto di censura, giacchè la stessa non è volta a tutelare "l'esercizio della funzione giurisdizionale nei suoi profili di stretta rilevanza costituzionale", trovando la stessa riconoscimento in altre previsioni normative (ad es. art. 290 c.p.).

5. - L'identica questione è stata infine sollevata dal Pretore di Trieste, il quale deduce profili del tutto analoghi di illegittimità costituzionale in forza delle considerazioni svolte nella più volte citata sentenza n. 341 del 1994. Anche il Pretore di Trieste rileva che gli artt. 341 c.p. e 343 c.p. presentano un identico oggetto giuridico cosicchè anche a quest'ultima fattispecie dovrebbe estendersi la declaratoria di incostituzionalità, tenuto conto che il minimo edittale ivi previsto "ammonta ora - dopo la citata sentenza della Corte costituzionale - a ben 24 volte la pena minima prevista per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p.".

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte questioni fra loro intimamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Pretore di Cremona e il Pretore di Trieste impugnano, per profili solo in parte coincidenti, l'art. 342 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione. Comune ad entrambe le ordinanze è la dedotta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione: a parere dei giudici a quibus, infatti, ponendo la norma a raffronto con la sanzione stabilita per il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario e tenendo conto del mutamento della "scala gerarchica dei valori morali e giuridici", la previsione del minimo edittale sancita dalla norma oggetto di censura appare eccessiva e tale, quindi, da vulnerare il principio di "uguaglianza sostanziale" e la funzione rieducativa della pena. A parere del Pretore di Trieste la norma si porrebbe poi in contrasto anche con gli artt. 24 e 97 della Costituzione, in quanto, a suo dire, l'inadeguatezza per eccesso della sanzione edittalmente stabilita nel minimo ostacolerebbe nei casi meno gravi l'accesso ai riti alternativi per essere "teoricamente" più difficile ottenere pene pecuniarie in sostituzione di quelle detentive, con conseguente compromissione anche "del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici".

3. - Per profili del tutto analoghi, la Corte di appello di Reggio Calabria, il Pretore di Potenza ed il Pretore di Trieste hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione. Ad avviso dei giudici rimettenti, infatti, la previsione di una pena stabilita nel minimo in misura tanto elevata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione per le stesse ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale. A tali censure la Corte di appello di Reggio Calabria aggiunge anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto - osserva il giudice a quo - "l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto viola il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione".

4. - Comune a tutte le ordinanze di rimessione è l'insistito richiamo ai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, proprio nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei. In tale sentenza, come i giudici a quibus rammentano, questa Corte, pur ribadendo i rigorosi limiti che presiedono al controllo delle discrezionali scelte del legislatore circa la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, ebbe a rilevare, con specifico riferimento alla fattispecie allora esaminata, come "la rigidità e severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930" apparisse "frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione) anche nei casi di minima entità, e quello della libertà personale del soggetto agente", evidenziando come "la manifesta irragionevolezza" della norma censurata emergesse "anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del codice penale". Perchè sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di "eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non è, quindi, qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio, giacchè, ove così fosse, alla relatività di un giudizio di valore - quello legislativo - finirebbe ineluttabilmente per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e, come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente "creativa" che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati a questa Corte. L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena comminata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata, proprio perchè carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi. In una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come i principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994 non possano affatto determinare - come pretenderebbero i giudici a quibus - un automatico trasferimento del relativo decisum alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 del codice penale, dal momento che, per un verso, le strutture delle norme che vengono ora in discorso si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale allora esaminata, mentre, sotto altro profilo, sono proprio le connotazioni fortemente "storicizzate" che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa ad impedire una qualsiasi estensione della richiamata pronuncia al di fuori del circoscritto tema che con essa si è inteso affrontare e risolvere. È di tutta evidenza, infatti, che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera ipotesi di oltraggio "plurimo", giacchè nella fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sè determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare. Nè a contrastare simili rilievi può soccorrere, come ha invece ritenuto il Pretore di Cremona, il diverso e più blando trattamento previsto per il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario dall'art. 594, quarto comma, del codice penale, dal momento che è proprio l'offesa "al cospetto" ad integrare una condotta che direttamente aggredisce il bene tutelato, esponendolo, quindi, ad una lesione certo più grave rispetto a quella che scaturisce da una offesa soltanto "indiretta" realizzata comunicando con altri, i quali, a loro volta, tali offese possono anche non condividere o, addirittura, contrastare. Considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per il delitto previsto dall'art. 343 del codice penale, ove, anzi, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria qualsiasi assimilazione - sia pure sotto il circoscritto profilo della individuazione del minimo edittale - alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. D'altra parte, se questa Corte non mancò di osservare, nella richiamata sentenza n. 341 del 1994, come in altri paesi "di democrazia matura" il delitto di oltraggio fosse punito meno severamente o risultasse addirittura "ignorato", un simile rilievo non può certo valere con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 343 del codice penale, posto che in paesi di antica e consolidata tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia è assicurato da norme assai rigorose che testimoniano come un simile bene assuma un rilievo del tutto peculiare nel quadro di qualsiasi assetto democratico. Dissolto, quindi, il dubbio di costituzionalità delle norme censurate con riferimento al principio di ragionevolezza, le questioni si rivelano infondate anche in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, essendo stata la funzione rieducativa della pena invocata dai giudici a quibus per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 3 della Carta fondamentale. Del tutto improprio si rivela, poi, il richiamo all'art. 24 della Costituzione operato dal Pretore di Trieste sul presupposto che la previsione di un minimo edittale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai riti alternativi, e ciò sia perchè tra editto e scelte processuali possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia perchè si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali la difficoltà "teorica" di "riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di pene detentive". Ugualmente infondata è, infine, la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, che alcuni giudici hanno desunto dai "rilevanti costi processuali" e dalla minor propensione per i riti alternativi che scaturirebbero dagli elevati minimi edittali previsti dalle norme oggetto di impugnativa. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il principio del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'indicato parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (v. sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., sentenza n. 376 del 1993 e ordinanza n. 275 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dal Pretore di Potenza e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12/07/95.