Sentenza n. 86 del 1982

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SENTENZA N. 86

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (Norme per la nomina a magistrato di cassazione) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1977 e il 3 luglio 1979 dal Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale, sui ricorsi proposti da Lucentini Sergio ed altri e da Torella di Romagnano Andrea contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, rispettivamente iscritte al

 291 del registro ordinanze 1978 e al n. 56 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 1978 e n. 85 del 1980.

Visti l'atto di costituzione di Lucentini Sergio ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

Uditi l'avv. Umberto Coronas, per Lucentini Sergio ed altri e gli avvocati dello Stato Piergiorgio Ferri e Carlo Carbone, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Sergio Lucentini ed altri, consiglieri di corte d'appello nominati consiglieri di cassazione ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, chiedevano al TAR per il Lazio l'annullamento dei rispettivi provvedimenti di nomina, limitatamente alla loro decorrenza giuridica: sostenendo l'illegittimità costituzionale del predetto comma sesto dell'art. 21, in riferimento all'art. 3 Cost. Ma i ricorsi venivano respinti dall'adito Tribunale, previa dichiarazione della manifesta infondatezza delle censure in esame.

Avverso tale sentenza, gli interessati hanno proposto appello al Consiglio di Stato, insistendo nell'assunto che le loro nomine a magistrati di cassazione sarebbero state operate in applicazione di una norma costituzionalmente illegittima. La decorrenza giuridica delle nomine stesse, fissata al momento dell'entrata in vigore della legge n. 831 del 1973 quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrati di cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria", determinerebbe infatti una irragionevole equiparazione dei ricorrenti con i colleghi che in sede di scrutinio avessero riportato un giudizio sfavorevole; e li discriminerebbe, d'altro lato, rispetto ai magistrati che all'entrata in vigore della legge n. 831 avessero già maturato l'anzianità di sette anni, prevista dall'art. 4 della legge stessa, ma non l'anzianità di nove anni, richiesta per la partecipazione allo scrutinio dalla legge n. 1 del 1963: magistrati per i quali l'art. 21, quinto comma, della legge n. 831 fa decorrere gli effetti giuridici della nomina dal compimento dei sette anni di anzianità.

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha per altro ritenuto di non poter delibare la non manifesta infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti, senza una previa verifica della "ragionevolezza" del procedimento di nomina, contemplato dalla legge n. 831 del 1973; ed ha pertanto impugnato con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 - l'intero "sistema di progressione a magistrato di cassazione", previsto dalla legge stessa, "nella parte in cui deferisce al Consiglio superiore il potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che non viene in discussione) la nomina a magistrato di cassazione, senza il conferimento delle corrispondenti funzioni". Tale sistema sarebbe infatti "ispirato nella sua concezione di fondo ad una completa e totale divaricazione tra l'esercizio effettivo delle funzioni di magistrato di cassazione e l'attribuzione della corrispondente qualifica", che ormai si sostanzierebbe "nel conferimento quasi automatico di un titolo e di una classe di stipendio", indipendentemente dalla spettanza delle funzioni medesime, tanto é vero - precisa l'ordinanza - che nel 1977, su 505 posti di ruolo, risultavano nominati 1912 magistrati di cassazione.

Di qui discenderebbe la violazione del principio fissato dal terzo comma dell'art. 107 Cost., per cui "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni": con chiaro riferimento - assume il giudice a quo - al "dato oggettivo desumibile dalla effettiva incardinazione del magistrato in un ufficio". E, mentre per la magistratura di merito l'unificazione sostanzialmente disposta dalla legge n. 570 del 1966 sarebbe "avvenuta sulla base di una asserita identità di funzioni", altrettanto non potrebbe dirsi per l'ufficio in esame, poiché lo vieterebbero le "concrete funzioni inerenti al sindacato giurisdizionale della Corte Suprema" e la "posizione che ad essa é riconosciuta dalla Costituzione" (ex artt. 104, quarto comma, 106, terzo comma, 111 secondo e terzo comma, 135, primo e secondo comma). Da questa particolare posizione emergerebbe, dunque, "che le funzioni relative all'ufficio di consigliere di cassazione sono quelle e solo quelle esercitate dai magistrati effettivamente destinati alla Corte di cassazione e che soltanto ad essi spetta la qualifica di magistrati di cassazione, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, Cost.".

Una volta ridimensionato l'attuale sistema di progressione, risolvendolo nella pura e semplice attribuzione di una superiore classe di stipendio, potrebbe poi accogliersi - secondo l'ordinanza di rimessione - la richiesta dei ricorrenti, intesa ad evitare un loro scavalcamento da parte di colleghi meno anziani. Appunto in questo senso, all'annullamento della legge n. 831, nella parte concernente la detta progressione, dovrebbe seguire l'annullamento dell'art. 21, sesto comma: che il Consiglio di Stato impugna pertanto, con riferimento all'art. 3 Cost., "in via subordinata e condizionata all'accoglimento" dell'impugnativa principale.

2. - I ricorrenti, costituitisi nel presente giudizio, hanno invece precisato di non essere interessati a coltivare la questione principale di legittimità, sollevata d'ufficio dal giudice a quo; ed anzi ne hanno messo in dubbio la rilevanza, insistendo soltanto nell'originaria richiesta di annullamento dell'art. 21, sesto comma, che essi considerano lesivo dell'esigenza costituzionale di "trattamento uguale delle situazioni uguali" e di "trattamento differenziale delle situazioni diverse".

Da un lato, sarebbe illegittimo l'aver equiparato, in deroga al "nuovo principio della decorrenza della promozione in Cassazione dal compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica di magistrato d'appello", i magistrati che non avessero partecipato ai vecchi scrutinii e quelli che vi fossero stati bocciati: solo nel secondo e non nel primo caso, infatti, il ritardo della promozione potrebbe esser giustificato dal suo "carattere in senso lato sanzionatorio" o dall'opportunità di consentire comunque che i soggetti già ritenuti inidonei abbiano il tempo di dare la prova della loro conseguita idoneità. D'altro lato, sarebbe arbitrario l'avere previsto per i ricorrenti un regime diverso e deteriore nei confronti di altri magistrati d'appello, meno anziani di essi, che non erano in grado di partecipare ai vecchi scrutinii: poiché ne derivererebbero, rispettivamente, un premio ed una sanzione del tutto immotivati, data la facoltatività della partecipazione di cui trattasi.

3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce a sua volta che l'impugnativa principale del Consiglio di Stato sarebbe irrilevante, in quanto eccederebbe il petitum (ad un punto tale che l'accoglimento di essa determinerebbe non già il conseguente accoglimento dei ricorsi, bensì l'annullamento delle stesse nomine dei ricorrenti a magistrati di cassazione).

In ogni caso, l'impugnativa principale sarebbe infondata, poiché l'art. 107, terzo comma, della Costituzione garantirebbe l'indipendenza dei giudici, anche nei loro reciproci rapporti, ma non "la contestualità tra qualifica e funzione". E nessun attentato all'indipendenza arrecherebbe la legge impugnata, ritardando il conferimento della funzione medesima; ché anzi tale legge, operando lo "sradicamento" del principio della carriera, toglierebbe di mezzo "uno strumento pericolosamente lesivo... della libertà dei giudici", utilizzabile dai superiori per "interventi diretti o pressioni ed influenze indirette", nonché suscettibile di determinare nel singolo magistrato "processi di autocondizionamento e sudditanza psicologica".

Del pari, sarebbe infondata la questione proposta in via subordinata, poiché i magistrati che si fossero sottratti agli scrutinii, per una libera scelta comunque motivata, non potrebbero ora pretendere un identico (o addirittura un migliore) trattamento di quanti vi avessero partecipato con successo. Diversamente, infatti, si produrrebbe una "diseguaglianza di segno opposto", non solo nei confronti di quanti erano stati sfavorevolmente giudicati, ma rispetto agli stessi magistrati di cui al quinto comma dell'art. 21.

4. - In vista della pubblica udienza del 21 gennaio 1981, i ricorrenti hanno depositato una memoria, traendo argomento dal disegno di legge n. 2115/Senato, presentato il 22 maggio 1975, per modificare l'art. 21, quinto e sesto comma, della legge n. 831 del 1973, nel senso auspicato dagli interessati.

Per altro, dopo essere stata discussa nell'udienza predetta, la causa in esame é stata rinviata a nuovo ruolo - mediante l'ordinanza n. 172 del 1981

 - ed é stata quindi ridiscussa nella pubblica udienza del 24 marzo 1982. In tale occasione, tanto l'Avvocatura dello Stato quanto la difesa dei ricorrenti hanno insistito nella richiesta che la Corte dichiari preliminarmente inammissibile, per irrilevanza, la questione sollevata in via principale dalla quarta sezione del Consiglio di Stato; ed hanno comunque sostenuto l'infondatezza della questione medesima.

5. - Nel corso di un altro giudizio promosso da Andrea Torella di Romagnano, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che il Consiglio superiore della magistratura non aveva assegnato ad alcun corrispondente ufficio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha quindi riproposto - con ordinanza emessa il 3 luglio 1979 - l'impugnativa dell'intera legge n. 831 del 1973: sia pure con particolare riguardo - come si precisa nel dispositivo - agli artt. 7, 9, 10, 14, 17, 18 e 21.

L'ordinanza premette che, nel giudizio a quo, risulterebbe proposta "una controversia circa l'assegnazione di un magistrato ad un determinato ufficio (presidente di sezione della Corte d'appello di Milano) corrispondente a funzioni divergenti sia da quelle non ancora esercitate proprie della qualifica da lui rivestita sia da quelle ancora esercitate in quanto precedenti alla nomina alla qualifica" stessa. Ma la circostanza che i magistrati possano trovarsi ad esercitare funzioni non corrispondenti alle qualifiche determinerebbe fra loro "un duplice ordine di distinzioni e di assimilazioni": "magistrati, cioè, con qualifiche diverse ed in reciproca collocazione gerarchica" si troverebbero "ad esercitare funzioni identiche o di identico livello"; "magistrati, invece, con qualifiche identiche o equivalenti" eserciterebbero funzioni "di collocazione giurisdizionale diversa".

Da ciò conseguirebbe, in primo luogo, la violazione del terzo comma dell'art. 107 Cost., in cui si porrebbe, circa i magistrati, "il divieto tanto di una loro collocazione gerarchica (sia pure soltanto nominale) nell'ambito di funzioni identiche o equivalenti ed in base ad elementi a queste estranei, tanto di loro assimilazioni (sia pure soltanto nominali)... nonostante la diversità delle funzioni esercitate". Nel medesimo senso, sarebbe inoltre violato l'art. 3, primo comma, data la diversificazione delle qualifiche a fronte di funzioni identiche od equivalenti e data, per contro, l'identità delle qualifiche stesse a fronte di funzioni diverse.

E ne risulterebbe infine una lesione del principio di "buon andamento dell'amministrazione della giustizia", desumibile dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. "La legge in esame" - osserva infatti il giudice a quo - "preordina la valutazione della personalità di ciascun magistrato sotto il profilo professionale, ai fini della nomina a magistrato di cassazione, senza alcuno specifico riferimento alle funzioni relative, il cui conferimento é svincolato dal momento di tale nomina"; sicché le valutazioni operate all'atto del conferimento stesso, se subordinate a quelle già compiute all'atto della nomina, prescindono dall'esigenza di una comparazione fra i vari magistrati interessati, e se rinnovate, determinano la possibilità di un contrasto con le valutazioni precedenti, venendo in sostanza ad invalidare - come verificatosi appunto nel caso in questione - l'ordine di collocamento in ruolo.

6. - Tutte queste censure sono state contestate dall'intervenuto Presidente del Consiglio, con argomentazioni analoghe a quelle testé ricordate, quanto al parametro rappresentato dall'art. 107, terzo comma.

Considerazioni del medesimo genere farebbero poi ritenere infondato il riferimento all'art. 3, primo comma, poiché "l'assoluta parificazione fra magistrati" riguarderebbe "soltanto le funzioni giurisdizionali e gli atti che dall'esercizio di quelle funzioni derivano, non certamente la posizione che i magistrati stessi - oltre e fuori da quella funzione - occupano nell'ordinamento giudiziario". Del pari, sarebbe destituito di fondamento il preteso contrasto fra la legge impugnata e l'art. 97 Cost., dato che l'ordinamento dello stato giuridico dei magistrati non violerebbe - quanto all'oggetto del presente giudizio della Corte - "il principio della riserva di legge posta dal costituente a garanzia dell'ordinato andamento dei pubblici uffici".

7. - Discussa nella pubblica udienza del 21 gennaio 1981, anche questa causa é stata rinviata a nuovo ruolo - mediante la ricordata ordinanza n. 172 del 1981 - e quindi ridiscussa nella pubblica udienza del 24 marzo 1982.

 

Considerato in diritto

 

1. - Può essere disposta la riunione dei due giudizi instaurati dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dal momento che le ordinanze di rimessione propongono, in via principale od esclusiva, questioni identiche o comunque affini.

Vero é che la prima di tali ordinanze (n. 291 del 1978) impugna, in riferimento al solo terzo comma dell'art. 107 Cost., "il sistema di progressione a magistrato di cassazione previsto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui deferisce al Consiglio superiore il potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che non viene in discussione) la nomina a magistrato di cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni"; per poi sollevare, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge medesima, in riferimento al principio di eguaglianza. Diversamente, la seconda ordinanza (n. 56 del 1980) contesta senz'altro l'"intera legge" n. 831 del 1973, anche se il dispositivo e la parte conclusiva della motivazione fanno specifico richiamo agli artt. 7, 9, 10, 14, 17, 18, 21; e ciò, per asserita violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, oltre che dell'art. 107, terzo comma, della Carta costituzionale. Ma, in entrambi i casi, la Corte é chiamata a valutare - se non altro in prima linea - censure sostanzialmente comuni: che attengono, pur sempre, alla legittimità delle norme sulla carriera dei magistrati, introdotte dalla legge n. 831, con particolare riguardo alla scissione fra la nomina ed il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dall'Avvocatura dello Stato e poi riproposta nella pubblica udienza da parte della difesa dei ricorrenti, circa la questione sollevata in via principale dalla prima delle dette ordinanze.

In effetti, nel giudizio a quo non si tratta di applicare altro che una particolare disposizione transitoria della legge n. 831, dettata dall'art. 21, sesto comma. Le nomine dei ricorrenti a magistrati di cassazione sono cioè messe in causa - come precisa la stessa ordinanza in esame e come si é ricordato in narrativa - "limitatamente alla decorrenza giuridica": poiché nei ricorsi veniva dedotto che questi provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di una norma che agli effetti giuridici li rendeva operativi "dall'entrata in vigore" della legge n. 831, anziché dal compimento dell'anzianità di sette anni di cui all'art. 4 della legge medesima (richiamato dall'art. 21, quarto e quinto comma), violando così l'esigenza della parità di trattamento dei vari interessati. Tale era, dunque, l'unico problema sottoposto al giudizio del Consiglio di Stato. E non a caso, per motivare la rilevanza dell'impugnativa principale, il Consiglio ha dovuto sostenere di non poter nemmeno effettuare "una delibazione sommaria della non manifesta infondatezza delle censure contenute nel ricorso in appello" (ossia del preteso contrasto fra l'art. 3 Cost. e la norma transitoria in discussione), senza previamente mettere in questione l'intera normativa sulla "progressione a magistrato di cassazione", stabilita agli effetti giuridici dalla legge n. 831: la quale rappresenta - afferma testualmente l'ordinanza - "il fondamentale parametro di valutazione della ragionevolezza delle norme che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di nomina".

Ma la motivazione non vale a dimostrare la necessaria esistenza di un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di legittimità costituzionale che il Consiglio di Stato vorrebbe in tal senso instaurare e la particolare controversia che a quel giudice spetta di risolvere. Rispetto ad una questione di eguaglianza che investe - come già si é notato - il solo sesto comma dell'art. 21, a paragone con la disciplina prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo medesimo, il Consiglio ha infatti sollevato una questione autonoma e del tutto diversa dalla prima: sia per il suo oggetto, che non riguarda più l'interna coerenza della disciplina transitoria dettata dalla legge n. 831, bensì il sistema di nomina a magistrato di cassazione, in sé considerato; sia per lo stesso parametro invocato, che non consiste più nel principio generale di eguaglianza, bensì nel terzo comma dell'art. 107 Cost.

Così ricostruita, la predetta questione di legittimità costituzionale non é pregiudiziale rispetto a nessuna delle valutazioni che il Consiglio di Stato é chiamato ad esprimere. Né a renderla ammissibile basterebbe riscontrare una sorta di nesso logico, che la colleghi al giudizio pendente dinanzi al Consiglio, poiché l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del decidere - le più varie altre norme, comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio a quo.

A questo punto, d'altronde, non può ritenersi ammissibile diversamente da ciò che ritengono l'Avvocatura dello Stato e la difesa dei ricorrenti - neppure l'impugnativa dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 831. Per escluderlo, é infatti sufficiente considerare che tale questione é stata sollevata come si legge nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione "in via subordinata e condizionata all'accoglimento" della questione principale; e che il Consiglio di Stato ha solo a questo patto ritenuto la non manifesta infondatezza dell'impugnativa stessa: la quale non può dunque venire esaminata dalla Corte, una volta precluso il giudizio sul complessivo "sistema di progressione a magistrato di cassazione".

3. - Nessuna eccezione di ammissibilità é stata invece proposta dall'Avvocatura dello Stato, quanto alla seconda delle ordinanze in esame, che impugna senz'altro l'intera legge n. 831. Ma ciò non esime la Corte dal verificare, d'ufficio, se tale questione sia rilevante, ed eventualmente in quali limiti, agli specifici fini del giudizio a quo.

Ora, dalla stessa ordinanza risulta con chiarezza che la controversia verte sull'assegnazione dell'ufficio di presidente di sezione della Corte d'appello di Milano (cioè di una funzione equiparata a quella di magistrato della Corte di cassazione, secondo l'art. 4 n. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392): assegnazione dalla quale il ricorrente lamenta di essere rimasto escluso - sebbene fosse provvisto sia della nomina a magistrato di cassazione sia della nomina alle funzioni direttive superiori - in deroga alle precedenze risultanti dal ruolo di anzianità, di cui agli artt. 7, primo comma, e 10 della legge n. 831 del 1973. Quest'ultima, precisamente, é la sola disposizione della legge n. 831 che venga richiamata nel ricorso per contestare la legittimità del provvedimento impugnato, in base all'assunto che essa imporrebbe al Consiglio superiore della magistratura l'osservanza, senza alcun margine discrezionale, dell'ordine di collocazione in ruolo,; ed é in tal senso che con il ricorso si chiede non solo l'annullamento dell'atto medesimo, nonché della previa deliberazione conciliare, ma anche l'annullamento della risoluzione 13 maggio 1977, n. 2381, con la quale il Consiglio avrebbe contraddetto la legge in esame, fissando una serie di criteri di assegnazione difformi dalla legge stessa.

Dato l'oggetto del giudizio a quo, riesce evidente che la sorte di esso non dipende dall'applicazione dell'intera legge 20 dicembre 1973, n. 831, e nemmeno di una gran parte delle disposizioni puntualmente indicate dal Consiglio di Stato. La sollevata questione di legittimità costituzionale é infatti rilevante, stando alle testuali precisazioni dell'ordinanza di rimessione, dal momento che i motivi del ricorso "involgono l'esame dell'incidenza, ai fini del conferimento delle funzioni relative alla qualifica di magistrato di cassazione, dell'ordine di collocazione in ruolo con tale qualifica; della legittimità della determinazione di autonomi criteri generali amministrativi per il conferimento delle funzioni suddette rispetto alla nomina alla qualifica; della coerenza di tali criteri con la sopravvenuta nomina alle funzioni direttive superiori". Con ciò stesso, però, l'impugnativa non si dimostra ammissibile, né quanto alle norme sulla valutazione per la nomina a magistrato di cassazione, dettate dagli artt. 1-6 della legge n. 831, né quanto alle norme degli artt. 9 e 18, che prevedono la permanenza dei nominati - per difetto di posti vacanti - nell'esercizio delle funzioni precedenti, né quanto alle norme degli artt. 16-20, concernenti funzioni ed uffici direttivi superiori che nella specie non vengono in questione, e meno ancora quanto alle molte disposizioni transitorie che la legge in esame contiene.

Per contro, l'impugnativa dev'esser riferita unicamente al combinato disposto degli artt. 7 e 10, vale a dire alle norme che disciplinano la nomina a magistrato di cassazione ed il successivo conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di collocamento in ruolo: combinato disposto che il Consiglio di Stato censura - come si desume dal contesto della motivazione - in quanto istitutivo di un sistema caratterizzato dall'attribuzione di qualifiche, scissa dalla contestuale assegnazione dei corrispondenti uffici; il che comporterebbe una progressione automatica, tale che i magistrati di cassazione nominati in base all'art. 7 avrebbero diritto a vedersi conferire le funzioni di cui all'art. 10, senza che al Consiglio superiore della magistratura spetti null'altro che l'obbligo di trarre, a favore del più anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie conseguenze della valutazione già espressa nei suoi confronti, dopo sette anni dalla nomina a magistrato d'appello. Pertanto, é in relazione a questa disciplina che la proposta impugnativa può considerarsi ammissibile.

4. - Per meglio valutare il merito delle censure prospettate dalla seconda ordinanza del Consiglio di Stato, conviene anzitutto ricordare i precedenti e l'iter formativo della legge n. 831, come pure gli esiti cui questa legge ha concretamente dato luogo sino ad oggi.

Sul piano delle riforme dell'ordinamento giudiziario, nella parte concernente lo stato giuridico dei magistrati, la premessa essenziale della disciplina in esame é rappresentata dalla legge 25 luglio 1966, n. 570. Preceduta a sua volta da una serie di dibattiti intesi a superare i metodi tradizionali di selezione e di promozione, dai quali erano fatti dipendere gli sviluppi della cosiddetta carriera dei magistrati, questa legge ha infatti previsto che la "qualifica di magistrato di Corte d'appello" venga attribuita ai magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla relativa promozione, sulla sola base di un "motivato parere del Consiglio giudiziario", riesaminato dal Consiglio superiore della magistratura; ed ha ricollegato a tale attribuzione la corrispondente nomina, produttiva di effetti giuridici ed economici sin dal compimento della necessaria anzianità, quand'anche tali magistrati debbano "per difetto di vacanza" - continuare nell'esercizio delle funzioni precedenti (come dispongono, rispettivamente, gli artt. 1 e 6 della legge predetta).

Va peraltro ricordato, in primo luogo, che l'art. 4, secondo comma, della legge stessa domandava al Consiglio superiore (antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27) il compito di procedere all'effettivo conferimento delle funzioni di magistrato d'appello, "tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati", con l'esclusione di progressioni dipendenti dal solo decorso del tempo; in secondo luogo, che l'art. 8 e l'annessa tabella A della legge n. 570 dispongono l'unificazione del "ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale", innovando anche in tal senso rispetto alla legge 4 gennaio 1963, n. 1. Ciò che più conta, l'intera riforma concerne comunque la sola magistratura di merito, nell'ambito della quale una semplificazione delle categorie e dei ruoli dei magistrati era già stata operata, sia pure in altri termini, dagli artt. 1 ed 8 della legge n. 392 del 1951, mediante l'abolizione del ruolo dei pretori, collocati senz'altro nel ruolo dei magistrati di tribunale. Ed appunto in questa prospettiva, sia la relazione alla proposta di legge Breganze ed altri (n. 1745 Camera, presentata il 16 ottobre 1964), sia la conseguente relazione di maggioranza per la IV Commissione della Camera dei deputati (presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1965), avvertivano invece l'esigenza di tenere ben distinta la posizione dei magistrati di cassazione, in quanto "giudici di diritto", titolari di funzioni non "intercambiabili con le altre", diversamente da quelle di primo grado e di appello; tanto da ipotizzare un ordinamento giudiziario imperniato sull'"unica fondamentale distinzione" fra magistrati di merito e magistrati di legittimità.

Già scalfita dalle promozioni in soprannumero (senza il contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione), di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 1 del 1963 ed all'articolo unico della legge n. 687 del 1967, tale distinzione é stata però elusa a breve distanza di tempo, attraverso la legge n. 831 del 1973. Effettivamente, questa legge presuppone l'esistenza del ruolo: dei magistrati di cassazione e del ruolo dei titolari delle cosiddette funzioni direttive superiori, secondo la ricordata tabella A, allegata alla legge n. 570 del 1966, e successive modificazioni. Ma la "valutazione favorevole" dei magistrati d'appello, dotati di un'anzianità di sette anni, comporta in modo immediato - agli effetti giuridici oltre che economici - la loro nomina a magistrati di cassazione ed il collocamento nel rispettivo ruolo (secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità), indipendentemente da alcuna disponibilità di posti, in virtù dell'art. 7, primo e secondo comma; ed analogamente é stabilito dall'art. 17, circa i magistrati dichiarati idonei e quindi nominati alle funzioni direttive superiori, dopo otto anni dalla loro nomina a magistrati di cassazione. Inoltre, a ciò non si accompagna la previsione che il conferimento delle funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia preceduto da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati in questione, ad opera del Consiglio superiore della magistratura (sulla traccia del citato art. 4, secondo comma, della legge n. 570 del 1966). Tanto nell'art. 10 quanto nell'art. 19, ultimo comma, si prevede invece - seccamente - che il conferimento sia disposto "secondo l'ordine di collocamento in ruolo", di cui agli artt. 7 e 17: così confermando l'avviso - più volte espresso nel corso dei lavori preparatori, specialmente in seno alla IV Commissione della Camera dei deputati - che la nuova legge fosse destinata ad introdurre, sotto questo aspetto, un sistema di progressioni del tutto automatiche.

É infine indiscutibile che la legge n. 831 ha prodotto e sta producendo un macroscopico e crescente divario tra il numero dei nominati ed il numero dei posti disponibili, tale che la dissociazione fra la nomina ed il conferimento delle relative funzioni costituisce ormai la regola, sia per i magistrati di cassazione, sia per i titolari di funzioni direttive superiori. Il 1 gennaio 1978, vale a dire al tempo in cui fu deliberata l'assegnazione dell'ufficio cui si riferisce il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, i magistrati provvisti delle qualifiche in questione ammontavano in totale a 2304. Ed alla più recente data del 1 gennaio 1981, su un totale di 2664 unità, i ruoli comprendevano 1077 magistrati di cassazione, a fronte di 505 posti, e 1587 magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori, a fronte di 102 posti.

In breve, nella sua struttura e nelle applicazioni che essa ha ricevuto, la disciplina dettata dalla legge n. 831 si dimostra del tutto atipica: non solo nei confronti del regime delle pubbliche amministrazioni - come ora risulta, specialmente, dall'art. 2 della legge 10 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali del personale civile e militare dello Stato - ma anche rispetto alle carriere di altri giudici (per non dire dei metodi di progressione, adottati negli ordinamenti giudiziari stranieri complessivamente assimilabili a quello italiano). Infatti, né per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, né per la Corte dei conti é stato mai stabilito alcunché di corrispondente alle norme sulla nomina a magistrato di cassazione. Ed anzi é significativo che residuino importanti ragioni distintive fra tali norme ed il nuovo "ordinamento della giurisdizione amministrativa", introdotto dalla recentissima legge 27 aprile 1982, n. 186: con particolare riguardo agli artt. 19 e 21 della legge stessa, in cui si prevede - rispettivamente - che le nomine a consigliere di Stato, come pure le nomine a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale vengano sempre effettuate per la copertura dei posti disponibili in ordine a ciascuna di tali qualifiche. Sicché ne deriva una evidente divergenza rispetto al sistema di qualifiche non funzionali, risultante dai criteri di progressione e dai ruoli dei magistrati, di cui alla legge n. 831 del 1973.

5. - Resta da stabilire in quale misura ciò che si é ora notato rilevi sul solo terreno delle valutazioni di opportunità politica o tecnica, ed in che senso ne possano invece discendere veri e propri vizi di legittimità costituzionale, sindacabili da questa Corte. Dei tre parametri espressamente richiamati nell'ordinanza di rimessione, vanno presi a tal fine in considerazione il principio di "buon andamento" dell'amministrazione, proclamato dal primo comma dell'art. 97, ed il divieto di distinguere fra i magistrati se non "per diversità di funzioni", disposto dal terzo comma dell'art. 107 Cost.; mentre rimangono assorbite le ulteriori censure, formalmente autonome ma sostanzialmente ripetitive delle prime, che il Consiglio di Stato ha proposto sulla base dell'art. 3 primo comma.

A prima vista potrebbe sembrare che il richiamo al primo comma dell'art. 97, di cui l'ordinanza in esame si serve per denunciare il pregiudizio che la legge impugnata avrebbe recato il "buon andamento dell'amministrazione della giustizia", non sia conferente rispetto allo specifico problema da risolvere ed all'intera materia dell'ordinamento giudiziario: l'art. 97 é infatti inserito in una sezione della Carta costituzionale che s'intitola alla pubblica amministrazione, "buon andamento" ed "imparzialità" della quale si prestano ad assumere significati del tutto peculiari; laddove l'impugnativa della legge n. 831 attiene alla magistratura, vale a dire ad un "ordine" ben differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici. Ma un'obiezione del genere non risulta decisiva, sia perché la sezione II del titolo III delle disposizioni costituzionali sull'"ordinamento della Repubblica" non ignora lo stato giuridico dei giudici, come é dimostrato dal riferimento ai "magistrati" di cui al capoverso dell'art. 98; sia, soprattutto, perché sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 Cost. e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento.

In ogni caso, nello stesso titolo IV della parte II della Costituzione, relativo alla magistratura, si ritrovano precetti assai puntuali, l'applicazione dei quali consente alla Corte di sindacare il rispetto del principio di buon andamento, senza coinvolgere il merito delle scelte legislative. Centrale in questo titolo é l'affermazione dell'indipendenza della magistratura; ma, proprio per garantirla, la Costituzione prevede il Consiglio superiore, cui l'art. 105 riserva espressamente - fra l'altro - "assegnazioni", "trasferimenti" e "promozioni" dei magistrati. Ed é specialmente in relazione a tali riserve che le norme impugnate compromettono, secondo le parole dell'ordinanza di rimessione, il "buon andamento dell'amministrazione della giustizia".

Posto in questi termini il problema, non é dato affermare - come pure si é fatto nel corso dei lavori preparatori - che la legge n. 831 é appunto rivolta ad attuare l'art. 105 Cost., in quanto demanda al Consiglio superiore, anziché alle preesistenti commissioni di scrutinio, il compito di verificare in via definitiva l'idoneità dei richiedenti, ai fini della loro nomina e del conseguente conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione. Ciò vale soltanto per il primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte d'appello, provvisti della necessaria anzianità, da compiere in base agli artt. 1-6 della legge; ma non ha più fondamento, nella prospettiva del combinato disposto di quegli artt. 7 e 10, che formano l'oggetto del presente giudizio. Data la dissociazione fra il primo vaglio ed il conferimento dell'ufficio, una corretta applicazione dell'art. 105 Cost. avrebbe infatti richiesto che fosse prevista nell'interesse dell'amministrazione della giustizia - una valutazione comparativa delle attitudini dei magistrati comunque idonei ad essere investiti delle funzioni in questione. Viceversa, il conferimento di tali funzioni va pur sempre operato nella forma di un'apposita deliberazione conciliare; ma la lettera della legge fa sì che il Consiglio non possa decidere se non sulla base delle precedenze risultanti dalle anzianità di ruolo: con la conseguenza che l'automatismo della progressione, escluso nella fase del previo giudizio di idoneità, riemerge nella fase conclusiva e determinante dell'iter configurato dagli articoli 1-10. Il che appare tanto più grave, se si considera che la prima selezione degli idonei, collegata com'é all'attribuzione di benefici economici, non é stata di fatto rigorosa; sicché un incolmabile divario, anche temporale, la separa ormai dal momento del secondo e decisivo vaglio.

É ben vero che il Consiglio superiore si é sforzato di reagire a questo tipo di conseguenze ed ha rivendicato l'effettivo esercizio dei compiti che la Costituzione gli riserva: emanando dapprima la citata circolare del 13 maggio 1977, impugnata dal ricorrente nel giudizio a quo, ed approvando successivamente - nella seduta del 4 marzo di quest'anno - nuove "disposizioni in tema di conferimento di uffici direttivi, di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni". Entrambi gli atti hanno cercato e cercano cioé di reintrodurre, quanto alla stessa applicazione della legge n. 831 del 1973, il criterio che tutti gli incarichi direttivi e tutte le "funzioni particolari", equiparate a quelle di magistrato di cassazione, siano conferiti valutando le attitudini ed il merito dei vari aspiranti (oltre che il loro stato di salute e di famiglia), anziché tener presente la sola anzianità; ed a tale logica s'informano - sia pure in termini alquanto sommari - anche i criteri concernenti le assegnazioni alla Corte di cassazione od alla Procura generale presso la Corte medesima.

Ma vari ordini di ragioni concorrono a far ritenere che questi dati non siano risolutivi. In primo luogo, le circolari del Consiglio superiore possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun "diritto vivente", che vincoli la Corte nell'interpretazione delle norme impugnate. In secondo luogo, la prassi in questione appare comunque mutevole e non si presta ad escludere che lo stesso Consiglio modifichi gli orientamenti in atto. In terzo luogo, i criteri sin qui stabiliti non sono ancora univoci ed organici: sia perché lasciano aperto il problema delle assegnazioni d'ufficio, in vista delle quali la circolare del '77 riconosce espressamente la necessità di far ricorso al solo fattore dell'anzianità; sia perché si limitano a sottolineare - come si riafferma nella circolare dell'82 - l'"idoneità specifica dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante", lasciando pertanto insoluto l'aspetto essenziale della questione, rappresentato dal conferimento delle funzioni di consigliere di cassazione. In quarto ed ultimo luogo, resta l'ostacolo rappresentato dal testo della legge n. 831 del 1973, chiaramente ed intenzionalmente difforme dal testo della legge n. 570 del 1966, nel duplice richiamo alla sola anzianità, di cui agli artt. 10 e 19, primo comma: ossia nella configurazione di un sistema in cui la nomina implica l'esercizio d'una qualche funzione spettante ai magistrati di cassazione, che non potrebbe essere indefinitamente precluso ai nominati più anziani, senza violare lo spirito oltre che la lettera di tale disciplina.

Da tutto ciò discende, in definitiva, che il Consiglio superiore ha giustamente inteso superare, nei termini or ora descritti, il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge in esame: giustamente, poiché da quel disposto deriva una lesione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, considerato con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 105 Cost. Ma, precisamente in tal senso, si richiede a questo punto che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del disposto stesso, eliminando così la normativa che si frappone all'adozione di corretti criteri selettivi da parte del Consiglio.

6. - Indipendentemente dai criteri per il conferimento delle funzioni spettanti ai magistrati di cassazione, la norma che dissocia la nomina dalla concreta investitura di un corrispondente ufficio va poi raffrontata anche all'altro parametro costituzionale in questione, rappresentato dal terzo comma dell'art. 107.

Nella prospettazione del giudice a quo, il precetto per cui "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni" vieterebbe qualsiasi "collocazione gerarchica", come pure qualsiasi "assimilazione" dei magistrati stessi, che non trovino fondamento - rispettivamente - nell'eterogeneità o nell'identità delle funzioni giurisdizionali da essi esercitate. L'ordinanza di rimessione sottolinea, anzi, che siffatte distinzioni od equiparazioni non funzionali sarebbero costituzionalmente vietate, quand'anche risultino "soltanto nominali": il che lascia intendere che la Corte dovrebbe annullare a questa stregua, se non l'intera legge n. 831, quanto meno, la totalità delle previsioni contenute nell'art. 7, circa la "nomina a magistrato di cassazione" e circa i relativi "effetti giuridici ed economici".

Ma una tesi del genere non può essere completamente condivisa, in quanto essa isola e conduce ad estreme conseguenze il precetto in esame: il quale dev'essere invece riguardato e dimensionato, in vista del complessivo ordinamento costituzionale della magistratura. Sindacata in questa più ampia prospettiva, la disciplina dettata dall'art. 7 può superare in parte, sotto un duplice aspetto, le censure basate sul terzo comma dell'art. 107 Cost.

Per prima cosa, cioè, non é contestabile in tal senso - poiché rispondente ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - la legittimità costituzionale di una normativa che comporti deliberazioni del Consiglio superiore nelle quali si dia atto della conseguita "valutazione favorevole" dei magistrati di corte d'appello, ai sensi degli artt. 1-6 della legge n. 831, dichiarandoli pertanto idonei a concorrere all'assegnazione dei posti di magistrato di cassazione che rimangano vacanti: donde una serie di provvedimenti da perfezionare, al pari di tutte le altre deliberazioni consiliari, attraverso decreti del Presidente della Repubblica controfirmati dal Ministro per la grazia e giustizia, in base all'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Secondariamente, non si può nemmeno censurare la previsione di contestuali o successive deliberazioni, cui facciano seguito i medesimi ovvero altri appositi decreti presidenziali, per attribuire ai magistrati di corte d'appello, favorevolmente valutati, un trattamento economico equiparato a quello previsto per i magistrati di cassazione dalle relative tabelle di stipendio. In seno alla stessa Costituente, proprio nel corso dei lavori preparatori dell'attuale art. 107, terzo comma, é stata in effetti ipotizzata la possibilità di pareggiare i trattamenti economici di tutti i magistrati, rapportandoli alla sola anzianità di servizio. Se dunque si considera che i benefici economici previsti dalla legge n. 831 - oltre a tener conto dell'anzianità dei richiedenti - presuppongono un apprezzamento del merito (o del non-demerito), e se si riflette sul nesso esistente fra un'adeguata retribuzione ed una più sicura indipendenza dei magistrati, occorre riconoscere che, per questa parte, il legislatore ordinario ha ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità.

Senonché l'art. 7 della legge n. 831 non si limita a disporre che dalla conseguita "valutazione favorevole" discendano i predetti benefici e la facoltà di sottoporsi all'ulteriore valutazione del Consiglio, ai fini della successiva nomina a magistrato di cassazione e dell'immediato conferimento delle relative funzioni; bensì anticipa la nomina stessa, collegandola senz'altro - come già si é ricordato - al superamento del primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte d'appello. É in questi termini che la norma impugnata introduce un sistema di progressione non più giustificabile, non solo in ragione delle funzioni spettanti ai nominati, che generalmente continuano ad essere quelle precedenti (secondo l'espressa previsione dell'art. 9 della legge n. 831), ma neanche in relazione ad esigenze di buon andamento della giustizia o d'indipendenza della magistratura. E di qui risulta la violazione del terzo comma dell'art. 107 Cost., ricostruito nel suo significato originario e peculiare.

La chiave interpretativa deve essere invece desunta dai lavori preparatori, da cui si ricava in modo univoco che l'Assemblea Costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati, nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversità di gradi (secondo l'espresso disposto dell'art. 99, terzo comma, del progetto di Costituzione): con il dichiarato scopo - messo in rilievo da questa stessa Corte, nella sentenza n. 50 del 1970 - d'imporre la soppressione dei "gradi gerarchici" della magistratura, già stabiliti dagli artt. 18 e seguenti dell'ordinamento giudiziario del 1941. Ma l'art. 107, terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato: a meno che non si voglia risolverlo in una sorta di norma transitoria, ormai privata di ogni potenzialità dopo l'entrata in vigore della "distinzione dei magistrati secondo le funzioni", di cui alla legge n. 392 del 1951. Al contrario, da quel precetto va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati stessi, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.

Tale é appunto il caso dell'art. 7 della legge in questione, che addirittura ha eretto a sistema la qualifica non funzionale di magistrato di cassazione, ben al di là delle promozioni in soprannumero, eccezionalmente previste dalle leggi n. 1 del 1963 e n. 687 del 1967. L'anomalia riscontrabile in questa normativa si presta a venire sindacata e censurata nel presente giudizio di legittimità costituzionale, anche perché incide sulla sola categoria funzionale di magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale. Nell'interpretare e nell'applicare il terzo comma dell'art. 107, bisogna tener conto, infatti, di ciò che il legislatore ordinario può validamente disporre, circa il punto di riferimento delle distinzioni consentite fra i giudici ordinari: vale a dire, circa la disciplina delle funzioni giurisdizionali ed il corrispondente trattamento dei giudici stessi. Ora, l'ordinamento processuale e giudiziario può bene formare l'oggetto delle più varie riforme legislative (alla sola condizione che non si contraddicano altri precetti costituzionali), per tutto ciò che riguarda le funzioni ed i giudici di merito: fino al punto di prevedere - come già si é accennato - la completa unificazione dello stato giuridico di tali magistrati. Ma le leggi ordinarie non possono invece disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (in base al secondo e terzo comma dell'art. 111); né possono dunque trascurare un siffatto motivo di diversità funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di cassazione: tanto più che questi giudici vengono distintamente considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma), con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di esse).

D'altronde, non giova replicare che nell'ordinamento attuale la categoria dei magistrati di cassazione non include i soli giudici di legittimità, bensì ricomprende i responsabili dei vari uffici direttivi o "semidirettivi", di cui agli artt. 4 n. 2 e 6 n. 4 della legge n. 392 del 1951 e successive modificazioni. La disciplina impugnata non contiene alcuna apposita disposizione, che distingua ciò che attiene alla Cassazione come tale, da quanto concerne funzioni ed uffici esterni alla Corte suprema. Ed anche questa Corte deve perciò limitarsi a risolvere il presente problema in termini unitari ed indifferenziati, alla medesima stregua della normativa in esame.

7. - Sulla base di tutte le ragioni sin qui svolte - in riferimento agli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, della Costituzione - si rende necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti l'immediata nomina a magistrato di cassazione, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità a ricevere un'ulteriore valutazione, ai fini della successiva nomina. E va del pari annullato l'art. 10 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui fa dipendere la copertura dei posti rimasti vacanti dal solo ordine di collocamento in ruolo, nonché nella parte in cui non prevede che la nomina in questione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

S'intende che, per effetto di tali annullamenti, vanno applicati coerentemente ad essi quei vari disposti della legge n. 831 (e di ogni altro atto legislativo), nei quali si tratta dei "magistrati di cassazione", con riguardo a magistrati nominati ma non ancora investiti delle corrispondenti funzioni: dal che discende - fra l'altro - che i magistrati predetti verranno a trovarsi sul medesimo piano dei magistrati che saranno dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7, allorché si tratterà di ricoprire posti rimasti vacanti. Ma ciò non toglie che occorra pur sempre dichiarare - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - la parziale illegittimità di tre altri articoli della legge in esame.

Anzitutto, va conseguentemente annullato l'art. 16, nella parte in cui prevede che il Consiglio superiore prenda in esame, per la dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, i "magistrati di cassazione" provvisti di "una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria". Una volta chiarito che la nomina in questione dev'essere contestuale al conferimento delle relative funzioni, il criterio adottato dal legislatore sarebbe falsato, se si continuasse a far riferimento alla nomina, anziché alla previa dichiarazione di idoneità, che può essere tuttora deliberata dal Consiglio, in forza dell'art. 7, primo comma. E da qui deriva che, agli effetti dell'art. 16, vanno senz'altro equiparati tre gruppi di magistrati: coloro che, a seguito della presente sentenza, saranno semplicemente dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7; coloro che siano stati nominati magistrati di cassazione, senza il conferimento delle relative funzioni; come pure coloro che già siano stati investiti delle funzioni medesime.

Inoltre, motivi analoghi a quelli che sorreggono l'annullamento dell'art. 7, nella parte concernente la dissociazione fra la nomina ed il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, richiedono che si pervenga alla stessa conclusione, quanto alla scissione operata dall'art. 17: là dove si prevede la nomina alle funzioni direttive superiori dei magistrati dichiarati idonei all'esercizio delle funzioni medesime, quand'anche non sia loro dato "accedere a dette funzioni per difetto di vacanze". La circostanza che non tutte le funzioni direttive superiori attengano alla Corte di cassazione non basta, infatti, ad imporre o consentire una contraria soluzione, dato che anche in tal caso il legislatore non ha distintamente regolato le diverse ipotesi, bensì ha dettato una disciplina onnicomprensiva.

Infine, il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, collegato alle specifiche previsioni dell'art. 105 Cost., esige la dichiarazione d'illegittimità conseguenziale dell'art. 19 cpv., in quanto produttivo dello stesso tipo di progressione automatica, già censurata dalla Corte in relazione all'art. 10.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, in riferimento all'art. 107, terzo comma, e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

b) dell'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7 sia contestuale al conferimento delle relative funzioni;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all'art. 7;

b) dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

c) dell'art. 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1982.