Sentenza n. 50 del 1970
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SENTENZA N. 50

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse il 20 giugno 1968 dal pretore di Massa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Vené Vittorio, Testasecca Giuseppe, Bruni Pasquale e Di Carlo Pasquale, iscritte ai nn. 240, 241, 242 e 243 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In quattro ordinanze di identico contenuto e tutte emesse il 20 giugno 1968, il pretore di Massa ha espresso il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Secondo il pretore la norma predetta non si armonizza con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sottopone il giudice al solo vincolo della legge e non all'interpretazione che altro giudice dà alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversità di funzioni, perché investe i magistrati della Corte di cassazione della potestà di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza sui secondi. Il pretore sorregge il suo dubbio contestando le giustificazioni che si danno alla norma denunciata: é un sofisma assumere che é la legge che impone al giudice di rinvio il rispetto della regola di diritto enunciata dalla Cassazione, perché viene impedito al giudice di rinvio di attingere dalla legge la norma da applicare alla fattispecie; é infondato che vi sia esigenza di uniformare l'interpretazione delle leggi, perché la stessa Cassazione non si é sempre informata a sue precedenti pronunce e perché l'art. 111 della Costituzione, che dà alla Corte di cassazione un controllo di legittimità su tutte le sentenze degli organi giurisdizionali, non impone di conferire al risultato di quel controllo un valore impegnativo per il giudice di rinvio, che non vuol dire rispetto della competenza del giudice di cassazione; non é esatto che il vincolo del giudice di rinvio si riallaccia al valore di giudicato assegnato alla sentenza della Cassazione, perché giudicato può formarsi solo sulla cassazione della decisione annullata non sulla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, potendo essa apparire inadeguata alla fattispecie che il giudice di rinvio é chiamato a decidere; non convince assumere che un diverso sistema aumenterebbe la durata della lite, perché l'inconveniente non é un dato costante, potendo quello di rinvio adeguarsi all'opinione della Cassazione, e perché l'ordinamento in vigore non esclude il moltiplicarsi dei processi di rinvio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo nella causa, ha ritenuto infondata la questione proposta: il vincolo imposto al giudice di rinvio deriva dalla distribuzione della competenza giurisdizionale, in modo che, a sua volta, la Cassazione non può contestare gli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza di merito; una norma eguale esisteva nei codici di rito anteriori a quelli in vigore, sia pure limitatamente al secondo rinvio: il principio della indipendenza dei giudici non può portarsi fino alla conseguenza di lasciare svolgere i giudizi fino all'infinito e il sistema comporta un doppio ordine di competenze terminali, l'una, riguardo al fatto, che di regola si esprime con il secondo giudizio di merito, l'altra, riguardo al principio di diritto, che si conclude innanzi alla Corte di cassazione; pure il giudicato e le preclusioni possono interferire su altri giudizi, ma non resta leso il principio della indipendenza del giudice: é rispettato l'art. 107 della Costituzione, perché la norma di cui il pretore sospetta l'illegittimità tiene conto che alla Corte di cassazione compete la funzione di legittimità, che é diversa da quella inerente al giudizio di fatto.

3. - All'udienza del 25 febbraio 1970 la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le proprie tesi é conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le quattro cause possono essere decise con unica sentenza, implicando una identica questione: la legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone al giudice di merito di uniformarsi alla sentenza di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

2. - L'assunto del pretore di Massa, e cioè che la disposizione predetta distrae il giudice dal sottostare alla volontà della legge, come esige l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, e lo obbliga invece a conformarsi alla volontà di altro giudice, coinvolge anche l'art. 384, primo comma, del codice di procedura civile, il quale contiene una regola identica a quella denunciata. La questione proposta va esaminata quindi in una prospettiva non frammentaria; e non é appoggiata a ragioni convincenti.

La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresì alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume; in tal caso, é sempre alla legge che il giudice si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni. Non é perciò un sofisma, come invece crede il giudice a quo, affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa, come é oggi nel sistema del rinvio dalla Cassazione; ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni é legittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale.

Un precetto del genere non può rinvenirsi nell 'art. 101, secondo comma, della Costituzione, invocato dal giudice a quo, perché l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio é determinata dalla regola del non bis in idem, che porta, di necessità e a seconda dei casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia finale.

3. - Il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa.

Al di là della lettera della norma di cui si discorre, questa, nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioé che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che é stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per sé soli insindacabili nella sede di legittimità costituzionale.

4. - Il pretore di Massa giudica conforme all'art. 101, secondo comma, della Costituzione unicamente il criterio del doppio rinvio che vigeva nel sistema processuale abrogato; ma egli non avverte che pure in base a quel criterio il giudizio sul punto di diritto si esauriva con una sentenza di cassazione, la seconda; la quale impegnava il giudice di rinvio così come lo impegna oggi il sistema del rinvio unico. Il doppio processo rescissorio non elimina dunque l'asserita compressione del libero convincimento del giudice di rinvio; e non conta che nel sistema anteriore la sentenza vincolante era delle sezioni unite della Cassazione e oggi può essere invece la sentenza della sezione semplice, perché ciò che il pretore pone in discussione é la legittimità di una norma ché dà effetto definitivo alla decisione di cassazione con rinvio.

Sono note le ragioni che spinsero alla modificazione del criterio del doppio rinvio. Anzitutto si tenne presente l'esigenza di sollecitare il risultato del processo, e l'esigenza non si può svalutare oggi che si reclamano misure atte a ridurre la durata dei procedimenti: il duplice processo di rinvio apparve un mezzo per ritardare la decisione, nella prospettiva soltanto ipotetica di un dissenso delle sezioni unite dal principio che aveva adottato quella semplice, quindi in piena aleatorietà. Ma fu addotta anche una ragione sistematica: se il giudice di rinvio si é uniformato alla sentenza di cassazione, il ricorso alle sezioni unite per gli stessi motivi proposti alla sezione semplice viene inconcepibilmente diretto, non tanto contro la decisione del giudice del primo rinvio, che non ha fatto altro che attenersi alla pronunzia della sezione semplice, quanto contro la sentenza di tale sezione. E si può soggiungere che il giudizio di rinvio, nel quale siano possibili valutazioni di diritto difformi da quelle che ha espresse la sezione semplice della cassazione , si risolve in un processo di impugnazione avverso tale sentenza; che non é configurabile data la posizione fatta alla Corte suprema dall'art. 111 della Costituzione, per il quale solo essa é giudice ultimo della legittimità.

Ma vi é anche da dire che l'innovazione cui il pretore rivolge le sue critiche continua l'evoluzione costante del processo di cassazione, in origine istituito per la custodia di una legge avente vita in sé e per sé, per una pronunzia cioè data all'infuori di ogni interesse di parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e poco alla volta invece riportato al giudizio sul caso (possibilità di evitare il rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito adottati da tale sentenza).

É oggi perciò accettata la configurazione del processo di cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di impugnazione riceve limiti da ciò che alle parti é consentito di destinare ad un riesame e dà limiti ai giudici che hanno competenza a pronunciarsi nel prosieguo della causa: la norma denunziata si é adeguata a queste regole fondamentali. Le quali, men che porre impedimento al formarsi di una libera convinzione del giudice, regolano il formarsi di tale convinzione secondo scelte che rientrano indiscutibilmente nella competenza della legge.

5. - Ciò che si é detto rimuove anche il dubbio sollevato dal pretore di Massa sulla compatibilità tra il vincolo posto al giudice di rinvio dalla norma denunciata e l'art. 107, terzo comma, della Costituzione.

Questo, distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni, non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato su una scala di gradi; non ha perciò alcun nesso con il giudizio. Comunque conferma le conclusioni che si sono tratte a proposito dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa parte o che compone; e quest'organo non può operare se non nell'ambito di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia intervenuta, non si dà al giudice di cassazione, come sostiene il pretore, il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del processo per fasi o stadi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossa dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1970.