Sentenza n. 288 del 1995

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SENTENZA N. 288

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), dell'art. 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), dell'art. 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, dell'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1994 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale sul ricorso proposto da Siviglia Salvatore contro la Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Salvatore Siviglia avverso due provvedimenti della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, che gli aveva contestato l'indebita percezione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di guerra, nonchè dell'assegno mensile di assistenza dal 1° luglio 1977, la Corte dei conti, con ordinanza del 27 luglio 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875; 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, per contrasto con l'art. 42 Cost.; b) degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per contrasto con gli artt. 42 e 76 Cost.; c) degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, per contrasto con gli artt. 28 e 76 Cost. L'art. 11, penultimo comma, della l. 875 del 1977, ripetuto dall'art. 74, decimo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 146 del 1980 (abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dall'art. 1, quarto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981), dispone che l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge 28 luglio 1971, n. 585, " non spetta a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni". Il divieto di cumulo è stato confermato dall'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 834 del 1981, attuativo della delega legislativa disposta dalla legge 23 settembre 1981, n. 533, per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra. Ad avviso del giudice rimettente, atteso l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - che qualifica le pensioni di guerra come "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" - l'indennità integrativa speciale deve essere considerata "un aggiornamento del quantum risarcito dallo Stato". Il divieto di cumulo con benefici analoghi in aggiunta ad altri redditi (pensionistici o di retribuzione) goduti dal titolare lo priva parzialmente del diritto al risarcimento attribuitogli dal d.P.R. n. 915 del 1978 e pertanto violerebbe l'art. 42, terzo comma, Cost. che vieta l'espropriazione senza indennizzo della proprietà privata per motivi di interesse generale. L'ultima in ordine di tempo delle norme in questione, cioè l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, contrasterebbe anche con l'art. 76 Cost., poichè la legge di delega n. 533 del 1981, "era nel senso opposto, ossia di rivedere le norme non aderenti al principio della natura risarcitoria del diritto alla pensione di guerra". Contraddittorio con tale natura, e perciò contrastante con i richiamati parametri costituzionali, sarebbe altresì l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui modifica la res debita imponendo l'obbligo di autodenuncia del venir meno dei requisiti o delle condizioni cui è subordinata la liquidazione del trattamento pensionistico e ordinando, in caso di omessa denuncia, il recupero delle somme indebitamente percepite. Infine, sono denunciate, per contrasto con gli artt. 28 e 76 Cost., le norme sopra citate del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, in quanto avrebbero imposto ai dirigenti e ai funzionari delle direzioni provinciali del tesoro "una responsabilità eccedente le loro competenze (esattezza delle liquidazioni e regolarità dei documenti), mentre tali impiegati svolgono prevalentemente funzioni esecutive di decreti e provvedimenti emanati da vari ministri, di cui in pratica divengono i censori obbligati con responsabilità oggettiva".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Secondo l'interveniente è del tutto improprio il richiamo dell'art. 42 Cost., il quale ha riguardo ai diritti reali, non anche ai diritti di credito. Parimenti infondato è il richiamo all'art. 76 Cost. in quanto la legge di delega non può che impartire "principi e criteri direttivi", laddove l'autodenuncia prevista dall'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978 non è che un aspetto di dettaglio dell'accertamento della posizione pensionistica, insufficiente da solo a fondare un giudizio di illegittimità per preteso eccesso di delega. La questione concernente la responsabilità dei funzionari della direzione provinciale del tesoro, prima che infondata, è inammissibile per irrilevanza. L'art. 28 Cost. è, comunque, disposizione inconferente, in quanto si limita a stabilire la natura della responsabilità dei pubblici funzionari, ma non offre alcun criterio in ordine alla distribuzione della responsabilità fra i diversi settori dell'Amministrazione.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875; 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, per contrasto con l'art. 42 Cost.; b) degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per contrasto con gli artt. 42 e 76 Cost.; c) degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, per contrasto con gli artt. 28 e 76 Cost.

2. - Le questioni sub a) e b) non sono fondate. La definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio" (art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) non implica un rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., tanto è vero che all'adeguamento ai mutamenti del potere di acquisto della moneta non si provvede mediante rivalutazione monetaria (cioè riliquidazione della pensione), bensì con l'aggiunta di una indennità integrativa calcolata sulla base dell'indice annuale di variazione del costo della vita. La legge citata intende dire soltanto che la pensione di guerra ha carattere indennitario, non previdenziale o assistenziale (cfr. sentenza n. 113 del 1968). Al legislatore è lasciata un'ampia discrezionalità per la determinazione dell'ammontare della pensione, il dovere di riconoscenza e di solidarietà verso i soggetti considerati dal d.P.R. n. 915 del 1978 dovendo essere contemperato con i limiti delle disponibilità di bilancio e con i criteri di allocazione della spesa pubblica (cfr. sentenza n. 405 del 1993). La necessità di tale bilanciamento giustifica l'accostamento, nella misura in cui si riscontrino pari esigenze, della disciplina delle pensioni di guerra a quella delle pensioni ordinarie (cfr. sentenza n. 97 del 1980), e in particolare l'applicazione anche alle prime della regola che vieta il cumulo dei meccanismi di indicizzazione nel caso di titolarità di altre pensioni o di retribuzioni collegate alle variazioni del costo della vita. Pertanto, l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il detto divieto, già stabilito dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 585 del 1971, e l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari di pensioni di guerra l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità integrativa, non appaiono lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977, mentre non è pertinente il riferimento all'art. 42 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 99 del 1976), il concetto costituzionale di proprietà, per quanto più ampio di quello civilistico, non comprende anche i diritti di credito.

3. - La questione sub c) è inammissibile. Nel giudizio a quo non si controverte sulla responsabilità di dirigenti o funzionari di direzioni provinciali del tesoro ai sensi delle norme impugnate del d.P.R. n. 429 del 1986. La questione di legittimità costituzionale di tali norme è perciò irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)), sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), sollevata, in riferimento agli artt. 28 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/06/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/06/95.