ORDINANZA N.232
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla Commissione tributaria di I° di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e 154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata.
RITENUTO che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 - ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario - anche < indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972, n. 633> e, cioè, pur quando non risultino in fedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture - < determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più elementi> nella stessa disposizione elencati, quali < dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti>; che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di < gravità, precisione e concordanza> richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario); che i due giudizi possono riunirsi per l'identità della norma denunciata.
CONSIDERATO che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie in materia di imposta sul valore aggiunto; che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato ius superveniens (vedi già ordinanze n. 231, 457 del 1992).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 06/06/95.