Ordinanza n. 199 del 1995

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ORDINANZA N.199

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO,

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Alberti Pier Giorgio iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che a seguito del rigetto dell'istanza di applicazione della pena concordata fra imputato e pubblico ministero, il pretore di Bassano del Grappa-dichiaratosi incompatibile a giudicare del merito, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla sentenza n. 186 del 1992 di questa Corte - rimetteva gli atti ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario; che, all'udienza fissata per la celebrazione del dibattimento, il diverso magistrato della Pretura di Bassano del Grappa, incaricato della trattazione dibattimentale-richiesto dell'applicazione della stessa pena, già indicata nella prima domanda di < patteggiamento>, con la sola esclusione della sostituzione della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria -con ordinanza del 13 luglio 1994, sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale; che, ad avviso del rimettente, la Corte di cassazione, con orientamento pressochè consolidato, assicurerebbe alle parti la facoltà di reiterare l'istanza di < patteggiamento> sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, senza considerare se la nuova domanda risulti uguale o difforme dalla precedente; che ne conseguirebbe, per la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale dichiarata con la sentenza n. 186 del 1992, la trasmigrazione del processo dinanzi ad altrettanti e diversi giudici quante sono le pronunce di reiezione della richiesta concordemente formulata dalle parti, fino a quando non si pervenga all'auspicata applicazione della pena (e ciò in contrasto con gli articoli 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione); che, in particolare, il complesso delle disposizioni impugnate, alla luce delle modifiche intervenute nell'ambito dell'art. 34 del codice di rito, comporterebbe una lesione del principio del giudice naturale, in quanto ne consentirebbe la scelta ad opera delle parti, con ulteriore violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione, non inibendo la molteplicità di reiterazioni delle istanze (in teoria sino all'infinito) contro ogni buon senso, e non solo in considerazione delle ridotte dimensioni degli uffici giudiziari; che vi sarebbe anche una lesione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in rapporto all'art. 591, lett. b), del codice di procedura penale, in quanto con il meccanismo delle richieste a catena si configurerebbe un'impugnazione vera e propria del giudizio negativo precedentemente formulato da un altro magistrato, impugnazione non prevista dalla legge e devoluta a un giudice non precostituito a tal fine (come lo è invece il giudice d'appello); che la questione sarebbe rilevante, dal momento che il giudicante dovrebbe finalmente pronunciarsi sul merito del processo, qualora potesse-in contrasto con l'interpretazione della Corte di cassazione-dichiarare inammissibile la nuova istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che la questione di costituzionalità, così sollevata, verrebbe pertanto a riguardare sia l'art. 446 del codice di procedura penale, come interpretato dalla Corte di cassazione-vale a dire nel senso di consentire alle parti di reiterare la richiesta di applicazione della pena - sia l'art. 448, del pari non correttamente interpretato nel senso che non permetterebbe ugualmente al giudice di dichiarare inammissibile la nuova richiesta di applicazione della pena già rigettata dal primo giudice (dichiaratosi incompatibile ai sensi dell'art. 34 del codice di rito); che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso- nell'atto di intervento-per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione, avendo il giudice a quo riproposto il problema già definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del 1993.

CONSIDERATO che con tale decisione, questa Corte ha già chiarito che è errato il presupposto interpretativo dell'ordinanza di rimessione (vale a dire la possibilità, per le parti, di reiterare indefinitamente la medesima richiesta di < patteggiamento>); non recando l'ordinanza del pretore di Bassano elementi nuovi rispetto al quadro considerato con la sentenza n. 439 del 1993, tali da far rivedere l'orientamento già espresso nei termini della non fondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 446 e 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/05/95.