SENTENZA N.178
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonchè della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonchè per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sul ricorso proposto da Marchetti Achille, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Marchetti Achille, nonchè gli atti di intervento di Pricolo Giuseppe, Moro Pietro ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; udito l'avv. Filippo De Jorio per Marchetti Achille, per Pricolo Giuseppe, Moro Pietro ed altri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Achille Marchetti avverso il provvedimento in data 3 dicembre 1992 con il quale il Ministero dell'Interno aveva respinto la richiesta di riliquidazione della pensione, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con ordinanza emessa in data 29 aprile 1994, ma pervenuta alla Corte il 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonchè della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonchè per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989.
Osserva il giudice a quo che, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dirigenti in servizio, mancano apposite norme di perequazione per i dirigenti in quiescenza; da ciò deriverebbe, rileva il rimettente, che, in conseguenza degli erogati aumenti di stipendio, si sarebbe verificata una irragionevole discriminazione, agli effetti del trattamento pensionistico, tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale, con evidente incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza alle esigenze di vita di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito Achille Marchetti limitandosi ad allegare copia dell'ordinanza di rimessione e riservandosi di presentare ulteriore memoria.
Hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'Avv. Filippo De Iorio, numerosi altri dirigenti tuttavia sprovvisti della qualità di parti nel giudizio a quo.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.
4. - In prossimità dell'udienza sia la parte privata costituita che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
5. - Nel corso dell'udienza, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, si è pronunciata con ordinanza qui allegata, dichiarando la inammissibilità dell'intervento del Generale Giuseppe Pricolo ed altri.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sottopone all'esame della Corte la seguente questione di legittimità costituzionale: se il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21 e la legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui non prevedono un meccanismo di perequazione delle pensioni anteriormente all'ottobre 1989, siano in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti del trattamento di quiescenza, fra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale; b) con gli artt. 36 e 38 della Costituzione in quanto tale mancata previsione non assicura il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) alle esigenze di vita.
2. - La questione è inammissibile.
Invero, il giudice rimettente impugna l'intero testo normativo di tre diverse leggi che prevedono esclusivamente miglioramenti economici in favore del personale in servizio, ma non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo.
Le leggi denunciate, pertanto - come già affermato con riguardo ad altra questione (sentenza n. 15 del 1981) - non rappresentano la sedes materiae idonea a dar luogo ad un sindacato di legittimità costituzionale sulla mancata previsione della diversa materia relativa alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore delle predette leggi, che - come già detto - concernono soltanto il personale in servizio.
3. - Nè, d'altra parte, può essere utilmente richiamata la sentenza n. 1 del 1991, con la quale la Corte costituzionale ha affermato il diritto dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1979 alla riliquidazione della pensione, dal momento che, in quel caso, oggetto dell'impugnazione era una norma di legge (l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468) che - a differenza del contenuto dei testi normativi ora denunziati - espressamente disciplinava le pensioni corrisposte ai dirigenti civili e militari dello Stato, nonchè del personale ad essi collegato od equiparato, cessati dal servizio con decorrenza successiva ad una determinata data (1 gennaio 1979).
4. - Per completezza, giova in proposito ribadire alcuni principi.
Da una parte, affinchè possa essere considerata ammissibile una questione rivolta ad un intero testo legislativo, occorre che le censure formulate siano tali da potersi riferire a tutte le norme contenute nei provvedimenti denunciati (cfr., fra le molte, la sentenza n. 317 del 1992); d'altra parte, allorquando si sollevi il dubbio della legittimità costituzionale di una norma deducibile dalla complessiva disciplina di una materia, ovvero si lamenti l'irragionevole mancanza di un'altra norma ritenuta necessaria in detta disciplina, non può il giudice rimettente indicare tutte le disposizioni del sistema o un grande settore dell'ordinamento giuridico, ma è tenuto a precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata.
Nel caso di specie non appaiono rispettati questi principi poichè, essendo stati riportati gli interi tre testi legislativi, non è possibile identificare le specifiche disposizioni cui riferire la denunzia, con la conseguente inammissibilità della questione, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 306 del 1987) in una fattispecie riguardante proprio l'aggancio degli aumenti delle pensioni alla dinamica salariale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988- 1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonchè della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonchè per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/05/95.