ORDINANZA N. 306
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); legge 27 febbraio 1978, n. 41; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sarnella Sabatino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 21 maggio 1985, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle "leggi 3 giugno 1975, n. 160 (artt. 9 e 10), 27 febbraio 1978, n. 41 (in particolare art. 1), 21 dicembre 1978 (in particolare art. 18)" e del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge con l. n. 41 del 1978, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., assoggettano categorie di pensionati a trattamenti meno favorevoli quanto all'aggancio alla retribuzione ed all'adeguamento all'aumento del costo della vita - di quelli riservati dalla legge ad altre categorie", "non garantendo una crescita uniformemente proporzionale della pensione all'aumento del costo della vita" in violazione anche dei principi costituzionali di cui all'art. 38, cpv. Cost.;
Considerato che i prospettati profili di incostituzionalità non vengono analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, ma complessivamente esposti con riguardo ad un intero sistema normativo sul quale genericamente si chiede che la Corte intervenga al fine di renderlo conforme a diverse disposizioni, peraltro solo esemplificativamente indicate come tertium comparationis;
che, inoltre, in ordinanza non si chiarisce né la categoria cui il ricorrente apparteneva, né quale fosse il petitum nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo;
che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 23, primo comma, lettera b) e secondo comma, legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, per l'esame delle questioni da parte della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe (r.o. 753/1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI