Ordinanza n. 148 del 1995

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ORDINANZA N.148

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994 e con numero sei ordinanze emesse il 22, 20 e il 19 settembre 1994 dal Pretore di Gela, iscritte rispettivamente ai nn. 712, 713, 714, 715, 716 e 717 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Francesco Cutrona, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 20, lett. b), della legge 20 febbraio 1985, n. 47 e 36 della legge della Regione Sicilia 24 dicembre 1978, n. 71, nonchè di quelle di cui agli artt. 2, primo, secondo e tredicesimo comma, 4 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato una costruzione in assenza di concessione edilizia e di progetto esecutivo oltre che della direzione di tecnico abilitato, nonchè per omessa denuncia al Genio civile della realizzazione della costruzione stessa prima del suo inizio, il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 (R.O. n. 705 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata); che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, nel prevedere la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in ordine ad abusi edilizi commessi entro la data ivi indicata, darebbe luogo essenzialmente ad un'amnistia, che, come tale, dovrebbe soggiacere ai limiti, anche procedurali, posti dall'art. 79 della Costituzione nel testo riveduto con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (che prevede che l'amnistia venga concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale), e non potrebbe essere lasciata alla discrezione del Governo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza; che, inoltre, il remittente ritiene irragionevole e discriminatoria -- donde la sospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione -- la ciclica riproposizione del meccanismo del "condono edilizio", vuoi per la compromissione degli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà dell'azione penale, vuoi per le conseguenti disparità di trattamento per situazioni fattuali identiche in funzione della variabilità dei tempi processuali; che, infine, viene ravvisato nella norma impugnata un ingiustificato sacrificio dei beni costituzionalmente tutelati del paesaggio (art. 9 della Costituzione) e della salute psico-fisica (art. 32 della Costituzione); che identica questione è stata sollevata, alla stregua di analoghe argomentazioni, dal Pretore di Gela con sei ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali in data compresa tra il 19 e il 22 settembre 1994 (R.O. nn. 712, 713, 714, 715, 716, 717 del 1994) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali; che nei relativi giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità delle questioni.

CONSIDERATO che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 122 e 67 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia -- n. 551 del 27 settembre 1994, n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonchè il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente -- e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, e dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/05/95.