ORDINANZA N. 122
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonchè riorganizzazione
degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1994 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Enrico Pendin, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
RITENUTO che con ordinanza emessa il 2 agosto 1994 nel corso di un procedimento penale a carico di Enrico Pendin per il reato previsto e punito dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonchè riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente); che tale disposizione è denunciata nella parte in cui, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, prevede: a) l'applicazione della "sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 12 milioni", con conseguente depenalizzazione, nelle ipotesi di "inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate" alla legge n. 319 del 1976; b) l'applicazione della "sola ammenda sino a lire 60 milioni", con conseguente "drastica riduzione" della precedente disciplina sanzionatoria, "qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale" previsto dalla legge n. 319 del 1976; che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 449 del 1994 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale e contraddittoria disparità di trattamento sanzionatorio tra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976; che la norma denunciata violerebbe anche gli artt. 9 e 32 della Costituzione, per la palese contraddittorietà rispetto alla finalità di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre; che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione sarebbe determinato, secondo il giudice rimettente, dalla contraddizione che l'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 449 del 1994 introduce rispetto al principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha violato la legge e penalizzato invece, anche sul piano della concorrenza, l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale; che nel giudizio dinanzi alla Corte è inter venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.
CONSIDERATO che il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218, serie generale, del 17 settembre 1994); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che la norma denunciata dal giudice rimettente non è riprodotta nel decreto-legge attualmente vigente (17 marzo 1995, n. 79) a seguito di successive reiterazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonchè riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.