Ordinanza n. 67 del 1995

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ORDINANZA N. 67

ANNO1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, nel procedimento penale a carico di Pasquale Lavanga, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale Lavanga - imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per aver gestito, senza l'autorizzazione regionale, una discarica di rifiuti speciali (anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue) - il Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti);

che la norma denunciata comprende tra le esclusioni dal campo di applicazione del decreto-legge i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e formanti oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente;

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 438 del 1994 violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza, perchè, rimettendo alla scelta dell'autorità amministrativa l'inclusione o meno di un dato materiale nel listino, condizionerebbe l'applicabilità della normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di trattamento, dato che l'inserimento nell'elenco dei materiali quotati potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro;

che inoltre la disposizione denunciata contrasterebbe con il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è inter venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia di chiarata inammissibile o comunque non fondata.

CONSIDERATO che il decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210, serie generale, dell'8 settembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 43 del 1995 e n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.