Ordinanza n. 426 del 1994

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ORDINANZA N. 426

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei con fronti di Poli Benito, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art. 3 del decreto- legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";

 

che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per < i casi di accertate necessità abitative del locatore>;

 

che il giudice a quo sostiene che "l'utilizzo del termine accertate necessità abitative" indurrebbe a ritenere che le stesse debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere cognitivo di accertamento;

 

che, pertanto, ad avviso del Pretore, poichè il proprietario esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto "l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronuncia giudiziale definitiva" - nonchè l'art. 42 della Costituzione, integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe, altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora .accertate> ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360." Considerato che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del Io giugno 1994;

 

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994 ), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n.360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta", sollevata, in riferimento agli artt.3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare RUPERTO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/12/94.