Ordinanza n. 74 del 1994

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ORDINANZA N. 74

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), e dall'art. 78, primo comma, lettera c) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 e 5 febbraio 1993 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Fatuma Mohamed Jusef e Colongo Raimondo, iscritte ai nn. 595 e 596 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (del 5 e 18 febbraio 1993) il tribunale di Roma - nel corso di procedimenti penali per il reato di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato - in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost. - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'art. 2 d.l. 12 gennaio 1993 n.3, nell'inciso < < secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)>>, nonchè dell'art.78, comma 1, lettera c) del cit. d.P.R. n.309/90, come modificato dall'art. 4 del cit. d.l. n. 3/93;

 

che in particolare il tribunale rimettente considera che secondo l'art.75 cit. la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. n. 309/90 ricorre qualora risulti che la quantità di droga detenuta dall'imputato non "corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)"; sussiste pertanto una diversità tra "dose individuale abitualmente assunta" (che esprime una mera abitudine) e "dose necessaria alla esigenza individuale" (che esprime un inderogabile bisogno) sicchè vi é un conflitto fra le due norme sopra indicate [art. 75, comma 1, ultima parte, e art. 78, comma 1, lettera c)] che determina un'assoluta incertezza sulla fattispecie incriminatrice e ridonda in vizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.);

 

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere ovvero restituiti gli atti al giudice rimettente in ragione della mancata conversione del cit. d.l.n.3/93 e comunque dell'abrogazione della normativa incriminatrice in parte qua;

 

Considerato che le disposizioni censurate sono limitate a quelle introdotte dalle modifiche apportate dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 agli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c), del d.P.R. 12 gennaio 1990 n. 309;

 

che il d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 non é stato convertito in legge (peraltro la normativa sulla quale lo stesso decreto interveniva per modificarla é stata abrogata, nella parte che qui rileva, a seguito di referendum: v. d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) sicchè le disposizioni censurate hanno perso efficacia ex tunc e più non esistono (in parte qua) nell'ordinamento giuridico;

 

che pertanto la questione di costituzionalità é manifestamente inammissibile (cfr. ex plurimis n. 503 del 1993);

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c) del d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 03/03/94.