Sentenza n. 108 del 1995

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SENTENZA N. 108

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-        Avv. Massimo VARI

 

-        Dott. Cesare RUPERTO

 

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova sui ricorsi riuniti proposti dalla EMI italiana s.p.a. ed altre contro la CD SOUNDs.a.s., iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visti gli atti di costituzione della CD SOUND s.a.s., della EMI italiana s.p.a. ed altre, nonchè gli atti di intervento dell'A.F.I. ed altra, della S.I.A.E., della E.M.A., della VENDOMUSICA e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi gli avvocati Luigi C. Ubertazzi e Vittorio De Santis per la EMI italiana s.p.a. ed altri e per la E.M.A., Mario Tonucci per la CD SOUNDs.a.s., Paolo Spada e Amedeo Nicolai per la S.I.A.E., Gianfranco Pratesi per VENDOMUSICA e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova, pronunciando su due ricorsi riuniti di identico contenuto proposti da EMI italiana s.p.a. ed altri contro CD SOUND s.a.s. con sede in Genova, aventi ad oggetto l'inibitoria dell'attività di noleggio di Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di proprietà editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

 

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato in fatto che la CD SOUND, anzichè limitarsi a vendere al dettaglio, ha preso, senza autorizzazione alcuna, a noleggiare a terzi i CD prodotti dalla EMI italiana, compresi quelli per i quali l'art. 77, secondo comma, della legge n. 633 del 1941 prevede l'esistenza in capo al produttore dei diritti previsti dagli artt. 72 e seguenti, e ravvisando in tale situazione un periculum in mora, ritiene che dagli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge n. 633 del 1941 risulti preclusa in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta, al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione.

 

Sebbene l'iniziativa cautelare dei ricorrenti sia ispirata, a parere del giudice rimettente, più che alla repressione del fenomeno del noleggio come tale, ad impedire il più grave fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto, del brano protetto, si rileva che tale esigenza non possa tradursi nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti. Atteso pertanto che il grave fenomeno della "pirateria" è di difficile se non impossibile repressione, e considerato altresì che la repressione dell'attività di noleggio non appare comunque idonea a realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria (sempre possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di riscatto o simili), sospetta il giudice a quo che la normativa impugnata sia in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della persona (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9).

 

Sottolinea al riguardo il giudice rimettente che la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con tale esigenza culturale una situazione normativa che costringa il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare anzichè semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione.

 

2. - Si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la CD SOUNDs.a.s., concludendo con una richiesta di accoglimento della questione proposta dal giudice rimettente. Si sottolinea che, con la cessione del diritto di mettere in commercio le riproduzioni meccaniche dell'opera, l'autore trasferisce in pratica al concessionario il diritto di introdurle sul mercato, utilizzando la forma da questi ritenuta più opportuna. Anche la norma contenuta nell'art. 69 non sarebbe ostativa, in quanto la preventiva autorizzazione costituirebbe soltanto una limitazione di carattere amministrativo all'esercizio del prestito, senza riflessi immediati sulla tutela del diritto dell'autore dell'opera soggetta a prestito.

 

3. - Con un unico atto si sono costituiti anche la EMI italiana s.p.a., la EMI MusicPublishing Italia s.r.l., la Warner BrosMusic Italy s.r.l., il Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., la Polygram Italia s.r.l., la F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana), concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

 

Preliminarmente, le parti prospettano diversi profili di inammissibilità della questione.

 

Viene contestata in primo luogo la rilevanza della stessa in quanto, mentre gli attori del giudizio a quo avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni (per violazione dei diritti patrimoniali d'autore, per violazione dei diritti del produttore fonografico e per concorrenza sleale), l'ordinanza eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai soli diritti degli autori azionati in causa, lasciando ferme ed incontestate le altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni: l'eventuale accoglimento della questione, si sostiene, non potrebbe comunque essere sufficiente al rigetto delle domande cautelari e di merito degli attori.

 

Sarebbe, comunque, carente la motivazione dell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio a quo.

 

Altro motivo di inammissibilità è ravvisato nell'esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore: secondo le parti, infatti, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di costituzionalità che "assicuri all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività": ciò tuttavia imporrebbe la "costruzione di un intero sistema normativo" che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988), è di esclusiva spettanza del legislatore.

 

Con l'ultimo motivo di inammissibilità si rileva la presenza di ius superveniens, rappresentato dalla direttiva CEE n. 100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

 

Quanto al merito della questione le parti, dopo un'ampia esposizione delle origini storiche dell'istituto del diritto d'autore, ne rilevano il rango costituzionale all'interno dell'ordinamento comunitario, da cui traggono la conseguenza della sua prevalenza sul diritto interno eventualmente difforme.

 

Anche nell'ordinamento interno, tuttavia, il diritto d'autore avrebbe un fondamento costituzionale, ravvisato negli artt. 35, 42 e 9 della Costituzione. La normativa ordinaria (artt. 12, 61 e 64-bis lettera c) della legge n. 633 del 1941, e 4, lettera c), della direttiva n. 250/91/CEE) avrebbe riconosciuto all'autore un diritto esclusivo al noleggio degli esemplari della propria opera; analogamente si sarebbe orientata la giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale diritto si estenderebbe anche all'esemplare dell'opera che sia stato già venduto dall'autore o con il di lui consenso: dal che conseguirebbe il divieto, in capo all'acquirente di un esemplare dell'opera, di noleggiarlo senza il consenso dell'autore.

 

Quanto ai principi costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione, rilevano le parti che, con riguardo all'art. 41 della Costituzione, nella questione vengono in conflitto due distinte libertà di iniziativa economica: quella del noleggiatore, da un lato, e quella dell'autore/editore musicale/produttore discografico, dall'altro. Quest'ultima libertà dovrebbe ritenersi prevalente non solo per motivi cronologici, ma anche con riguardo alla disciplina della concorrenza ed al principio di eguaglianza, principio contrario ad una concorrenza privilegiata del noleggiatore ed alle distorsioni della concorrenza che essa comporterebbe.

 

Con specifico riferimento all'art. 42 della Costituzione, le parti ritengono che il compratore dell'esemplare del CD non acquisti alcun diritto d'autore sul corpum misticum riprodotto dal CD, nè il diritto al noleggio nè quello alla diffusione radiotelevisiva del suo contenuto: si tratterebbe pertanto di una proprietà limitata dall'esistenza di diritti altrui.

 

Nè avrebbe pregio l'asserita violazione dell'art. 3, dato che l'obiettivo di cui al secondo comma deve essere perseguito nel rispetto dei diritti altrui, e specialmente di quelli costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto d'autore.

 

Riguardo infine alla ritenuta violazione dell'art. 9, si rileva che prima ancora dei noleggiatori e dei consumatori vi sono gli autori, e che la promozione degli interessi di questi ultimi è necessaria come tecnica privatistica di incentivazione della cultura.

 

4. - Si è costituita anche la E.M.A. (Editori Musicali Associati), interventore ad adiuvandum nel giudizio a quo, associandosi alle richieste ed alle motivazioni prospettate in questa sede dalle parti costituite di cui al punto precedente.

 

5. - Hanno dispiegato richiesta di intervento, pur non essendo parti nel giudizio a quo, la A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani), e la UN.E.M.I. (Unione Editori di Musica Italiani), concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate.

 

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la A.F.I. e la UN.E.M.I. si dichiarano associazioni di categoria che raccolgono numerosi ed importanti gruppi di produttori e di editori musicali, e sostengono che un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un'influenza diretta tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva dalle stesse fatta valere.

 

Circa le ragioni a sostegno della proprie richieste, ribadiscono i motivi già ampiamente illustrati dalle parti costituite di cui al punto n. 3.

 

6. - Ha chiesto di intervenire anche la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate.

 

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la S.I.A.E.

 

richiama le decisioni con le quali questa Corte ha ammesso l'intervento di terzi qualora l'interesse ad intervenire scaturisca per gli stessi dall'ordinanza di rimessione.

 

Nel merito, ritiene che la questione debba essere respinta in base agli argomenti già svolti dalle parti di cui al punto n. 3.

 

Precisa inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è stato introdotto a favore degli autori anche un "compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi", così prendendosi atto dell'impossibilità di contrastare la riproduzione "domestica" di fonogrammi e videogrammi, e optando per una tecnica alternativa di tutela degli interessi degli autori. Peraltro, se ciò non bastasse, anche la direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 ha riconosciuto in capo agli autori il "diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio".

 

Vengono infine confutati i motivi di presunto contrasto della normativa in questione con i principi costituzionali invocati dal giudice a quo, sulla base di motivazioni analoghe a quelle già ampiamente illustrate dalle altre parti costituite.

 

7. - Oltre il termine stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha presentato atto di intervento anche VENDOMUSICA (Gruppo Rivenditori Italiani di musica registrata), motivando, oltre che in ordine all'ammissibilità del proprio intervento, anche in merito alla inammissibilità ovvero alla non fondatezza della questione di costituzionalità prospettata.

 

8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con la richiesta di inammissibilità ovvero di non fondatezza della questione di costituzionalità.

 

Circa la prima richiesta, la difesa erariale sostiene l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela cautelare, risulterebbe adombrata ma non anche sufficientemente evidenziata.

 

Nel merito, ritiene l'Avvocatura non pertinente la prospettazione di violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, il cui rispetto sarebbe assicurato per l'acquirente in virtù del diritto (di proprietà) acquistato e della relativa posizione giuridica di cui è divenuto titolare. Si sostiene inoltre che il fruitore di un'esecuzione musicale può acquisire diritti diversi e distinti da quello di proprietà (tra cui anche quello conseguente al noleggio), solo che porti a positivo esito le relative contrattazioni con il legittimo titolare dell'acquisenda posizione giuridica di vantaggio: cioè con l'autore dell'opera. Anche la libertà di iniziativa economica dell'acquirente sarebbe già di per sè assicurata dalla possibilità per lo stesso di cedere a terzi lo stesso diritto (di proprietà) da esso acquisito.

 

Dopo aver infine ricordato i diritti specificamente previsti dagli artt. 72 e 73 della legge n. 633 del 1941, la difesa erariale conclude sostenendo che il diritto di proprietà non è comprensivo del diritto di noleggio: e ciò non contrasterebbe con l'art. 42 della Costituzione, nè con riguardo al profilo dell'attribuzione di un particolare valore e di una maggiore protezione alle attività produttive rispetto al godimento dei beni, nè per ciò che attiene alla posizione del creatore dell'opera dell'ingegno, acquirente a titolo originario del (relativo) diritto in virtù dell'esplicato lavoro intellettuale.

 

9. - In prossimità dell'udienza sia le parti costituite che la S.I.A.E. hanno presentato memorie insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

 

10. - Nel corso dell'udienza le parti costituite hanno illustrato le posizioni espresse nelle memorie. Anche la E.M.A., la S.I.A.E., la A.F.I. e la VENDOMUSICA, autorizzate a discutere dell'ammissibilità del proprio intervento, hanno ribadito le proprie richieste sul punto.

 

Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in camera di consiglio tale questione procedurale dichiarando ammissibili gli interventi della E.M.A. e della S.I.A.E., e non ammissibili quelli della A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di Compact Disc la facoltà di darli a noleggio. Ritiene il giudice che tali disposizioni, così interpretate, siano in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art.9).

 

2. - Va preliminarmente precisata la questione dei limiti di ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di costituzionalità di cinque soggetti, diversi dalle parti originarie; problema che - come ricordato in fatto - si è subito posto all'attenzione della Corte.

 

In ordine a tale problema, è noto che questa Corte ha più volte affermato il principio di corrispondenza delle parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale, tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto in esso la veste di interventore ad adiuvandum, come nella specie l'intervento dell'E.M.A.. Ma, tra i casi in cui tale principio può essere eccezionalmente derogato, va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalità - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere (sentenze nn. 315 e 314 del 1992).

 

Nel presente caso dell'intervento della S.I.A.E. ricorrono tali presupposti, essendo detta Società titolare di specifici diritti e competenze, ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge (in particolare dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) e su cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 241 del 1990); diritti e competenze che si estendono alla materia oggetto del presente giudizio ed esigevano l'intervento di detta Società anche nel giudizio principale.

 

Pertanto, non potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza della Corte, "alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle" come parti nel processo stesso" (sentenza n. 314 del 1992), deve essere ammesso l'intervento della S.I.A.E.; nel contempo vanno dichiarati inammissibili gli interventi di A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.

 

3. - Devono ora esaminarsi le eccezioni di inammissibilità delle questioni prospettate in questa sede da alcune delle parti costituite e dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Viene in primo luogo contestata la rilevanza della questione nel giudizio a quo: si afferma al riguardo che, mentre in esso gli attori avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni, l'ordinanza eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative solo ad una delle azioni stesse, lasciando ferme ed incontestate le altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni.

 

Tale eccezione non può essere accolta, in quanto la maggiore ampiezza delle domande degli attori del giudizio principale rispetto all'ambito cui si riferiscono le disposizioni sospettate di incostituzionalità, non significa ovviamente che quelle disposizioni non siano necessarie per risolvere una o più delle domande prospettate nel giudizio principale: e ciò è sufficiente per ravvisare la rilevanza delle relative questioni.

 

Per questi stessi motivi deve essere respinta l'altra eccezione prospettata dalle parti, relativa all'insussistenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio a quo.

 

Come ulteriore eccezione di inammissibilità le parti prospettano l'esigenza di rispettare le discrezionali scelte del legislatore, in quanto, a loro parere, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di incostituzionalità per assicurare all'autore dell'opera registrata, non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività: soluzione che però imporrebbe la costruzione di un intero sistema normativo di esclusiva spettanza del legislatore.

 

Anche tale eccezione non può essere accolta.

 

Il giudice rimettente, nel sospettare la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ritiene che sia in contrasto con il dettato costituzionale non tanto il mancato riconoscimento di un equo compenso in capo al titolare del diritto di autore, quanto proprio il divieto per l'acquirente di CD di darli a noleggio: l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono detto potere di divieto - cui il giudice mira in via diretta, grazie ad un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione - non sembra invadere l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore.

 

La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce infine l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela cautelare, risulterebbe solo adombrata ma non sufficientemente evidenziata.

 

Anche tale eccezione deve essere respinta, in quanto il giudice, dopo aver esposto sinteticamente il fatto da cui ha avuto origine il giudizio principale, ha ravvisato in esso i presupposti per ritenere sussistente il periculum in mora, e non è compito di questa Corte sindacare sull'effettività di quel pericolo, essendo sufficiente la sua plausibilità deducibile dalla prospettazione del giudice rimettente.

 

D'altra parte, va osservato che, per costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 498 e 444 del 1990, 186 del 1976), il giudice adito ex art. 700 del codice di procedura civile è legittimato a sollevarequestioni di costituzionalità fino a quando non abbia emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al giudice della fase di merito.

 

Tale regola, inoltre, come di recente affermato (sentenza n. 457 del 1993), può essere derogata ove, come nel caso, il giudizio di merito fosse già pendente ed assegnato allo stesso giudice adito per i provvedimenti cautelari. Le suesposte considerazioni appaiono sufficienti per escludere il dedotto difetto di rilevanza della questione.

 

4. - Con un ulteriore motivo di inammissibilità le parti rilevano la presenza di ius superveniens, individuato nella direttiva CEE n. 100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

 

In realtà, più che la direttiva comunitaria, occorre in questa sede prendere in considerazione il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 ("Attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale"). Esso sostituisce alcune norme della legge 22 aprile 1941, n. 633, e ne inserisce altre.

 

Ai fini della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, non sono necessari nè un raffronto comparativo delle precedenti norme con quelle sopravvenute, nè la restituzione degli atti al giudice a quo, dal momento che l'art. 22, comma 1, del richiamato decreto legislativo stabilisce che "i rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Nella specie trattasi appunto di contratti stipulati anteriormente a tale data.

 

È vero che, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 22, si prevede, per le predette utilizzazioni anteriori, la facoltà degli autori, degli artisti e degli interpreti di richiedere prima del 1° gennaio 1997 un'equa remunerazione: ma detta eventualità non si è ovviamente ancora realizzata nel giudizio a quo, ed anche per il futuro essa risulta meramente ipotetica, tale quindi da non escludere in radice la rilevanza delle disposizioni impugnate nel giudizio principale.

 

Occorre quindi passare all'esame del merito della questione, con riferimento alla disciplina indicata nell'ordinanza di rimessione.

 

5. - Il giudice a quo dubita della costituzionalità delle norme denunziate, premettendo concisamente che "il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore e fondato sui due principi "cardine" dell'esclusività dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto)".

 

6. - Ai fini di una esatta definizione dei termini della questione in esame è opportuna una più precisa individuazione della portata delle norme sospettate di illegittimità costituzionale. Non è anzitutto dubitabile che il disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 12 della legge n. 633 del 1941 (l'autore "ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato") si riferisca con formula onnicomprensiva ad ogni diritto patrimoniale connesso all'utilizzazione dell'opera.

 

È parimenti indubbio che tali diritti patrimoniali sono stati anche disciplinati in modo analitico, nelle loro complesse manifestazioni, secondo l'elencazione che il legislatore ha compiuto negli artt. 13-18 della legge. In particolare, l'art. 17 si riferisce al "diritto esclusivo di mettere in commercio", precisando che esso "ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e gli esemplari di essa". La formula relativa al diritto di porre in commercio è poi ripetuta a proposito dei diritti del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio riproduttore di suoni o di voci (art. 72).

 

Questa formula, - per quanto più limitata rispetto a quella dell'art. 12 - è sempre di tenore generale, e comprende una serie di diritti patrimoniali, tra i quali quello della vendita o dell'autorizzazione a rivendere, nonchè quello di noleggiare a scopo di lucro; e ciò anche se l'art. 61, n. 2 della stessa legge, ribadendo, per altri profili, il diritto esclusivo dell'autore di "riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera", sembri distinguere le due espressioni (noleggiare e porre in commercio). Conferma di questa distinzione si deduce poi dall'art. 69 circa la specifica autorizzazione al noleggio.

 

7. - Appare comunque più rilevante ai fini del decidere il principio di cui all'art. 19, secondo il quale i "diritti esclusivi previsti" nell'analitica articolazione del generale diritto di utilizzazione economica "sono fra loro indipendenti", e "l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti". Questa Corte ha in altre occasioni già affermato che il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, "trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicchè l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo" (sentenza n. 215 del 1986).

 

Non è quindi contestabile che, in forza del predetto principio di autonomia e di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita. Il contratto di noleggio, invero, ha caratteristiche peculiari, consistenti nella cessione in uso a determinati soggetti per un periodo di tempo limitato in cambio del pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un prestito a scopo di lucro, che il legislatore del 1941 (art. 69, secondo comma), subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale, e che non viene assorbito e confuso dalla generica messa in commercio, separatamente formulata dalla stessa legge (artt. 61 e 171-bis).

 

8. - Una volta distinta la vendita (con il connesso diritto di rivendere) di esemplari dell'opera dalla autorizzazione al loro noleggio, è appena il caso di osservare che la legge del 1941 non contempla l'ipotesi di obbligatorietà, per il titolare del diritto dell'autore o del produttore, di autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso, eventualmente fissato da organi pubblici. Ciò viene riconosciuto dal giudice rimettente, il quale però - dopo aver rilevato che la repressione dell'attività di noleggio non appare idonea a impedire "il grave e diffuso fenomeno della pirateria connesso all'intrinseca riproducibilità tecnica dell'opera" - sospetta di incostituzionalità la predetta situazione normativa sulla base dei quattro parametri sopraindicati (artt. 3, 9, 41, e 42 della Costituzione).

 

A sostegno della sollevata questione di costituzionalità, la motivazione contenuta nell'ordinanza si limita ad osservare che "la musica in ogni sua forma, e attraverso qualunque modo di riproduzione, fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione - anche normativa - che costringe il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare anzichè semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione". Tanto premesso, l'ordinanza di rimessione ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore "nella parte in cui, a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta - ed in presenza di praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri di noleggiare ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività - esse inibiscono in radice all'acquirente la facoltà di dare a nolo il CD".

 

Da questa motivazione si evince il timore del giudice rimettente che il diritto esclusivo dell'autore in ordine al noleggio dell'opera: a) possa irragionevolmente menomare il diritto degli utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la Repubblica si è impegnata a promuovere (artt. 3 e 9 della Costituzione); b) comporti la mortificazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione); c) limiti i diritti dell'acquirente, senza peraltro assicurare la funzione sociale della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).

 

9. - Le censure non sono fondate.

 

Va subito osservato che, a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'auto re di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore.

 

La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura.

 

Tale "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato e confermato dal Trattato di Mastricht). La sua giustificazione costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e 25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili.

 

Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui vengono incisi brani musicali.

 

Di fronte a questa situazione di particolare rilievo, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover dare opportune direttive chiarificatrici.

 

Anche se detta normativa non forma immediato oggetto di esame nel presente caso, giova ricordare i principi che risultano ribaditi dalla direttiva 92/100/CEE, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 685 del 1994. Questo invero ha ritenuto di dover riaffermare che "l'autore ha il potere (...) di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi" (art. 2, comma 3, che ha introdotto l'art. 18-bis, comma 3, nella legge n. 633 del 1941). Ha disposto (nel comma 4) che "i suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere".

 

Il potere dell'autore di noleggiare o concedere liberamente ad altri tale diritto viene puntualmente chiarito con riferimento al produttore di fonogrammi (art. 2, comma 5, ed art. 7, comma 2, di modifica all'art. 72, secondo comma, della legge n. 633 del 1941).

 

10. - In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi.

 

Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9).

 

Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura.

 

Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare musicali.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione, dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/95.

 

Antonio BALDASSARRE, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 06/04/95.